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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 846/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
22.4.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati BRAVIN DINO e REGAZZO ROSSANA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE), Via
Mestrina 77
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– resistente -
rappresentata e difesa dagli Avvocati SCOPINICH MARIO e CHECCHETTO ALBERTO,
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in Via Cappuccina 40 - Mestre
O G G ETTO : Impugna zi one l i cenzi am ent o c on dom an da di rei nt e grazi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1 1) Previa ogni declaratoria, accertarsi l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente, per le ragioni esposte in premessa o per quelle diverse che venissero ravvisate e di conseguenza condannarsi la convenuta alla reintegrazione della stessa ex art. 18, L. 300/70.
2) Per l'effetto, condannarsi la convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente,
calcolato sulla scorta della retribuzione globale lorda mensile di € 2.231,08 dal recesso alla reintegra, o a quella diversa data ritenuta di giustizia, con gli interessi legali e previa rivalutazione dalle scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per detto periodo.
3) In via subordinata, previa declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, si chiede che il datore di lavoro venga condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità, ovvero a quella diversa misura ritenuta di giustizia, avuto riguardo ai criteri addotti nell'art. 18, V o VI
comma, l. 300/70, nuova formulazione.
4) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla convenuta a titolo di rimborso spese inerenti la cessione del quinto e di cui in premesse e per l'effetto, previa ogni altra occorrenda declaratoria condannarsi la stessa a restituire alla sig.ra la somma di e 2.710,00, Pt_1
o quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione
5) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.
Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del
30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse
consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n. 55/2014
art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018.
6) Sentenza esecutiva.
In relazione alla domanda riconvenzionale avversaria:
1. In via principale respingersi la domanda riconvenzionale.
2. In subordine ridursi la richiesta somma alla di € 3,63 mensili.
3. Con rifusione delle spese, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.
Per parte resistente:
2 Nel merito, si chiede la reiezione delle domande tutte “ex adverso” proposte in giudizio,
con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via subordinata, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia convertire l'intimato licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attesi i gravi inadempimenti contestati alla ricorrente.
Sempre in via subordinata, e salvo gravame, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si orientasse a ritenere illegittimo il licenziamento comminato alla ricorrente, voglia considerare in sede di quantificazione del risarcimento del danno l'aliunde perceptum e voglia applicare il regime sanzionatorio quantificando l'indennità risarcitoria conseguente nella misura minima prevista per legge, ciò attesa la oggettiva gravità dei fatti contestati alla lavoratrice e posti a base del recesso.
Sempre in via subordinata, e salvo gravame nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice
adito ritenesse la contestazione disciplinare affetta da tardività, voglia applicare l'indennità
risarcitoria ex art. 18, comma 6, L. 300/70 nella misura minima pari a 6 mensilità, tenuto conto della sussistenza dei fatti e del comportamento delle parti.
In via riconvenzionale si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accertare l'effettività
delle attività di natura contabile ed amministrativa che deve porre in Controparte_1
essere quale debitrice ceduta in forza dei contratti di cessione del quinto dello stipendio alla finanziaria sottoscritti dalla ricorrente, nonché la legittimità e congruità della trattenuta dell'importo di € 15,00 mensili, e dall'ottobre 2020 dell'importo di € 10,00 mensili, per spese sostenute da in qualità di debitrice ceduta, ovvero quella Controparte_1
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, dipendente della convenuta dal 18.6.1998 presso il supermercato di
Chioggia-Sottomarina, adibita dal 2011 a mansioni di cassiera, impugnava il licenziamento comminatole per giusta causa in data 16.2.2024 per motivi disciplinari,
sostenendone l'illegittimità per l'insussistenza dei fatti addebitati – la sottrazione di merci
3 del valore di € 5,63 -, ed in subordine per tardività della contestazione – avvenuta il
15.12.2023 a fronte di fatti asseritamente posti in essere il 22.11.2023 – e per la parzialità
della contestazione stessa. Lamentava inoltre l'illegittima trattenuta di € 15,00/10,00
mensili – per un complessivo importo di € 2.710,00 - per “spese su cessioni” in relazione a cessioni del quinto dello stipendio attuate dalla ricorrente a far data da giugno 2006, per asserite spese di gestione della procedura da parte del datore di lavoro, nonostante si trattasse di adempimento accessorio ordinariamente affidato al datore.
