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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 25 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2882/2018 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Enrico Abis, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore depositata l'8 febbraio 2024, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Cagliari in data 29 novembre 2017, prot. n. 7359, ricorrente contro
(già così in ricorso indicata), con sede legale in CP_1 Controparte_2
Stradella (PV) nella via Zaccagnini senza numero civico, partita iva P.IVA_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 luglio 2018, ha agito in Parte_1
giudizio nei confronti della società indicata come esponendo: Controparte_2
- di aver svolto dal 1° ottobre 2013 in favore della convenuta l'attività di agente, in forza del contratto a tempo indeterminato stipulato il 23 settembre 2013, per promuovere nella zona di Cagliari e provincia la conclusione di contratti di vendita dei prodotti commercializzati dalla proponente;
- che il contratto era regolato, inoltre, dall'accordo economico collettivo del 16 febbraio
2009, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio;
- di avere concordato il diritto alle provvigioni calcolate sull'ammontare netto delle vendite dei prodotti, nella misura indicata nella tabella A allegata al contratto (art. 11);
- di aver svolto con lealtà e buona fede l'attività assegnatagli, nel rispetto delle direttive impartite, raggiungendo sempre gli obiettivi assegnatigli;
pagina 1 di 7 - che in data 19 gennaio 2017 la società aveva comunicato la decisione di recedere del rapporto, concedendo un preavviso di 4 mesi ma sospendendo l'invio del materiale necessario per l'espletamento dell'incarico ed omettendo di “aggiornare il tablet” e di
“trasmettere i tabulati dei clienti”, così impedendogli di fatto di svolgere regolarmente l'attività di lavoro durante il periodo del preavviso;
- di aver lamentato questa situazione all'indirizzo della società, con missive del 4 e del
18 aprile 2017, senza ottenere altro che una manifestazione di impegno, rimasto inadempiuto, di fornirgli il materiale occorrente per lo svolgimento dell'incarico;
- che la condotta della preponente doveva considerarsi tale da rendere il recesso senza preavviso, con conseguente maturazione del diritto dell'agente all'indennità sostitutiva;
- di aver percepito nel corso del rapporto le seguenti provvigioni: nel 2013, euro 279,38; nel 2014, euro 1.250,00; nel 2015, euro 912,36; nel 2016, euro 1.223,93; nel 2017, euro
240,50;
- di aver procurato 50 nuovi clienti che continuano a concludere affari con la preponente, anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia;
- di aver diritto all'indennità di cessazione del rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c. e comunque quantomeno nella misura prevista dall'accordo economico collettivo applicabile al rapporto per le voci di indennità suppletiva di clientela (euro
124,43) e indennità meritocratica (euro 852,00).
Sulla base di questa prospettazione, il ricorrente ha quindi domandato la condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di recesso e di indennità di risoluzione del rapporto.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
Il giudizio, istruito per mezzo di produzioni documentali e prova per testi (e con tentativo di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, non comparso in udienza), è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio
2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024
2. A partire dal 31 dicembre 2016, almeno, la risulta aver Controparte_2
modificato forma e denominazione sociale, comparendo da allora nei documenti prodotti dal ricorrente come conservando peraltro la stessa sede e partita iva. CP_1
La partecipazione al giudizio di una società erroneamente o inesattamente indicata pagina 2 di 7 nella denominazione che ne specifichi erroneamente la forma, non comporta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, né della sua notificazione, a meno che il suddetto errore non ingeneri un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società, incertezza nella specie da escludersi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6803).
Ai fini della decisione la convenuta verrà considerata con la nuova forma e denominazione sociale.
3. Il contratto di agenzia stipulato tra le parti è stato prodotto in copia allegata al ricorso
(doc. 2).
E' stata prodotta anche la lettera con la quale la convenuta ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto con il dovuto preavviso contrattuale di 4 mesi (doc. 3).
Secondo il ricorrente, la (già , dalla data del recesso, CP_1 Controparte_2 avrebbe violato i propri obblighi contrattuali verso l'agente in maniera talmente grave da provocarne di fatto l'estromissione dal sistema organizzativo/produttivo della proponente, alla stregua di un vero e proprio recesso senza preavviso.
