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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. ssa Maria Assunta NICCOLI Presidente relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1318 del ruolo generale dell'anno 2023
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Buonerba giusta procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore arch. Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
1
[...] rappresentato e difeso dall'avv.Gianni Migliorino giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza Tribunale di Salerno n. 4912/2023, pubblicata il 03.11.2023, resa all'esito del giudizio civile iscritto al n. 1117 del Ruolo generale degli affari contenziosi civile dell'anno 2018
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc e richiamate nelle note depositate per l'udienza del 09.10.2025 celebrata secondo le modalità consentite dall'art. 127-ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.01.2018, , premesso che in data Parte_1
25.03.2017, alle ore 13:30 circa, in Viale Unità d'Italia nel Comune di , mentre CP_1 camminava sul marciapiede, a causa di alcune mattonelle basculanti e non fissate perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo subendo gravi lesioni;
che le mattonelle prima della pressione del piede, apparivano ferme, integre e ben sistemate, nonostante la pioggia battente;
che l'attore fu trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
, dove gli fu diagnosticata una “frattura diafisaria estremo distale omero destro”, che CP_1 fu poi trattata con un intervento chirurgico per osteosintesi endomidollare;
che dall'infortunio, cui aveva fatto seguito un periodo di ITP di gg. 30, di ITP al 50% di gg 17 e di ITP al 25% di gg 30, era residuata una limitazione articolare della spalla e del gomito destro con postumi del 6% come accertato da relazione del dott. Persona_1
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Salerno il chiedendo di dichiararlo responsabile Controparte_1
dell'infortunio verificatosi in data 25.03.2017 e, per l'effetto, di condannarlo a risarcirgli tutti i danni subiti ex art. 2051 c.c. ovvero in via subordinata ex art. 2043 c.p., oltre rivalutazione e interessi dal fatto, con risarcimento contenuto nei limiti di € 26.000,00.
Vinte e attribuite le spese processuali.
2 Si costituiva in giudizio il che, eccepita preliminarmente la nullità Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio in quanto la genericità della ricostruzione della vicenda mancante della specificazione dell'esatto punto in cui era avvenuto l'infortunio, delle sue modalità, della direzione di marcia dell'attore, della condizione dei luoghi impediva di predisporre una adeguata difesa, nel merito impugnava il fatto storico e la ricostruzione dell'infortunio in quanto sfornito di valido supporto probatorio;
poneva dubbi sulla sua effettiva esistenza alla luce dell'istruttoria che era stata eseguita sullo stato dei luoghi sia dai tecnici comunali che dal perito incaricato dalla compagnia che gestiva in via stragiudiziale e cautelativa i sinistri per conto dell'Ente; eccepiva che la visibilità e prevedibilità della condizione dei luoghi di causa rappresentava un elemento idoneo ad escludere la responsabilità del Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda attrice CP_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore al pagamento alle spese di giudizio;
in via subordinata, previa declaratoria di concorrente colpa, chiedeva al Tribunale di accogliere la domanda solo in proporzione e per quanto di ragione, con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di giudizio.
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale, il Giudice rigettava la richiesta di ammissione di CTU medico-legale e all'udienza del 07.07.2023, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 4912/2023 pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Salerno, rigettava la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 21.12.2023 ha appellato la sentenza Parte_1
dinanzi a questa Corte al fine di “sentir accogliere il presente fondato appello e, per
l'effetto, riformare la impugnata sentenza 4912/23 Tribunale di Salerno, pubblicata il
3.11.23, notificata il 27.11.23, siccome ampiamente riferito nel presente atto e quindi, in accoglimento dei motivi di appello siccome spiegati, accogliere la domanda formulata dall'odierno appellante in primo grado con condanna di esso ex art. Controparte_1
2051 c.c., in via subordinata ex art. 2043 c.c, al risarcimento di tutti i danni subiti, con rivalutazione ed interessi dal fatto. Vinte e attribuite le spese del doppio grado. In via istruttoria chiede, ove non esaustiva la consulenza in atti, nomina di CTU.”.
3 Si è costituito il , che ha resistito ai motivi di gravame, di cui ha chiesto Controparte_1
il rigetto, così concludendo: “Voglia l'On. Corte adita, in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per quanto ut supra detto;
nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n. 4912/2023, pubblicata il 03.11.2023, dal Tribunale di Salerno, dott.
