Art. 23.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso periodo.