1.1 Chiedeva che la convenuta fosse condannata a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, co. 4, L 300/70, ovvero in subordine che fosse applicata suo favore la tutela di cui all'art. 18, co. 5 o 6, L. 300/70,
nonché alla restituzione dell'importo di € 2.710,00, come riportato in epigrafe.
2. Costituendosi in giudizio sosteneva a sua volta la legittimità del CP_2
licenziamento a fronte della condotta della ricorrente gravemente lesiva del rapporto fiduciario, in subordine chiedendo fosse comunque accertata la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Deduceva altresì' la legittimità della trattenuta operata per la procedura di cessione del quinto dello stipendio, in considerazione della attività amministrativa richiesta della stessa, svolgendo sul punto specifica domanda riconvenzionale tesa all'accertamento della legittimità della trattenuta.
2.1 Concludeva dunque in via principale, subordinata e riconvenzionale come riportato in epigrafe.
3. Parte ricorrente depositava memoria in replica alla riconvenzionale chiedendone il rigetto o in subordine affinché fosse ridotto l'importo richiesto ad € 3,63 mensili.
4. Rifiutata da parte ricorrente proposta conciliativa formulata da parte resistente in prima udienza, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze, e preveniva infine in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
5. In punto licenziamento, la domanda di cui al ricorso è fondata.
4 5.1 Va premesso che è pacifico che la ricorrente, dipendente della convenuta ed addetta alle casse dal 2011 presso il punto vendita di Chioggia-Sottomarina, il 22.11.2023 si sia recata ad una cassa automatica per effettuare degli acquisti al termine del proprio turno di servizio, in prossimità dell'orario di chiusura;
per provvedere all'acquisto utilizzò un buono pasto intestato al marito – la merce aveva complessivo prezzo di € 10,83, ed il valore del singolo buono pasto era di € 5,20 -, ma nelle attività di integrazione del pagamento ci fu un qualche problema. E' pacifico che la ricorrente uscì da punto vendita con tutta la merce che intendeva acquistare, ed utilizzò solo un buono pasto, di per sé
non sufficiente per pagare tutti gli acquisti.
5.2 Risulta dalla contabilità aziendale che l'operazione in questione venne annullata,
Con nonchè l'introito a favore di dell'importo di un buono pasto intestato al marito della ricorrente, per € 5,20, come risulta dal doc. 14 resist..
5.3 Da ciò, secondo la società resistente, la squadratura rilevata nella giornata successiva,
che diede avvio alle verifiche.
5.4 Nella prospettazione del ricorso, a fronte delle problematiche verificatesi alla cassa automatica, la ricorrente fece intervenire la collega che in Parte_2
quel momento svolgeva funzioni amministrative e si offrì di concludere il pagamento con carta di credito o bancomat o con contanti, ma il problema venne risolto dalla collega che le rilasciò pure uno scontrino.
5.5 Nella prospettazione della convenuta, invece, la ricorrente annullò in autonomia lo scontrino senza completare il pagamento, cosi trattenendo senza averla pagata merce per importo di € 5,63.
5.6 L'istruttoria testimoniale non ha consentito di ricostruire con sufficiente certezza cosa accadde nel frangente, posto che è pacifico che nessun altro dipendente fosse in quel momento alle casse e che la teste ha dichiarato di aver Parte_2
interloquito con la ricorrente a distanza, senza vederla. Secondo quanto dalla stessa riferito nel corso della testimonianza, la ricorrente le comunicò di avere dei problemi
5 con il bancomat nell'acquisto alla cassa automatica, e successivamente di avere risolto in autonomia il problema. La stessa teste ha negato di essere intervenuta sulla cassa automatica per aiutare la ricorrente, e di avere annullato l'operazione, cosi smentendo quanto dedotto in ricorso.
