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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2024
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PAVESI ANDREA DOMENICO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Torino n.61
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gudo Visconti, in data 31/10/2020,
(atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); separati consensualmente con sentenza n. 101/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
e con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“2) L'immobile ubicato nel Comune di Gudo Visconti, via Fiume 40, di proprietà della madre del IG. e concesso in comodato d'uso ai coniugi quale casa coniugale, Pt_2 resta assegnato in comodato d'uso al solo IG. con tutti i relativi arredi e Pt_2
pertinenze 3) La IG.ra , di comune accordo col IG. , asporterà dalla casa Parte_1 Pt_2
coniugale tutti i propri beni ed effetti personali ivi ancora presenti e, non appena possibile, trasferirà la propria residenza anagrafica
4) I coniugi danno atto di aver già regolato con reciproca soddisfazione ogni questione economica e di non avere altro reciprocamente a pretendere
5) I coniugi, dato atto delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali e dato atto di godere ciascuno di adeguati redditi propri, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno o contribuzione sia in sede di separazione che in sede divorzile
6) Entrambi i coniugi, per quanto occorrer possa, prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 101/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 23.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da sposati in Parte_1 Parte_2
Gudo Visconti il giorno 31/10/2020, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.03.2024
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PAVESI ANDREA DOMENICO e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Torino n.61
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gudo Visconti, in data 31/10/2020,
(atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020); separati consensualmente con sentenza n. 101/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
e con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“2) L'immobile ubicato nel Comune di Gudo Visconti, via Fiume 40, di proprietà della madre del IG. e concesso in comodato d'uso ai coniugi quale casa coniugale, Pt_2 resta assegnato in comodato d'uso al solo IG. con tutti i relativi arredi e Pt_2
pertinenze 3) La IG.ra , di comune accordo col IG. , asporterà dalla casa Parte_1 Pt_2
coniugale tutti i propri beni ed effetti personali ivi ancora presenti e, non appena possibile, trasferirà la propria residenza anagrafica
4) I coniugi danno atto di aver già regolato con reciproca soddisfazione ogni questione economica e di non avere altro reciprocamente a pretendere
5) I coniugi, dato atto delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali e dato atto di godere ciascuno di adeguati redditi propri, rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assegno o contribuzione sia in sede di separazione che in sede divorzile
6) Entrambi i coniugi, per quanto occorrer possa, prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 101/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 23.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da sposati in Parte_1 Parte_2
Gudo Visconti il giorno 31/10/2020, con atto trascritto presso i Registri dello Stato
Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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