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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1699/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Sabina Contu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.5.2024 il signor ha richiesto al Parte_1
pagina 1 di 4 Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per il danno biologico derivante dalla “asbestosi pleuro polmonare”, patologia, a suo dire, contratta in conseguenza dello svolgimento della propria attività lavorativa.
A fondamento del ricorso ha allegato che, nell'arco temporale compreso tra il 1.6.1967 e il
14.1.2004, egli aveva svolto, ininterrottamente, l'attività di operaio edile, con mansioni di muratore, e quella di salariato agricolo, fino al 31.7.2018, alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
Ha quindi allegato che, nell'esercizio dell'attività di muratore, aveva eseguito lavorazioni che lo avevano esposto in modo persistente all'inalazione di fibre di AM.
Tali lavorazioni erano state eseguite nel Comune di Villasalto, presso la miniera di Su Suergiu,
alle dipendenze della società nella diga del Flumendosa e nel cantiere Parte_2
forestale, alle dipendenze della società Astaldi S.p.A..
L'attività lavorativa in esame prevedeva la demolizione e il ripristino di opere in muratura,
contenenti fibre di AM.
Il ricorrente ha allegato di aver provveduto, altresì, alla movimentazione manuale dei materiali edili, del peso di circa 40-70 kg, e allo smaltimento degli inerti, senza l'impiego dei D.P.I..
E ancora, ricostruendo la propria storia lavorativa, di circa 38 anni, ai fini della causalità
individuale, il ricorrente ha allegato che, nello svolgimento delle mansioni sopra descritte, era stato esposto a plurimi rischi lavorativi nel campo dell'edilizia, e, più segnatamente, alla persistente esposizione quotidiana alle polveri ricche di asbesto, oltre che alla movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili meccanici, e al microclima esterno.
Per effetto di tali lavorazioni, aveva quindi sviluppato la patologia denunciata (“asbestosi pleuro polmonare”), dovuta all'inalazione quotidiana e persistente di fibre di AM, anche in ambienti chiusi, per un periodo ultradecennale, in assenza di idonei D.P.I..
Tanto la domanda amministrativa quanto il successivo ricorso in opposizione non erano stati pagina 2 di 4 accolti dall' . CP_1
2. L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
In particolare, l' resistente ha rilevato la mancanza di qualsivoglia elemento CP_1
documentale (questionari, DVR, cartella sanitaria di rischio) comprovante l'esposizione al rischio denunciato.
Ha quindi contestato l'avvenuto svolgimento delle mansioni per come descritte nel ricorso, invitando l'assicurato a fornirne rigorosa dimostrazione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente non ha dimostrato l'esposizione al rischio di contrarre la patologia denunciata nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Ed infatti, l'unico testimone da lui citato in giudizio, il signor , suo collega di Testimone_1
lavoro alle dipendenze del Gruppo Di Penta Costruzioni, della società Astaldi e della società
ha espressamente escluso l'esposizione del ricorrente ad AM (ha infatti Parte_2
dichiarato: “A.D.R.: non abbiamo mai manipolato AM”).
Come ha inoltre rilevato l' , l'esposizione del ricorrente al rischio neppure può CP_1
desumersi dalle produzioni documentali, dal momento che in nessun documento da lui prodotto si fa menzione del rischio di inalazione di fibre di AM.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di avere goduto nell'anno antecedente alla proposizione del ricorso di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Per gli anni successivi, in difetto di comunicazioni di segno contrario, si presume la persistenza del requisito reddituale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1699/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Sabina Contu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.5.2024 il signor ha richiesto al Parte_1
pagina 1 di 4 Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per il danno biologico derivante dalla “asbestosi pleuro polmonare”, patologia, a suo dire, contratta in conseguenza dello svolgimento della propria attività lavorativa.
A fondamento del ricorso ha allegato che, nell'arco temporale compreso tra il 1.6.1967 e il
14.1.2004, egli aveva svolto, ininterrottamente, l'attività di operaio edile, con mansioni di muratore, e quella di salariato agricolo, fino al 31.7.2018, alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
Ha quindi allegato che, nell'esercizio dell'attività di muratore, aveva eseguito lavorazioni che lo avevano esposto in modo persistente all'inalazione di fibre di AM.
Tali lavorazioni erano state eseguite nel Comune di Villasalto, presso la miniera di Su Suergiu,
alle dipendenze della società nella diga del Flumendosa e nel cantiere Parte_2
forestale, alle dipendenze della società Astaldi S.p.A..
L'attività lavorativa in esame prevedeva la demolizione e il ripristino di opere in muratura,
contenenti fibre di AM.
Il ricorrente ha allegato di aver provveduto, altresì, alla movimentazione manuale dei materiali edili, del peso di circa 40-70 kg, e allo smaltimento degli inerti, senza l'impiego dei D.P.I..
E ancora, ricostruendo la propria storia lavorativa, di circa 38 anni, ai fini della causalità
individuale, il ricorrente ha allegato che, nello svolgimento delle mansioni sopra descritte, era stato esposto a plurimi rischi lavorativi nel campo dell'edilizia, e, più segnatamente, alla persistente esposizione quotidiana alle polveri ricche di asbesto, oltre che alla movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili meccanici, e al microclima esterno.
Per effetto di tali lavorazioni, aveva quindi sviluppato la patologia denunciata (“asbestosi pleuro polmonare”), dovuta all'inalazione quotidiana e persistente di fibre di AM, anche in ambienti chiusi, per un periodo ultradecennale, in assenza di idonei D.P.I..
Tanto la domanda amministrativa quanto il successivo ricorso in opposizione non erano stati pagina 2 di 4 accolti dall' . CP_1
2. L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. CP_1
In particolare, l' resistente ha rilevato la mancanza di qualsivoglia elemento CP_1
documentale (questionari, DVR, cartella sanitaria di rischio) comprovante l'esposizione al rischio denunciato.
Ha quindi contestato l'avvenuto svolgimento delle mansioni per come descritte nel ricorso, invitando l'assicurato a fornirne rigorosa dimostrazione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante prova per testimoni.
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Parte ricorrente non ha dimostrato l'esposizione al rischio di contrarre la patologia denunciata nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Ed infatti, l'unico testimone da lui citato in giudizio, il signor , suo collega di Testimone_1
lavoro alle dipendenze del Gruppo Di Penta Costruzioni, della società Astaldi e della società
ha espressamente escluso l'esposizione del ricorrente ad AM (ha infatti Parte_2
dichiarato: “A.D.R.: non abbiamo mai manipolato AM”).
Come ha inoltre rilevato l' , l'esposizione del ricorrente al rischio neppure può CP_1
desumersi dalle produzioni documentali, dal momento che in nessun documento da lui prodotto si fa menzione del rischio di inalazione di fibre di AM.
5. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di avere goduto nell'anno antecedente alla proposizione del ricorso di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Per gli anni successivi, in difetto di comunicazioni di segno contrario, si presume la persistenza del requisito reddituale.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4 di 4