Articolo 23 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 luglio 1964
Art. 23.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.
Entrata in vigore il 15 luglio 1964