In particolare, la società si sarebbe resa responsabile della sospensione dell'invio del
“materiale necessario allo svolgimento dell'incarico”, avrebbe omesso di “aggiornare il tablet e di trasmettere i tabulati dei clienti, di fatto impendendo all'Agente lo svolgimento regolare dell'attività di promozione oggetto del mandato durante il periodo di preavviso”.
Deve peraltro osservarsi che dal contratto di agenzia intercorso tra le parti non è dato ricavare che l'attività dell'agente dovesse svolgersi con l'uso di un “tablet” e neppure che la preponente dovesse periodicamente trasmettere al ricorrente i “tabulati dei clienti” o materiale di non meglio precisata natura, indispensabile per l'incarico.
In altri termini, dal contratto scritto non si può trarre la prova che sulla proponente gravassero quegli obblighi la cui violazione l'agente ha lamentato.
Il ricorrente ha prodotto soltanto una missiva, datata 4 aprile 2017, con cui aveva lamentato all'indirizzo della convenuta di non aver ricevuto alcuna comunicazione di “1) aggiornamento listini;
2) prodotti mancanti;
3) offerte;
4) prodotti in scadenza;
5) comunicazioni commerciali al fine di svolgere il mio lavoro;
6) tabulati insoluti”, oltre ad una lettera del 18 aprile 2017, con la quale si era anche lamentato del fatto che, nel frattempo, anche il tablet fosse stato bloccato (doc. 4 allegato al ricorso).
A quelle missive aveva fatto seguito la replica della convenuta (con nota scritta datata 2 maggio 2017 – doc. 5), che aveva inteso rassicurare l'agente di aver “ripristinato tutte le ordinarie comunicazioni” di cui egli aveva lamentato l'interruzione, precisando peraltro pagina 3 di 7 che quelle informazioni non avrebbero affatto influito “sulle sue possibilità di promuovere le vendite dei prodotti” assegnatigli e “conosciuti da tempo”.
La stessa posizione era stata confermata dalla società anche in una sua successiva e-mail del 6 giugno 2017 (doc. 6 allegato al ricorso).
Nemmeno da quello scambio epistolare è dato ricavare, quindi, quali di informazioni e di quali beni il ricorrente sarebbe stato privato, indispensabili per l'espletamento dell'incarico.
A tal proposito non può farsi a meno di notare la circostanza che, essendo il rapporto tra le parti in essere fin dall'ottobre 2013, si deve presumere che il ricorrente disponesse della lista dei prodotti da promuovere e del prezziario, così come dei riferimenti di clientela cui rivolgersi per assolvere appieno all'incarico assegnatogli nel corso del preavviso.
Non supplisce alla carenza di prova, la circostanza che il legale rappresentante della convenuta non si sia presentato all'udienza del 1° ottobre 2020 per rispondere all'interrogatorio formale dedotto sui fatti di causa, nonostante la regolare notifica a mezzo pec del ricorso e del verbale contenente il provvedimento ammissivo del mezzo istruttorio.
Infatti, è noto che l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, nella specie mancanti (tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2014, n. 17719).
4. Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto richiesta nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., si osserva quanto segue.
E' noto che in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (con sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04) sulla portata degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l'art. 1751, comma sesto, c.c., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), e successive modifiche, va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o pagina 4 di 7 collettive.
Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'accordo economico collettivo rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso in cui, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura superiore (cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 2007, n. 16347).
Il Tribunale non reputa, nel caso di specie, la disciplina contenuta nell'art. 1751 c.c. in termini di maggior favore rispetto a quella consacrata all'art. 13 AEC.
Infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., oltre la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, circostanza genericamente allegata e non dimostrata nella specie.
Sulla base della formulazione della norma, non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni (Cass. civ., Sez. L, 6 ottobre 2016, n. 20047).
Nella specie, si è limitato a stilare in ricorso una lista dei clienti Parte_1
che egli avrebbe procurato alla convenuta e che ancora, dopo la cessazione del rapporto di agenzia, avrebbero continuato a concludere affari con lei.
Di questa allegazione, peraltro, non ha fornito prova alcuna.
5. Per queste stesse ragioni deve escludersi che il ricorrente possa ambire all'indennità meritocratica prevista dall'accordo economico collettivo applicabile al rapporto, la quale, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto in senso stretto e all'indennità suppletiva di clientela, è riconosciuta “nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”
(art. 13, capo III dell'AEC).