Pelosi, con la conferma della stessa e con vittoria di spese e compensi professionali anche del precedente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato all'udienza del 05.06.2025, poi differita al 09.10.2025, davanti a sé; con successiva ordinanza del 06.11.2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale, accertato in fatto che il sinistro era “avvenuto in un tratto di strada dissestato, in Viale Unità d'Italia nel Comune di , dove l'attore CP_1 ebbe a perdere l'equilibrio per poi cadere a terra”, e ritenuto che, trovandosi la medesima all'interno del perimetro urbano, v'era la concreta possibilità per il Comune di esercitare un potere di controllo e di vigilanza su di essa, riconduceva la responsabilità alla previsione dell'art. 2051 c.c.; richiamava, ai fini del riparto dell'onere della prova, il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, per l'accertamento in concreto della responsabilità, è necessaria la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, quest'ultimo inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e va graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva;
rilevava la lacunosità del quadro probatorio offerto a sostegno della domanda attorea rinvenendo incongruenze tra le risultanze istruttorie e, ritenuto che “Per quanto fosse priva di segnalazione, l'anomalia stradale posta all'esame del Tribunale, abbastanza ampia perché
è paragonabile ad una buca di apprezzabili dimensioni sulla sede stradale, è ben evidente come appare dalla foto prodotta dall'attore e siglata dal teste nel corso Pt_1
4 dell'escussione. L'ostacolo non era collocato al centro di una strada di ridotte dimensioni,
e lo stesso attore non conduceva un veicolo a motore, ma camminava;
se egli avesse, pertanto, perlustrato con un minimo di diligenza lo spazio da egli percorso, si sarebbe avveduto dell'ostacolo”, ha rigettato la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
2. Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'ingiustizia della sentenza ritenendola immotivata ed erronea nella valutazione delle risultanze istruttorie, giacché, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, il non cadde in una buca, ma Pt_1
rovinò al suolo perché una piccola mattonella, sotto la pressione del piede, basculò fuoriuscendo dalla sua sede;
non sussistevano contraddizioni tra le deposizioni testimoniali;
le foto prodotte dal non rappresentavano il punto in cui l'attore cadde;
la CP_1
circostanza della mancanza di pioggia era irrilevante così come quella che il teste Tes_1 non avesse saputo indicare quale dei due fratelli cadde;
a fronte della dimostrazione del fatto, il per superare la sua responsabilità, non aveva offerto la prova del fortuito. CP_1
3. Il ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1
sensi dell'art. 342 c.p.c. per assenza di specificità nell'articolazione dei motivi di gravame, ritenendo che l'attore non abbia indicato in maniera chiara, sintetica e specifica i capi della decisione oggetto di impugnazione, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, le ragioni per cui il primo Giudice avrebbe violato la legge e la relativa rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione va rigettata.
Ed infatti, l'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che l'atto d'appello sia idoneo ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente,
i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della sentenza appellata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 13151/17).
Con riferimento al caso che ci occupa, può affermarsi che l'appello articolato dal Pt_1 non si espone alla inammissibilità di cui alla norma dell'art. 342 cpc essendo in esso
5 chiaramente evincibili sia le parti della motivazione oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma, articolati come specifica confutazione dei motivi della decisione del primo giudice.
3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale di Salerno appare ineccepibile.
L'appellata sentenza, pur acclarando la sussistenza del fatto così come prospettato dalla parte attrice e lungi dall'affermare che il sia caduto in una buca ( si legge Parte_1
infatti a pag. 2 “ l'anomalia stradale è abbastanza ampia perché è paragonabile ad una buca di apprezzabili dimensioni…”), pone l'attenzione sul comportamento imprudente del per escludere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, e quindi per Pt_1
escludere la responsabilità dell'Ente convenuto.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo. Essa, prescindendo del tutto dalla condotta e dalla colpa del custode ai fini del riconoscimento della sua responsabilità, comporta che il danneggiato debba soltanto provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (cfr. ex multis Cass.n. 2118/2022). Di contro, grava sul convenuto l'onere di provare il caso fortuito per vedersi esclusa la responsabilità.
La decisione del giudice di prime cure prende le mosse da una concezione ampia di caso fortuito, sostenuta a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, idonea a ricomprendere anche la colpa del danneggiato. Ne consegue che l'idoneità causale della condotta colposa del danneggiato deve essere commisurata ed adeguata alla natura della cosa in custodia ed alla sua pericolosità. Invero, deve intendersi nel senso che, tantomeno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato.
Nel caso di specie la condotta del costituisce, quindi, fattore esterno nel dinamismo Pt_1 causale del danno, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e quindi in grado di escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
6 Il Tribunale, considerato l'orario diurno in cui è avvenuto l'infortunio (ore 13:30) che permetteva una buona visibilità del tratto di marciapiede percorso, considerato che il medesimo tratto dissestato era ben noto al (come riferito del teste Pt_1 Testimone_2
“noi passiamo spesso da quella zona…”) e tenuto conto che “per quanto fosse priva di segnalazione, l'anomalia stradale posta all'esame del Tribunale, abbastanza ampia perché
è paragonabile ad una buca di apprezzabili dimensioni sulla sede stradale, è ben evidente come appare dalla foto prodotta dall'attore e siglata dal teste nel corso Pt_1 dell'escussione. L'ostacolo non era collocato al centro di una strada di ridotte dimensioni,
e lo stesso attore non conduceva un veicolo a motore, ma camminava”, ha concluso per l'esclusione dalla responsabilità dell'Ente convenuto in virtù del comportamento imprudente del , che “se egli avesse, pertanto, perlustrato con un minimo di Pt_1 diligenza lo spazio da egli percorso, si sarebbe avveduto dell'ostacolo”.