5.7 Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa di parte ricorrente, non vi sono elementi dai quali ricavare anche solo indizi di una falsa testimonianza da parte della teste;
la rilevazione di squadratura sulla cassa automatica 8 per importo di € Pt_2
5,20, corrispondente al valore di un buono pasto, che risultava utilizzato in ambito orario coerente con il problema riferito dalla ricorrente (circostanze che risultavano dalla contabilità di cassa sub doc. 14 resist.), era ragione sufficiente per ritenere che la squadratura fosse conseguenza di quanto accaduto finche la ricorrente era alla cassa automatica a fine turno.
5.8 Posto che dalla documentazione aziendale (si veda ancora il doc. 14 resist.) l'operazione risulta annullata, e che per l'annullamento vero e proprio dalle dichiarazioni dei testi
– direttrice del punto vendita – e – impiegata amministrativa Testimone_1 Testimone_2
- e dal manuale di istruzioni sub doc. 19 resist. pag. 9 la relativa procedura impone utilizzo di badge e codice manager, se ne dovrebbe dedurre che l'attività in questione sia stata posta in essere dalla ricorrente: la teste ha negato di essere intervenuta, Pt_2
e nessun altro intervento è dedotto dalla stessa ricorrente. Si consideri che il badge delle casse automatiche era a disposizione nelle vicinanze delle casse stesse ed era ordinariamente utilizzato dalla cassiere, mentre il codice manager veniva utilizzato per varie operazioni dalla direttrice e dal personale amministrativo nonché da
[...]
e da alcune cassiere - quelle addette al box -, ed è del tutto verosimile Parte_2
che il codice fosse dunque noto a tutte le cassiere, anche se le testi escusse lo hanno negato.
5.9 Tuttavia tanto le altre cassiere sentite quali testi quanto la stessa Parte_2
, che all'occorrenza svolgeva attività amministrativa in assenza di direttrice ed
[...]
6 impiegata, hanno dichiarato di non essere a conoscenza della procedura per l'annullamento vero e proprio dello scontrino, e di non aver mai svolto la relativa operazione, per cui deve ritenersi allo stesso modo che la ricorrente non la conoscesse.
Circa la credibilità delle testimonianze sul punto si vedano anche le istruzioni sub doc.
19 pag. 9, che prevedono che l'annullamento vero e proprio sia effettuato per il caso di blocco della cassa, con intervento dello ”Operatore Delegato”; la circostanza che debba essere utilizzato il cd. codice manager lo conferma. Trova lì conferma anche quanto dichiarato dalle testi a proposito della mera sospensione dello scontrino – che non richiede utilizzo del codice manager – laddove la transazione non venga conclusa per mancanza di sufficiente denaro o insufficiente provvista del bancomat da parte dei clienti.
5.10 Da ciò due alternative: o la ricorrente ha annullato la transazione utilizzando badge e password ma senza avere specifica contezza dell'operazione svolta, oppure in qualche modo il sistema informatico della cassa automatica ha provveduto da sé ad annullare la transazione a seguito di problemi intervenuti alla macchina nell'effettuazione del pagamento, quali quelli lamentati dalla ricorrente;
su quest'ultimo punto si vedano ancora le istruzioni sub doc. 19 resist che fanno riferimento, in questo caso, ad uno
“scontrino annullato automaticamente dal sistema informatico”.
5.11 Quel che è certo è che la ricorrente non ha intenzionalmente premeditato di sottrarre della merce - nel qual caso non avrebbe tentato di pagare né richiesto l'aiuto della collega -. Pt_2
5.12 Un tanto, unito alla prova a) della mancata conoscenza da parte delle cassiere delle specifiche modalità per annullare le transazioni o comunque di una loro consuetudine nella relativa operazione e b) delle concrete cause dell'annullamento, esclude di ritenere provato che la ricorrente abbia trattenuto la merce nella consapevolezza di non aver provveduto al relativo pagamento. Si consideri a questo proposito che la ricorrente aveva tentato di effettuare il pagamento con buoni pasto, dunque a scalare su di una
7 tessera elettronica, da cui la non immediata verificabilità del buon fine del pagamento,
e che la teste ha dichiarato che la ricorrente al termine delle operazioni in cassa Pt_2
aveva in mano uno scontrino.