6. Quanto all'indennità suppletiva di clientela (art. 13, capo II, dell'AEC), questa è
pagina 5 di 7 dovuta all'agente “in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, […] da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali
è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto”: più precisamente è dovuta in misura pari al 3%
(tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
al 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
e al c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
Di fatto si tratta di una indennità che al ricorrente spetta in misura pari al 3 percento sulle provvigioni maturate dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2016 e al 3,5 percento su quelle maturate dal 1° ottobre 2016 fino alla risoluzione del rapporto.
Sulla base della documentazione contabile prodotta in causa, devono ritenersi sostanzialmente confermati i dati contenuti in ricorso relativi all'ammontare delle provvigioni riscosse tra il 2013 e il 2017.
Occorre poi tener conto del fatto che le provvigioni maturate da ottobre a dicembre
2016 devono sommarsi a quelle del 2017, in quanto successive al terzo anno di rapporto.
Applicando le dovute percentuali (3 percento sull'ammontare delle provvigioni maturate nei primi tre anni, 3,5 percento su quelle successive) si ottiene la cifra complessiva di euro 123,35 (euro 109,76 + euro 13,59), che viene riconosciuta al ricorrente a titolo di indennità suppletiva di clientela.
(già deve essere conseguentemente condannata al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 123,35.
Sulle somme sopra liquidate sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale di mora e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c., dal 16 giugno 2017 (data di cessazione del rapporto indicata dalla convenuta nella e-mail del 6 giugno 2017) al saldo.
7. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, per cifre invero esigue, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la società (già al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
della somma complessiva di euro 123,35, per indennità suppletiva di Parte_1
pagina 6 di 7 clientela, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 16 giugno 2017 al saldo;
- compensa le spese di lite.
Cagliari, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 25 giugno 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2882/2018 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Enrico Abis, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di nomina di nuovo difensore depositata l'8 febbraio 2024, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Cagliari in data 29 novembre 2017, prot. n. 7359, ricorrente contro
(già così in ricorso indicata), con sede legale in CP_1 Controparte_2
Stradella (PV) nella via Zaccagnini senza numero civico, partita iva P.IVA_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 luglio 2018, ha agito in Parte_1
giudizio nei confronti della società indicata come esponendo: Controparte_2
- di aver svolto dal 1° ottobre 2013 in favore della convenuta l'attività di agente, in forza del contratto a tempo indeterminato stipulato il 23 settembre 2013, per promuovere nella zona di Cagliari e provincia la conclusione di contratti di vendita dei prodotti commercializzati dalla proponente;
- che il contratto era regolato, inoltre, dall'accordo economico collettivo del 16 febbraio
2009, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio;
- di avere concordato il diritto alle provvigioni calcolate sull'ammontare netto delle vendite dei prodotti, nella misura indicata nella tabella A allegata al contratto (art. 11);
- di aver svolto con lealtà e buona fede l'attività assegnatagli, nel rispetto delle direttive impartite, raggiungendo sempre gli obiettivi assegnatigli;
pagina 1 di 7 - che in data 19 gennaio 2017 la società aveva comunicato la decisione di recedere del rapporto, concedendo un preavviso di 4 mesi ma sospendendo l'invio del materiale necessario per l'espletamento dell'incarico ed omettendo di “aggiornare il tablet” e di
“trasmettere i tabulati dei clienti”, così impedendogli di fatto di svolgere regolarmente l'attività di lavoro durante il periodo del preavviso;
- di aver lamentato questa situazione all'indirizzo della società, con missive del 4 e del
18 aprile 2017, senza ottenere altro che una manifestazione di impegno, rimasto inadempiuto, di fornirgli il materiale occorrente per lo svolgimento dell'incarico;
- che la condotta della preponente doveva considerarsi tale da rendere il recesso senza preavviso, con conseguente maturazione del diritto dell'agente all'indennità sostitutiva;
- di aver percepito nel corso del rapporto le seguenti provvigioni: nel 2013, euro 279,38; nel 2014, euro 1.250,00; nel 2015, euro 912,36; nel 2016, euro 1.223,93; nel 2017, euro
240,50;
- di aver procurato 50 nuovi clienti che continuano a concludere affari con la preponente, anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia;
- di aver diritto all'indennità di cessazione del rapporto nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c. e comunque quantomeno nella misura prevista dall'accordo economico collettivo applicabile al rapporto per le voci di indennità suppletiva di clientela (euro
124,43) e indennità meritocratica (euro 852,00).
