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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 febbraio
2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 22677 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli in Via Caravaggio Parte_1
n. 70 presso lo studio dell'Avv. Marco CINQUEGRANA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere in Via A. De Gasperi n.
102, presso lo studio dell'Avv. Carlo TROIANIELLO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE CONVENUTA-
E C O N T R O
, in persona del Controparte_2
l.r. p.t.
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per far “…sospendere l'esecutività dell'atto impugnato e, nel merito, annullare l'atto di ingiunzione per mancata notifica della pregressa cartella n.
07120249012105866000 nonché le partite emesse da a partire CP_2
dall'anno 2001 al 2016 in essa contenute;
annullare la cartella n.
07120249012105866000 nonché le partite emesse da a partire CP_2
dall'anno 2001 al 2016 in essa contenute per avvenuta prescrizione dei carichi;
dichiarare prescritto il credito azionato per le partite degli anni 2001 a 2014 per evidente intervenuta prescrizione;
condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Esponeva la ricorrente di aver ricevuto il 20 aprile 2024 la notifica di un'intimazione di pagamento da parte di sul presupposto della CP_3
notificazione della cartella di pagamento n. 0712024901210586600 dai ruoli di e con richiesta di pagamento IVA per l'anno 2014 per un importo CP_2
globale pari a 29.620,16 euro;
che in questa cartella principale (rectius: intimazione di pagamento) n. 0712024901210586600 venivano raggruppate una serie di cartelle e, precisamente: la n. 7120170108104243000 per mancato versamento IVA, a detta di notificata il 5 febbraio 2018, oggetto di CP_3
separata impugnativa innanzi alla Competente Commissione Tributaria;
la n. 07120170121339860000 notificata il 12 marzo 2018; la n.
071201301951701200 notificata l'11 giugno 2018, altri tributi;
la n.
07120190002863179000 dell'1 aprile 2019; la n.07120190060752043000 notificata il 13 agosto 2019, altri tributi;
che le cartelle impugnate in questa sede erano le due cartelle inerenti i contributi previdenziali emessi da CP_2
e precisamente la cartella n. 07120170121339860000 e quella n.
07120190002863179000 per un importo totale pari a 17.126,58 euro;
che tali cartelle non le erano mai state notificate correttamente avendo ella stabilito la sua residenza all'estero dal 9 febbraio 2017 come da documentazione AIRE depositata in atti;
che il credito azionato da per gli anni dal 2001 CP_2
al 2014 in assenza di valida notifica dell'atto doveva considerarsi prescritto, considerato che esso si prescrive in cinque anni per le sanzioni e dieci anni per i contributi;
che andava richiesta la sospensione cautelare dell'atto impugnato, ravvisandosi il fumus boni iuris nella palese illegittimità dell'atto a causa della mancata notifica delle cartelle ed il periculum in mora dalla ingente somma richiesta.
Costituitosi ritualmente in giudizio, precisava preliminarmente di CP_3
essere responsabile esclusivamente per le questioni successive alla trasmissione del ruolo 2017/12874 ordinario e 2018/11676 ordinario mentre per quelle antecedenti unico responsabile era l'ente impositore, essendo l'agente della riscossione del tutto estraneo alla fase che precede la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente e non essendo titolare del rapporto sostanziale tra quest'ultimo ed il contribuente, e rilevava che gli atti presupposti erano stati regolarmente depositati, come era possibile rilevare agevolmente dalla copia della relata di notifica deposta in atti, circostanza che rendeva l'impugnazione tardiva ed inammissibile. Aggiungeva che, in ogni caso, nel calcolare i termini di prescrizione andava tenuto conto della sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, in forza della disciplina emergenziale anti COVID. Affermava che parte ricorrente non aveva addotto alcun motivo giustificante la richiesta di sospensione né relativamente al fumus né al periculum in mora, oltre al fatto che, sostenendo parte ricorrente che l'intimazione sarebbe il primo atto attraverso il quale la sig.ra era Pt_1
stata messa a conoscenza della pretesa contributiva, era evidente che il ricorso andava avanzato nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. n. 46/1999 ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per cui si eccepiva la inammissibilità-tardività- improcedibilità della domanda in quanto proposta dopo il termine perentorio indicato.
