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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1163 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2228/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Maria Claudia Capelli, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Gianluca Perdichizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna,
Via Malvolta n.3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 30/10/2024.
1
Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 16/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l' Pt_1 impugnava la sentenza n. 2228/24 del Tribunale di Milano, che aveva accertato il diritto di , titolare dal 1/05/2002 di pensione di anzianità a carico del Controparte_1
Fondo di Previdenza per i Dipendenti delle Aziende Elettriche e Private, alla corretta riliquidazione della pensione e, per l'effetto condannava l' Pt_1 convenuto a “ricalcolare il tetto ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in
AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di (non soltanto a partire dal 1° CP_2 gennaio 1997); individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra
i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19; a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro). Con condanna dell' Pt_1 alle spese di lite-
Parte appellante con un unico articolato motivo, lamentava, in sintesi, che il primo
Giudice aveva erroneamente:
- rigettato l'eccezione di genericità della domanda, nonostante l'applicazione dei parametri normativi indicati dal ricorrente non avrebbe determinato alcuna riduzione della pensione già percepita;
- motivato circa l'interesse ad agire, nonostante l' non avesse mai sollevato Pt_1 il difetto di interesse ad agire;
- accolto la domanda nonostante la carenza di specifica prova riguardo
2
all'incremento dei ratei di pensione nel senso ex adverso prospettato.
Si è costituito evidenziando l'infondatezza dell'appello avversario Controparte_1
e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della prima sentenza.
All'udienza del 28/01/2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato.
La dedotta genericità della domanda risulta smentita dal contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, ove, sotto la rubrica «Sui “modelli” di liquidazione», si specificavano analiticamente le inesattezze normative, modulari e di calcolo attribuite all' e si prospettava una diversa base imponibile per la Pt_1 liquidazione della pensione, idonea a evidenziare, come i criteri di calcolo utilizzati dall'Istituto, che implicano una retribuzione imponibile di importo minore, determinano necessariamente un minore importo del trattamento pensionistico e quindi giustificano la condanna generica formulata e diretta alla riliquidazione del trattamento pensionistico. L' convenuto - sul quale gravava l'onere di Pt_1 provare la correttezza dell'accredito dei contributi - non aveva dimostrato che, nel caso concreto e non soltanto in via astratta, la liquidazione della pensione era avvenuta in conformità alla legislazione applicabile.
Nel merito, si dibatte dell'interpretazione dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996 n.562 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell' dalle aziende elettriche private”), che prevede quanto segue: “L'importo CP_2 complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995,
n.335”.
3
Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a).
Secondo la tesi di parte appellata, fatta propria dal Giudice di primo grado, poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore, sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Controparte_3
l' ha da sempre calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al Pt_1 dettato legislativo, ricomprendendo nella base di calcolo imponibile (per il computo del tetto in parola) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa (IMPONIBILE AGO) soltanto dal 1.1.1997, mentre fino al
31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex
Fondo Elettrici.
In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
"fondo elettrici" presso l' l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 Pt_1
- nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria Pt_1 dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma
12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione
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incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n.
4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624 ; Cass. 8363/2018 ).
Nella fattispecie l' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a) Pt_1 secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali principi, depone la lettera circolare n. Pt_1
200/1998 prodotta da (doc. 5 fasc. I grado e dalla quale si evince CP_1 CP_1 la interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs . 16 settembre 1996 n. 562 , art. 3 , comma 2 lett. a , in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997 , dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo.
Il diverso tema costituito dalla liquidazione di eventuali differenze pensionistiche e, ancor prima, quello della correttezza dell'importo in concreto già liquidato dall' al pensionato, è invece oggetto solo di una domanda di condanna generica, Pt_1 restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante al Secondo la Suprema Corte di Cassazione, CP_1
“Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare, l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del
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convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare
l'opportunità di pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278
c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111
Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la "ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela
a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché
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quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278
c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez. 3,
Sentenza n. 3366 del 20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1,
Sentenza n. 25510 del 16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla "facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017,
n.251139). Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato alcuna domanda Pt_1 riconvenzionale, ragione per cui, come eccepito dall'appellato, ogni considerazione sul quantum degli importi del trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia.