Sulla base di questa prospettazione, il ricorrente ha quindi domandato la condanna della convenuta al pagamento di somme a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di recesso e di indennità di risoluzione del rapporto.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
Il giudizio, istruito per mezzo di produzioni documentali e prova per testi (e con tentativo di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, non comparso in udienza), è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio
2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024
2. A partire dal 31 dicembre 2016, almeno, la risulta aver Controparte_2
modificato forma e denominazione sociale, comparendo da allora nei documenti prodotti dal ricorrente come conservando peraltro la stessa sede e partita iva. CP_1
La partecipazione al giudizio di una società erroneamente o inesattamente indicata pagina 2 di 7 nella denominazione che ne specifichi erroneamente la forma, non comporta la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, né della sua notificazione, a meno che il suddetto errore non ingeneri un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società, incertezza nella specie da escludersi (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 maggio 2012, n. 6803).
Ai fini della decisione la convenuta verrà considerata con la nuova forma e denominazione sociale.
3. Il contratto di agenzia stipulato tra le parti è stato prodotto in copia allegata al ricorso
(doc. 2).
E' stata prodotta anche la lettera con la quale la convenuta ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto con il dovuto preavviso contrattuale di 4 mesi (doc. 3).
Secondo il ricorrente, la (già , dalla data del recesso, CP_1 Controparte_2 avrebbe violato i propri obblighi contrattuali verso l'agente in maniera talmente grave da provocarne di fatto l'estromissione dal sistema organizzativo/produttivo della proponente, alla stregua di un vero e proprio recesso senza preavviso.
In particolare, la società si sarebbe resa responsabile della sospensione dell'invio del
“materiale necessario allo svolgimento dell'incarico”, avrebbe omesso di “aggiornare il tablet e di trasmettere i tabulati dei clienti, di fatto impendendo all'Agente lo svolgimento regolare dell'attività di promozione oggetto del mandato durante il periodo di preavviso”.
Deve peraltro osservarsi che dal contratto di agenzia intercorso tra le parti non è dato ricavare che l'attività dell'agente dovesse svolgersi con l'uso di un “tablet” e neppure che la preponente dovesse periodicamente trasmettere al ricorrente i “tabulati dei clienti” o materiale di non meglio precisata natura, indispensabile per l'incarico.
In altri termini, dal contratto scritto non si può trarre la prova che sulla proponente gravassero quegli obblighi la cui violazione l'agente ha lamentato.
Il ricorrente ha prodotto soltanto una missiva, datata 4 aprile 2017, con cui aveva lamentato all'indirizzo della convenuta di non aver ricevuto alcuna comunicazione di “1) aggiornamento listini;
2) prodotti mancanti;
3) offerte;
4) prodotti in scadenza;
5) comunicazioni commerciali al fine di svolgere il mio lavoro;
6) tabulati insoluti”, oltre ad una lettera del 18 aprile 2017, con la quale si era anche lamentato del fatto che, nel frattempo, anche il tablet fosse stato bloccato (doc. 4 allegato al ricorso).
A quelle missive aveva fatto seguito la replica della convenuta (con nota scritta datata 2 maggio 2017 – doc. 5), che aveva inteso rassicurare l'agente di aver “ripristinato tutte le ordinarie comunicazioni” di cui egli aveva lamentato l'interruzione, precisando peraltro pagina 3 di 7 che quelle informazioni non avrebbero affatto influito “sulle sue possibilità di promuovere le vendite dei prodotti” assegnatigli e “conosciuti da tempo”.
La stessa posizione era stata confermata dalla società anche in una sua successiva e-mail del 6 giugno 2017 (doc. 6 allegato al ricorso).
Nemmeno da quello scambio epistolare è dato ricavare, quindi, quali di informazioni e di quali beni il ricorrente sarebbe stato privato, indispensabili per l'espletamento dell'incarico.
