Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 62/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul reclamo proposto da
TRA
(C.F. Parte_1
, e la SI.ra , nata il [...], a [...], residente a[...] Parte_2
Sant'Antonino, n. 51, CF nella qualità di legale rappresentante e/o Socio C.F._1
Unico e/o soggetto interessato, con il patrocinio dell'avv. INFORZATO LINO e avv. MANCINI ANTONINO elettivamente domiciliati in CORSO MOLISE N. 33 86079 VENAFRO presso il difensore
CL
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUSCHIO SCHIAVONE DONATO CP_1 P.IVA_2
ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA COLLE DELL'ORSO N. 42/G C/O AVV. AMELIA CHIANTESE CAMPOBASSO
RECLAMATA
Nonché
[... CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NERODIAMANTE - SOCIETA' IMITATA Parte_1 Parte_1
CONTUMACE con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso. avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 del d.lgs. del 12/01/2019 n. 14 - codice della crisi d'impresa- avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Isernia del 23/1/24 n. 2.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.-- Con ricorso del 5/10/23 iscritto al n. 34-1/2023 R.G., la società ha proposto CP_1 azione giudiziale della
[...]
, con sede in Venafro, Parte_1 pagamento della somma di € 11.329,33=, quale importo portato dalle fatture 24.03.2023, 07.04.2023, 12.05.2023, 31.05.2023, 01.07.2023.
Pag. 1 a 3
la società stessa si trovava in stato di irreversibile insolvenza per inadempimento del debito accumulato e non soluto nei confronti della ricorrente, quale fondato sulle fatture commerciali con relative ricevuta di consegna, prodotte in atti, per l'importo complessivo di € 11.462,72, cui si aggiungevano i debiti scaduti e non soluti emersi dai flussi informativi acquisiti dalla cancelleria, sia tributari per l'importo complessivo di € 44.948,46, sia contributivi di ammontare totale di € 132.394,02; la società non aveva assolto all'onere a suo carico di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d), ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 2019 n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); ai sensi dell'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i. l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultava complessivamente superiore a 30.000,00 euro;
la società pur avendo provveduto nel corso delle “trattative” al pagamento della somma di € 1.000,00, restava gravata da debitoria importante che non era in grado di estinguere con le disponibilità liquide;
il tribunale ha dichiarato con sentenza del 23/1/24, pubblicata in data 24/1/24, notificata in data 25/1/24, l'apertura della liquidazione giudiziale della
. Parte_1
2.-- Avverso tale sentenza la Parte_1
ha proposto reclamo ex art. 51 c.c.i.i. con ricorso depositato il 26/2/24, adducendo
[...] l'insussistenza dello stato di insolvenza, sia per l'avvenuto pagamento parziale del credito della creditrice procedente, sia per la rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, la propria qualificazione come impresa minore, per il mancato possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all' art. 2, comma 1, lettera d, del CCII, circa a) l'attivo patrimoniale;
b) i ricavi;
c) l'ammontare dei debiti;
ha quindi chiesto la revoca dell'apertura della liquidazione, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
La creditrice istante si è opposta all'impugnazione, evidenziando la sussistenza dello stato di insolvenza e l'avvenuto pagamento da parte della debitrice dell'acconto di Euro 1.000,00, per ottenere il rinvio dell'udienza fissata per il giorno 20.11.23, e dell'acconto di Euro 500,00, in data 26.01.24, successivamente all'udienza del 22.01.24, nella quale il Tribunale si era riservato.
Con ordinanza resa in data 20/6/24 nel procedimento sub 1) veniva rigettata l'istanza di sospensione (nelle more della decisione sull'impugnazione) della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, avanzata dalla reclamante;
dichiarata la contumacia della curatela regolarmente notificata e non costituita, veniva disposta acquisizione a cura della cancelleria della documentazione relativa alla procedura fallimentare presso il Tribunale di Isernia, documentazione che veniva prodotta dalla stessa reclamante;
è stato espresso dal P.G. parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Il procedimento è stato riservato dal collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 12/11/24 , sostituita dal deposito di note scritte.