Il gravame deve quindi essere rigettato.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2228/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3.400,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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N.R.G. 1163 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. MARIA ROSARIA CUOMO PRESIDENTE
Dott. SERENA SOMMARIVA CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 28 Gennaio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2228/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Maria Claudia Capelli, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Gianluca Perdichizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna,
Via Malvolta n.3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 30/10/2024.
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Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 16/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l' Pt_1 impugnava la sentenza n. 2228/24 del Tribunale di Milano, che aveva accertato il diritto di , titolare dal 1/05/2002 di pensione di anzianità a carico del Controparte_1
Fondo di Previdenza per i Dipendenti delle Aziende Elettriche e Private, alla corretta riliquidazione della pensione e, per l'effetto condannava l' Pt_1 convenuto a “ricalcolare il tetto ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in
AGO per tutto il periodo di riferimento ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di (non soltanto a partire dal 1° CP_2 gennaio 1997); individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra
i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19; a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro). Con condanna dell' Pt_1 alle spese di lite-
Parte appellante con un unico articolato motivo, lamentava, in sintesi, che il primo
Giudice aveva erroneamente:
- rigettato l'eccezione di genericità della domanda, nonostante l'applicazione dei parametri normativi indicati dal ricorrente non avrebbe determinato alcuna riduzione della pensione già percepita;
- motivato circa l'interesse ad agire, nonostante l' non avesse mai sollevato Pt_1 il difetto di interesse ad agire;
- accolto la domanda nonostante la carenza di specifica prova riguardo
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all'incremento dei ratei di pensione nel senso ex adverso prospettato.
Si è costituito evidenziando l'infondatezza dell'appello avversario Controparte_1
e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della prima sentenza.
All'udienza del 28/01/2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è infondato.
La dedotta genericità della domanda risulta smentita dal contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, ove, sotto la rubrica «Sui “modelli” di liquidazione», si specificavano analiticamente le inesattezze normative, modulari e di calcolo attribuite all' e si prospettava una diversa base imponibile per la Pt_1 liquidazione della pensione, idonea a evidenziare, come i criteri di calcolo utilizzati dall'Istituto, che implicano una retribuzione imponibile di importo minore, determinano necessariamente un minore importo del trattamento pensionistico e quindi giustificano la condanna generica formulata e diretta alla riliquidazione del trattamento pensionistico. L' convenuto - sul quale gravava l'onere di Pt_1 provare la correttezza dell'accredito dei contributi - non aveva dimostrato che, nel caso concreto e non soltanto in via astratta, la liquidazione della pensione era avvenuta in conformità alla legislazione applicabile.
Nel merito, si dibatte dell'interpretazione dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996 n.562 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell' dalle aziende elettriche private”), che prevede quanto segue: “L'importo CP_2 complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995,
n.335”.
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Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel “Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a).
Secondo la tesi di parte appellata, fatta propria dal Giudice di primo grado, poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore, sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Controparte_3
l' ha da sempre calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al Pt_1 dettato legislativo, ricomprendendo nella base di calcolo imponibile (per il computo del tetto in parola) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa (IMPONIBILE AGO) soltanto dal 1.1.1997, mentre fino al
31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex
Fondo Elettrici.
In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
"fondo elettrici" presso l' l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 Pt_1
- nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria Pt_1 dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma
12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione
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incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n.
4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624 ; Cass. 8363/2018 ).
Nella fattispecie l' non ha provato di aver correttamente calcolato la quota a) Pt_1 secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed anzi, in relazione al mancato rispetto di tali principi, depone la lettera circolare n. Pt_1
200/1998 prodotta da (doc. 5 fasc. I grado e dalla quale si evince CP_1 CP_1 la interpretazione per la quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs . 16 settembre 1996 n. 562 , art. 3 , comma 2 lett. a , in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997 , dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo.