A tal proposito non può farsi a meno di notare la circostanza che, essendo il rapporto tra le parti in essere fin dall'ottobre 2013, si deve presumere che il ricorrente disponesse della lista dei prodotti da promuovere e del prezziario, così come dei riferimenti di clientela cui rivolgersi per assolvere appieno all'incarico assegnatogli nel corso del preavviso.
Non supplisce alla carenza di prova, la circostanza che il legale rappresentante della convenuta non si sia presentato all'udienza del 1° ottobre 2020 per rispondere all'interrogatorio formale dedotto sui fatti di causa, nonostante la regolare notifica a mezzo pec del ricorso e del verbale contenente il provvedimento ammissivo del mezzo istruttorio.
Infatti, è noto che l'art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, nella specie mancanti (tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2014, n. 17719).
4. Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto richiesta nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c., si osserva quanto segue.
E' noto che in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (con sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04) sulla portata degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, l'art. 1751, comma sesto, c.c., nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della predetta direttiva comunitaria), e successive modifiche, va inteso nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o pagina 4 di 7 collettive.
Ne consegue, pertanto, che l'indennità contemplata dall'accordo economico collettivo rappresenta per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso in cui, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura superiore (cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 2007, n. 16347).
Il Tribunale non reputa, nel caso di specie, la disciplina contenuta nell'art. 1751 c.c. in termini di maggior favore rispetto a quella consacrata all'art. 13 AEC.
Infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., oltre la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti, circostanza genericamente allegata e non dimostrata nella specie.
Sulla base della formulazione della norma, non è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente, ovvero che non ricorrano le altre preclusioni ostative ivi contemplate, il cui difetto, perciò, non basta da solo ad integrare il diritto all'indennità, configurabile soltanto allorché sussistano pure le altre due condizioni (Cass. civ., Sez. L, 6 ottobre 2016, n. 20047).
Nella specie, si è limitato a stilare in ricorso una lista dei clienti Parte_1
che egli avrebbe procurato alla convenuta e che ancora, dopo la cessazione del rapporto di agenzia, avrebbero continuato a concludere affari con lei.
Di questa allegazione, peraltro, non ha fornito prova alcuna.
5. Per queste stesse ragioni deve escludersi che il ricorrente possa ambire all'indennità meritocratica prevista dall'accordo economico collettivo applicabile al rapporto, la quale, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto in senso stretto e all'indennità suppletiva di clientela, è riconosciuta “nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”
(art. 13, capo III dell'AEC).
6. Quanto all'indennità suppletiva di clientela (art. 13, capo II, dell'AEC), questa è
pagina 5 di 7 dovuta all'agente “in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente capo I, […] da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali
è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto”: più precisamente è dovuta in misura pari al 3%
(tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
al 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
e al c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
Di fatto si tratta di una indennità che al ricorrente spetta in misura pari al 3 percento sulle provvigioni maturate dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2016 e al 3,5 percento su quelle maturate dal 1° ottobre 2016 fino alla risoluzione del rapporto.
Sulla base della documentazione contabile prodotta in causa, devono ritenersi sostanzialmente confermati i dati contenuti in ricorso relativi all'ammontare delle provvigioni riscosse tra il 2013 e il 2017.
Occorre poi tener conto del fatto che le provvigioni maturate da ottobre a dicembre
2016 devono sommarsi a quelle del 2017, in quanto successive al terzo anno di rapporto.
Applicando le dovute percentuali (3 percento sull'ammontare delle provvigioni maturate nei primi tre anni, 3,5 percento su quelle successive) si ottiene la cifra complessiva di euro 123,35 (euro 109,76 + euro 13,59), che viene riconosciuta al ricorrente a titolo di indennità suppletiva di clientela.
(già deve essere conseguentemente condannata al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 123,35.
Sulle somme sopra liquidate sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale di mora e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c., dal 16 giugno 2017 (data di cessazione del rapporto indicata dalla convenuta nella e-mail del 6 giugno 2017) al saldo.
7. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, per cifre invero esigue, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite devono essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la società (già al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_2
della somma complessiva di euro 123,35, per indennità suppletiva di Parte_1
pagina 6 di 7 clientela, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 16 giugno 2017 al saldo;
- compensa le spese di lite.
Cagliari, 25 giugno 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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