3. Il motivo relativo alla qualificazione della società quale impresa minore è infondato.
Secondo i principi indicati dalla Cassazione in relazione al RD 267/42, che devono ritenersi applicabili anche al D. L.vo 14/2019, “Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c. " -Cass. n. 283/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019; Cass. civ. sez. 6-1, n. 17317 del 27/05/2022, emessa a conferma di decisione di questa Corte- .
Sia dai bilanci acquisiti dal Tribunale, sia da quelli depositati dalla reclamante - e come si evince dalla lettura dello stesso ricorso - risulta il superamento della soglia dimensionale, sia per l'attivo del bilancio 2022 (pari a € 367.386- limite pari a € 300.000 ) sia in relazione ai ricavi (pari € 444.280 - € 406.146- € 221.620, per gli anni 2022, 2021, 2020- limite pari a € 200.000);
è appena il caso di rilevare che la debitrice deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti nei tre esercizi precedenti in relazione a tutti i parametri indicati dal n. 1 al n. 3 della lett. d) dell'art. 2 citato.
Pag. 2 a 3 4. Il motivo relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza è infondato.
La consistente debitoria emersa in fase istruttoria, evidenziata dalla sentenza reclamata - nonché le risultanze dello stato passivo allegato in questa sede dalla stessa reclamante dimostrano che la società reclamante non è in grado da tempo di fare fronte con puntualità e con mezzi normali alle proprie obbligazioni: va evidenziato che oltre ai debiti accertati nella sentenza reclamata (€ 11.462,72 per il creditore procedente , € 44.948,46 debiti tributari, € 132.394,02 debiti contributivi) dalla lettura dello stato passivo risulta la proposizione di 25 domande di ammissione al passivo per crediti anche di importo rilevante (vedi domanda n. 4 – Agenzia entrate
- € 188.267,57 in privilegio e € 10.720,85 in chirografo); va evidenziato che all'esito delle trattative intercorse nella fase prefallimentare, la debitrice non ha dato prova di aver estinto integralmente il proprio debito nei confronti della creditrice procedente;
l'esposizione con gli enti previdenziali e fiscali sono indubbi indici di impotenza economica, non smentiti dalla produzione, effettuata nel presente procedimento di reclamo, di un prospetto di bilancio relativo all'anno 2022 riportante un attivo circolante di 367.386,00 euro ed una disponibilità immediata per cassa di 66.302,00 euro;
va d'altra parte sottolineato che l'insolvenza - quale incapacità di soddisfare tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni - art.2, co.1, lett. b) c.c.i.i. - non è di per sé esclusa dall'esistenza di un patrimonio, non rilevando esclusivamente il profilo statico dato dal rapporto tra passivo patrimoniale ed attivo (specie se costituito da beni patrimoniali non agevolmente liquidabili e crediti non facilmente esigibili), ma anche l'aspetto dinamico, rappresentato dall'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di normalità (cfr. fra le altre Cass. 1993/n. 5736; Cass. civ. Sez. I, 20/11/2018, n. 29913).
5. Al rigetto del reclamo consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della reclamante a rimborsare alla parte reclamata costituita le spese del presente procedimento, liquidate nella misura indicata in dispositivo con applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa di cui al d.m. n. 55/2014 aggiornato dal d.m. n. 147/2022 per fasi di studio, introduttiva e di trattazione/sospensiva, secondo i parametri minimi in considerazione della non particolare difficoltà e novità delle questioni affrontate.
La soluzione di integrale rigetto del reclamo comporta, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza a carico della parte reclamante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, - collegio civile
A) rigetta il reclamo;
B) condanna la reclamante a rimborsare le spese sostenute per il presente procedimento dalla reclamata costituita , che liquida in € 3.261,00 per compensi al difensore, Controparte_2 oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
C) dà atto che a carico della reclamante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 20/03/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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