Il diverso tema costituito dalla liquidazione di eventuali differenze pensionistiche e, ancor prima, quello della correttezza dell'importo in concreto già liquidato dall' al pensionato, è invece oggetto solo di una domanda di condanna generica, Pt_1 restando estraneo al perimetro del giudizio qualsivoglia considerazione sul quantum della pensione spettante al Secondo la Suprema Corte di Cassazione, CP_1
“Nulla impedisce all'attore di restringere ab origine la propria pretesa alla sola condanna generica sull'an debeatur. (…) la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente a ottenere una condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare (Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, Rv. 494765). (…) Affermata, dunque, l'ammissibilità della domanda limitata dall'inizio alla sola condanna generica del convenuto, si pone il dubbio se questi abbia facoltà di opporvisi. Sul punto le Sezioni unite, con la sentenza appena citata (n. 12103 del 23/11/1995), hanno chiarito che la tesi affermativa (…) non trova riscontro nella disciplina del processo civile. In particolare, l'opposizione del convenuto non potrebbe qualificarsi come un mero atto di impulso processuale: una simile definizione si attaglia all'ipotesi in cui, come nella previsione dell'art. 278 c.p.c., nel corso del giudizio diretto a una pronuncia di condanna specifica, l'attore faccia istanza di sentenza non definitiva di condanna generica;
in tale caso l'opposizione del
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convenuto non fa che mantenere la causa nei limiti e nella linea della domanda originariamente proposta ed è collegata al potere giudiziale di valutare
l'opportunità di pronunciare di una sentenza non definitiva. Ma nè il potere di valutazione del giudice, nè il relativo potere di sollecitazione del convenuto a una determinazione quantitativa del danno, vengono in gioco quando l'attore abbia fin dall'inizio agito per la sola condanna generica. Il preteso potere del convenuto di opporsi alla domanda di condanna generica non può trovare giustificazione neppure nel principio di concentrazione processuale che, eccezionalmente derogabile in virtù dell'istituto della condanna generica prevista dall'art. 278
c.p.c., riprenderebbe pienamente il suo vigore per effetto dell'opposizione. Detto principio, infatti, ha un ambito più ristretto, in quanto limitativo del diverso fenomeno del frazionamento in più sentenze non definitive della decisione sulla, peraltro già dedotta, materia del contendere. Il principio di concentrazione, quindi, ben richiamabile in una situazione regolata dall'art. 278 c.p.c., esula dalla fattispecie in cui ab origine la materia del contendere sia limitata al solo an debeatur. Non si perviene a diverse conclusioni neppure richiamando l'art. 111
Cost., comma 2, in tema di ragionevole durata del processo. Infatti, per un verso, la "ragionevole durata" deve essere riferita al giudizio quale risulta in base alle domande formulate dalle parti e non vale a giustificare l'ampliamento dell'oggetto di una causa, il cui thema decidendum è circoscritto al solo accertamento dell'an debeatur, anche al quantum debeatur, per la cui liquidazione non è stata proposta alcuna domanda. Per altro verso, ragionando diversamente si finirebbe per appesantire - e quindi, paradossalmente, per allungare la durata- di un giudizio in cui l'interesse dell'attore ad una condanna generica risponde proprio ad esigenze di celerità della decisione. (…)Il convenuto, tuttavia, non resta sprovvisto di tutela
a fronte di una domanda di condanna generica che, in esito all'accertamento del solo an debeatur, potrebbe poi essere usata nei suoi confronti per ottenere provvedimenti cautelari o interinali Occorre considerare, infatti, che la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno quindi del diritto al risarcimento), ancorché
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quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di semplice probabilità. (…) Di fronte a questa situazione, ben può individuarsi un interesse del convenuto alla negazione dell'esistenza di quel danno che, seppur sommariamente, è già oggetto della controversia. La tutela del convenuto, dunque, si esplica mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento negativo della sussistenza del danno, su basi di certezza, volta a contrastare una domanda di accertamento positivo su basi probabilistiche. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: "Il convenuto non può opporsi a una domanda di condanna generica, ma ha la facoltà di domandare in via riconvenzionale l'accertamento negativo della sussistenza del danno, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare piena prova dell'esistenza del danno e conseguente divieto per il giudice, ai sensi dell'art. 278
c.p.c., di rimettere la determinazione del quantum ad un separato giudizio" Sez. 3,
Sentenza n. 3366 del 20/02/2015, Rv. 634518; così, nella sostanza, anche Sez. 1,
Sentenza n. 25510 del 16/12/2010, Rv. 615795, sebbene nella massima ufficiale si faccia riferimento alla "facoltà di opposizione" del convenuto)” (Cass., 24/10/2017,
n.251139). Nel caso di specie, tuttavia, non ha spiegato alcuna domanda Pt_1 riconvenzionale, ragione per cui, come eccepito dall'appellato, ogni considerazione sul quantum degli importi del trattamento pensionistico esula dal perimetro della controversia.
Il gravame deve quindi essere rigettato.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022, n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2228/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3.400,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 28 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Maria Rosaria Cuomo
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