In senso contrario alla prospettazione del Tribunale non può essere risolutiva la circostanza che l'infortunio sia avvenuto in una giornata piovosa, come affermato da parte attrice e confermato dal teste , fratello dell'attore, escusso nel corso dell'udienza del Testimone_2
15.04.2019.
Sul punto, invero, parte convenuta produceva il bollettino meteo per la città di , dal CP_1
quale si evince l'assenza di precipitazioni nel giorno dell'infortunio, così come nei giorni immediatamente precedenti o successivi. Pertanto, la circostanza che il giorno dell'infortunio vi furono dei rovesci resta incerta e non sufficientemente provata.
In tale ipotesi la disciplina dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. assurge a criterio per regolare il fatto incerto. Essa diventa il fondamento di una regola legale di giudizio per la quale, la deduzione, ad opera del convenuto, di prova contraria a quanto affermato dalla parte onerata senza che quest'ultima abbia assolto un ulteriore sforzo probatorio, impone al giudice di considerare non vero il fatto rimasto incerto, in quanto di fatto non provato dalla parte che ne aveva l'onere.
Né può considerarsi esaustiva in tal senso l'affermazione, contenuta nell'atto di appello, per la quale “la circostanza della pioggia è irrilevante, ben potendosi avere un breve rovescio anche in una giornata poi risultata con il sereno”, ciò in quanto, nella prospettazione dell'attore, qui appellante, la circostanza che avrebbe dovuto essere rappresentata e provata
7 era piuttosto quella, invece mai rappresentata, della non visibilità delle condizioni del marciapiedi per effetto della pioggia.
In ogni caso, anche a voler considerare il comportamento imprudente del non Pt_1
idoneo a scalfire il nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, rileva la Corte come appaia non provata la dinamica dell'infortunio descritta da parte attrice per la quale il
[...]
“rovinò al suolo perché una piccola mattonella alla pressione del piede basculò Pt_1 fuoriuscendo dalla sua sede”, giacché detta circostanza, confermata dal teste , per Tes_1
il quale il “mise il piede su una mattonella che sotto il peso del piede si alzò ed il Pt_1
signore cadde a terra…”, è stata sostanzialmente smentita dal teste , per il Testimone_2 quale “dopo la caduta la mattonella non si è (ri)mossa dalla sua sede”.
Inoltre, dai rilievi fotografici prodotti dall'attore al fine di offrire una panoramica dei luoghi dell'infortunio, si evince che la pavimentazione di tutto il tratto di marciapiede che costeggia Viale Unita d'Italia è costituita da blocchi di pietra lavica, di grandi dimensioni e peso sicuramente importante, montati in senso longitudinale, sicché è assolutamente improbabile che essi potessero fuoriuscire dalla propria sede con la semplice pressione del piede di un uomo del peso di 85 kg come il ( cfr. 'valutazione preoperatoria' Pt_1 dell'Ospedale di Salerno).
Per mera completezza, in ordine alla non corrispondenza ai luoghi di causa delle foto prodotte dal cui fa riferimento l'appellante, osserva la Corte che il , per il CP_1 Pt_1
tramite del suo legale, in data 10/10/2017, ovvero sette mesi dopo l'infortunio, inviò al
Comune di un atto di messa in mora indicando, come luogo dell'accaduto, CP_1 genericamente, la “via Vinciprova, altezza del deposito dei Bus”, senza alcun cenno al
“marciapiede di viale Unità d'Italia”, poi indicato in atto di citazione.
Ne consegue che il perito della compagnia di assicurazioni del si recò in via CP_1
Vinciprova, e non in viale Unità d'Italia, per verificare l'esistenza di anomalie del marciapiede, riferendo poi che, nonostante l'invito fatto al legale della parte, nessuno lo aveva accompagnato per indicargli il punto esatto in cui si sarebbe verificato l'infortunio e concludendo che la pavimentazione esaminata non presentava dislivelli o sconnessioni.
8 La localizzazione del sinistro di cui alla messa in mora non era la stessa rispetto a quella indicata nella successiva attività di mediazione e giudiziale, sicché le foto prodotte dal
Comune sono diverse per fatto attribuibile esclusivamente alla difesa del . Pt_1
4. L'appello va pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM.
n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, che è compreso nello scaglione tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, negli importi medi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Le spese di primo grado restano invece compensate sì come disposto dal primo Giudice, non essendo stato proposto dal , che qui ne chiede la liquidazione, un Controparte_1 appello incidentale finalizzato a contestare le ragioni della compensazione.
6. Sussistono infine le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21.12.2023 da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. 4912/2023 del Tribunale di Controparte_1
Salerno, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, Parte_1
che liquida in favore del , a titolo di compenso, in € 3.966,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Gianni
Migliorino, che dichiara di averne fatto anticipo.
9 La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE estensore dr.ssa Maria Assunta Niccoli
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