Per questi motivi
chiedeva al Tribunale di dichiarare legittimo l'operato del concessionario in relazione alla attività di riscossione svolta e di rigettare il ricorso perché improcedibile, inammissibile e tardivo oltre che non provato in fatto ed infondato in diritto e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente per le istanze di cui era legittimato passivo esclusivamente l'ente impositore.
restava contumace. CP_2
Trattandosi di causa documentale, la stessa veniva decisa all'udienza del
17 febbraio 2025, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di ambedue i quali si dava lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È d'uopo richiamare il costante principio (che questo Giudice ha più volte condiviso: cfr., ex plurimis: Cass., 10 marzo 2023, n. 7156; Cass., 30 novembre
2016, n. 24506) ”Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità (id est: mancata prova: n.d.e.) della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. Va quindi affermato che la ricorrente (che un tanto ha espressamente dichiarato nel ricorso, con affermazione sulla quale non vi è ragione giuridica di dissentire) non ha mai ricevuto la notificazione delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione qui opposta.
Tuttavia, è altrettanto incontroverso che la stessa sia venuta a conoscenza dell'esistenza delle cartelle tramite la notificazione dell'intimazione di pagamento che (come dalla stessa documentato e riferito nel ricorso) contiene la precisa elencazione delle cartelle esattoriali prodromiche, tra cui le due cartelle per contributi richiesti e pretesi dalla . CP_2
Pertanto, la ricorrente aveva l'onere di impugnare l'intimazione di pagamento entro 40 giorni dalla notificazione della stessa, secondo il disposto dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/99 , laddove ha depositato il ricorso giudiziario il 12 giugno 2024, mentre l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 20 aprile 2024, sicché tra le predette date è decorso il termine di 53 giorni.
In definitiva, null'altro vi è da dire, se non regolare le spese secondo il generale principio della soccombenza (cfr. dispositivo).
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara inammissibile l'opposizione e condanna parte ricorrente a rimborsare all' -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- le spese del CP_3
grado, liquidate in complessivi euro 2.000,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA;
-nulla in punto spese nei confronti di , stante la contumacia di CP_2
quest'ultima. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 17 febbraio
2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 22677 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli in Via Caravaggio Parte_1
n. 70 presso lo studio dell'Avv. Marco CINQUEGRANA, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del l.r. p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere in Via A. De Gasperi n.
102, presso lo studio dell'Avv. Carlo TROIANIELLO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE CONVENUTA-
E C O N T R O
, in persona del Controparte_2
l.r. p.t.
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per far “…sospendere l'esecutività dell'atto impugnato e, nel merito, annullare l'atto di ingiunzione per mancata notifica della pregressa cartella n.
07120249012105866000 nonché le partite emesse da a partire CP_2
dall'anno 2001 al 2016 in essa contenute;
annullare la cartella n.
07120249012105866000 nonché le partite emesse da a partire CP_2
dall'anno 2001 al 2016 in essa contenute per avvenuta prescrizione dei carichi;
dichiarare prescritto il credito azionato per le partite degli anni 2001 a 2014 per evidente intervenuta prescrizione;
condannare parte resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Esponeva la ricorrente di aver ricevuto il 20 aprile 2024 la notifica di un'intimazione di pagamento da parte di sul presupposto della CP_3
notificazione della cartella di pagamento n. 0712024901210586600 dai ruoli di e con richiesta di pagamento IVA per l'anno 2014 per un importo CP_2
globale pari a 29.620,16 euro;
che in questa cartella principale (rectius: intimazione di pagamento) n. 0712024901210586600 venivano raggruppate una serie di cartelle e, precisamente: la n. 7120170108104243000 per mancato versamento IVA, a detta di notificata il 5 febbraio 2018, oggetto di CP_3
separata impugnativa innanzi alla Competente Commissione Tributaria;
la n. 07120170121339860000 notificata il 12 marzo 2018; la n.
071201301951701200 notificata l'11 giugno 2018, altri tributi;
la n.
07120190002863179000 dell'1 aprile 2019; la n.07120190060752043000 notificata il 13 agosto 2019, altri tributi;
che le cartelle impugnate in questa sede erano le due cartelle inerenti i contributi previdenziali emessi da CP_2
e precisamente la cartella n. 07120170121339860000 e quella n.