5.13 In conclusione, deve ritenersi che non vi sia prova della sussistenza dei fatti nel senso di una loro commissione consapevole da parte della ricorrente, sicché ai sensi dell'art. 18, co. 4, L. 92/12 la società convenuta va condannata a reintegrarla nel posto di lavoro,
ed a risarcirle il danno corrispondendole indennità risarcitoria pari a 12 mensilità
dell'ultima retribuzione di fatto utile per il computo del TFR, pacificamente pari ad €
2.231,08 mensili – detratto eventuale aliunde perceptum riferito ad altre successive attività lavorative -, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegra effettiva.
6. E' pure fondata la domanda di cui al ricorso volta alla restituzione alla ricorrente delle somme trattenute per l'espletamento di servizi riferiti alla gestione della cessione del quinto dello stipendio, pacificamente da quantificarsi in € 2.710,00.
7. Si conviene sul punto con la recente Cass., 22362/2024 – resa proprio nei confronti di
- secondo cui “la cessione del quinto si colloca indubbiamente nell'alveo CP_1
della cessione del credito, per la cui validità non occorre (secondo indirizzo costante,
benché remoto: Cass. 29 luglio 1964, n. 2155; Cass. 20 novembre 1975, n. 3887) il consenso del debitore ceduto, cui la cessione medesima è opponibile purché egli ne sia a conoscenza (nella vicenda in esame che la società ricorrente ne fosse a conoscenza è
circostanza pacifica inter partes). Ora, poiché interesse primario del debitore ceduto è
quello di liberarsi del proprio obbligo, per lui è normalmente irrilevante chi sia il soggetto destinatario del pagamento (cioè il cessionario del credito): nondimeno detta cessione potrebbe, in ipotesi, aggravare oltre misura la posizione del datore di lavoro debitore ceduto (tenuto conto della quantità delle cessioni e dell'entità degli oneri, in relazione all'organizzazione d'impresa). Per questo la modificazione soggettiva del creditore non deve risultare, in concreto, eccessivamente gravosa per il debitore ceduto, ossia deve
8 rispettare i limiti di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), limiti che – come osservato anche dal P.G. nella propria requisitoria scritta – riguardano non la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il profilo del pagamento (art. 1196 c.c.), ossia dell'adempimento (Cass. 13 settembre 2021, n. 24640).
6. Non può dirsi che, nel caso in oggetto, tali limiti siano stati oltrepassati, ove solo si pensi che la cessione del credito costituisce strumento di finanziamento del lavoratore per accedere al mercato dei beni e dei servizi (in funzione, se si vuole, sostanzialmente assimilabile al credito al consumo, regolato dagli artt. 121 ss. d.lgs. 385/1993, T.U. in materia bancaria e creditizia e pertanto garantita da un'informazione comprensibile, chiara e trasparente, ai sensi degli artt. 6 ss. d.lgs. 205/2006, Codice del consumo), così consentendogli, mediante la sottoscrizione di contratti di finanziamento rateale, la soddisfazione di esigenze anche diverse. Esse non sono assolutamente estranee al rapporto di lavoro o in relazione soltanto occasionale con esso quale mera fonte di provvista economica, ma sono radicate in esso,
benché non siano strettamente funzionali alla modulazione del rapporto di lavoro (come accade, invece, per le operazioni di contabilizzazione di ferie, malattie, infortuni,
permessi, anticipazioni di T.f.r., alla cui registrazione e gestione anche il datore di lavoro nutre un interesse diretto, convergente con quello del lavoratore). E ciò, per effetto del riconoscimento normativo di un diritto potestativo del lavoratore ad ottenere finanziamenti mediante la cessione fino a un quinto dello stipendio.” .
8. La convenuta va dunque condannata a restituire alla ricorrente l'importo illegittimamente trattenuto, pari ad € 2.710,00, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:
9 - condanna la società convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, ed a risarcirle il danno corrispondendole indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto utile per il computo del TFR (per € 2.231,08 mensili) – detratto eventuale aliunde perceptum riferito ad altre successive attività lavorative -, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegra effettiva;
- condanna altresì la società convenuta a restituire alla ricorrente l'importo di € 2.710,00,
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
- condanna infine la società convenuta a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si si sono dichiarati antistatrari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00,
oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 17/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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