07120190002863179000 per un importo totale pari a 17.126,58 euro;
che tali cartelle non le erano mai state notificate correttamente avendo ella stabilito la sua residenza all'estero dal 9 febbraio 2017 come da documentazione AIRE depositata in atti;
che il credito azionato da per gli anni dal 2001 CP_2
al 2014 in assenza di valida notifica dell'atto doveva considerarsi prescritto, considerato che esso si prescrive in cinque anni per le sanzioni e dieci anni per i contributi;
che andava richiesta la sospensione cautelare dell'atto impugnato, ravvisandosi il fumus boni iuris nella palese illegittimità dell'atto a causa della mancata notifica delle cartelle ed il periculum in mora dalla ingente somma richiesta.
Costituitosi ritualmente in giudizio, precisava preliminarmente di CP_3
essere responsabile esclusivamente per le questioni successive alla trasmissione del ruolo 2017/12874 ordinario e 2018/11676 ordinario mentre per quelle antecedenti unico responsabile era l'ente impositore, essendo l'agente della riscossione del tutto estraneo alla fase che precede la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente e non essendo titolare del rapporto sostanziale tra quest'ultimo ed il contribuente, e rilevava che gli atti presupposti erano stati regolarmente depositati, come era possibile rilevare agevolmente dalla copia della relata di notifica deposta in atti, circostanza che rendeva l'impugnazione tardiva ed inammissibile. Aggiungeva che, in ogni caso, nel calcolare i termini di prescrizione andava tenuto conto della sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, in forza della disciplina emergenziale anti COVID. Affermava che parte ricorrente non aveva addotto alcun motivo giustificante la richiesta di sospensione né relativamente al fumus né al periculum in mora, oltre al fatto che, sostenendo parte ricorrente che l'intimazione sarebbe il primo atto attraverso il quale la sig.ra era Pt_1
stata messa a conoscenza della pretesa contributiva, era evidente che il ricorso andava avanzato nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. n. 46/1999 ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per cui si eccepiva la inammissibilità-tardività- improcedibilità della domanda in quanto proposta dopo il termine perentorio indicato.
Per questi motivi
chiedeva al Tribunale di dichiarare legittimo l'operato del concessionario in relazione alla attività di riscossione svolta e di rigettare il ricorso perché improcedibile, inammissibile e tardivo oltre che non provato in fatto ed infondato in diritto e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della comparente per le istanze di cui era legittimato passivo esclusivamente l'ente impositore.
restava contumace. CP_2
Trattandosi di causa documentale, la stessa veniva decisa all'udienza del
17 febbraio 2025, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, di ambedue i quali si dava lettura nell'aula di udienza, assenti le parti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È d'uopo richiamare il costante principio (che questo Giudice ha più volte condiviso: cfr., ex plurimis: Cass., 10 marzo 2023, n. 7156; Cass., 30 novembre
2016, n. 24506) ”Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità (id est: mancata prova: n.d.e.) della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. Va quindi affermato che la ricorrente (che un tanto ha espressamente dichiarato nel ricorso, con affermazione sulla quale non vi è ragione giuridica di dissentire) non ha mai ricevuto la notificazione delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione qui opposta.
Tuttavia, è altrettanto incontroverso che la stessa sia venuta a conoscenza dell'esistenza delle cartelle tramite la notificazione dell'intimazione di pagamento che (come dalla stessa documentato e riferito nel ricorso) contiene la precisa elencazione delle cartelle esattoriali prodromiche, tra cui le due cartelle per contributi richiesti e pretesi dalla . CP_2
Pertanto, la ricorrente aveva l'onere di impugnare l'intimazione di pagamento entro 40 giorni dalla notificazione della stessa, secondo il disposto dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/99 , laddove ha depositato il ricorso giudiziario il 12 giugno 2024, mentre l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 20 aprile 2024, sicché tra le predette date è decorso il termine di 53 giorni.
In definitiva, null'altro vi è da dire, se non regolare le spese secondo il generale principio della soccombenza (cfr. dispositivo).
P.T.M.
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara inammissibile l'opposizione e condanna parte ricorrente a rimborsare all' -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- le spese del CP_3
grado, liquidate in complessivi euro 2.000,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA;
-nulla in punto spese nei confronti di , stante la contumacia di CP_2
quest'ultima. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA