TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3722/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 28.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. BACCARI ANTONIO ha concluso come da nota CP_1 Controparte_2
depositata in data 09/06/2025 per e per l'avv. MARINO Controparte_3 Controparte_4
IG ha concluso come da separate note depositate in data 23/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:47 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3722/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3722/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. BACCARI ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli (NA), Via S. Lucia, n. 107, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
attori contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARINO Controparte_3 C.F._3
IG ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Dello Statuto, n.
24, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuto nonché contro
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARINO IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Dello Statuto, n. 24, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: mutuo;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori IG ed convenivano in Controparte_2 giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor , nonché la Controparte_3 Controparte_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare
[...] che il Sig. , in proprio e/o in qualità di amministratore della “ Controparte_3 Controparte_4
”, ha ricevuto dagli attori la somma complessiva di € 109.250,00, per le ragioni
[...] innanzi esposte;
2) accertare e dichiarare che il Sig. , in proprio e/o quale Controparte_3
amministratore e legale rapp.te della detta Società, pur avendo ottenuto la restituzione, da parte del delegato alla vendita, dell'intera somma versata dai dott.ri , non ha più provveduto a restituire CP_2 quanto dovuto agli stessi;
3) accertare e dichiarare che il Sig. , in proprio e/o in Controparte_3
qualità di legale rapp.te della , ha appreso e sta trattenendo Controparte_4 illegittimamente le somme di proprietà dei sig.ri , pari ad € 73.250,00 oltre interessi;
4) CP_2 condannare, pertanto, il Sig. e la “ ”, in solido, Controparte_3 Controparte_4
al pagamento e/o comunque alla restituzione in favore dei dott.ri IG ed della somma Controparte_2 di € 73.250,00 (109.250,00 – 36.000,00), oltre interessi maturati dal giorno dell'apprensione e fino
a quello di effettivo soddisfo;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.”.
A supporto della domanda, gli attori deducevano: - di aver concordato verbalmente con il convenuto di partecipare, unitamente a quest'ultimo, ad una procedura di vendita coattiva in Controparte_3 essere presso l'intestato Tribunale aventi ad oggetto alcune unità immobiliari site in Latina (LT),
Borgo Sabotino;
- di aver consegnato al in base ai termini dell'accordo pattuito, una CP_3 somma pari a circa 1/3 del valore complessivo dell'investimento, mediante nn. 3 assegni circolari (n.
3200281761-01 di € 13.000,00, n. 3200281759-12 di € 10.250,00 e n. 3200281762-02 di €
75.000,00), emessi in data 6.3.2015, sottoscritti dal convenuto per ricezione e intestati al professionista delegato alle vendite (vd. all.to n. 1); - di aver altresì consegnato al dietro CP_3 sua richiesta, l'ulteriore somma pari ad euro 11.000,00, in contanti e in più tranches, per coprire spese aggiuntive;
- di aver appreso successivamente che il convenuto non era risultato aggiudicatario di alcun immobile e che le somme utilizzate per partecipare alla vendita erano state restituite, dal professionista delegato, alla convenuta società , di cui il era amministratore e CP_4 CP_3
socio; - di aver ottenuto dal convenuto solo una parziale restituzione di quanto consegnato (€
36.000,00), residuando ancora la debenza della somma pari ad euro 73.250,00 (vd all.ti nn. 2-3).
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata il 21.12.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per la sua reiezione, disconoscendo espressamente ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale della copia dei tre assegni circolari versata in atti recante in calce la propria apparente sottoscrizione, riservando al prosieguo ogni ulteriore contestazione e dichiarazione del caso.
La convenuta , in persona del socio amministratore Controparte_4
legale rappresentante, sig.ra costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_5 risposta depositata il 07.01.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai avuto rapporti con gli attori, né agito nel loro interesse, instando, nel merito, per la reiezione della domanda.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale del convenuto sig. e della sig.ra l.r.p.t. della società CP_3 CP_5 convenuta, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Orbene, colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ex art. 2697, co. 1, c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna della somma, ma anche il titolo dell'avvenuta consegna, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass, 19.8.2003, n.12119).
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che "l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa" (Cass. 16.10.2017, n.24328; ex multis, Cass. 16.7.2024, n.19622).
Il suddetto onere deve essere assolto dall'attore anche nel caso in cui la controparte costituendosi in giudizio abbia specificatamente contestato l'obbligo di restituzione fondato sul mutuo, deducendo
(ciò che, comunque, non si è verificato nel caso di specie) una consegna del denaro senza obbligo di restituzione.
Ciò rilevato, parte attrice non ha fornito alcuna prova sia dell'avvenuta consegna degli assegni e del denaro contante, sia del titolo causale sottostante a tale dazione.
Tale aporia probatoria non può, invero, essere colmata né attraverso il contenuto degli assegni prodotti (dacché l'inutilità della richiesta di esibizione correttamente rigettata dal precedente G.I.), né argomentando che la parte convenuta avrebbe omesso di indicare titoli alternativi a giustificazione della ricezione delle somme asseritamente ricevute.
Invero, le copie degli assegni versate in atti non permettono di riferire al convenuto la firma di ricezione degli assegni stessi, né vi è allegazione di documenti (quali gli estratti conto bancari) che dimostrino come la provvista sia riconducibile proprio dagli attori.
Risulta altresì superflua l'istanza di verificazione promossa dalla parte attrice nei confronti degli assegni prodotti in copia fotostatica, in quanto, anche laddove fosse dimostrata la riconducibilità al convenuto della firma apposta per ricezione sugli assegni, la domanda andrebbe, comunque, rigettata, non essendo stato provato il titolo giuridico del rapporto sottostante.
Alcun apporto alla tesi attorea è pervenuto dall'espletamento dell'interrogatorio formale deferito alle parti convenute, le quali hanno entrambe recisamente negato di aver percepito denaro contante dagli attori e/o restituito alcunché ai predetti (vd. verbali udienza del 14.10.21 e del 16.11.21).
Parimenti generica ed inidonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto giuridico sottostante tra le parti e, dunque, l'accordo alla restituzione delle somme, la prova testimoniale articolata dalle odierne parti deducenti (vd. memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. “a) “vero che i dott.ri IG ed
nei primi mesi dell'anno 2015 avevano manifestato al Sig. la loro Controparte_2 Controparte_3
disponibilità a partecipare alla procedura di vendita coattiva presso il Tribunale di Latina (RGE
96/02 e 97/02)”; b) “vero che nel mese di marzo 2015, il dott. provvedeva, per la detta CP_1 finalità, a consegnare al Sig. , che sottoscriveva per ricezione fotocopia raffigurante n. CP_3
3 assegni circolari emessi, in circolarità, dalla filiale di Latina della Banca Crèdit Agricole
Cariparma, non trasferibili, intestati al Notaio delegato alla vendita: in particolare: 1) assegno n.
3200281761-01 di Euro 13.000,00, emesso in data 06/03/2015 ed intestato al Notaio
[...]
ES. 96/97-2002; 2) assegno n. 3200281759-12 di Euro 10.250,00, emesso in data Persona_1
06/03/2015 ed intestato al Notaio ES 96/97-2002; 3) assegno n. 3200281762-02 Persona_1
di Euro 75.000,00, emesso in data 06/03/2015 ed intestato al Notaio ES 96/97- Persona_1
2002”; c) “vero che poco tempo dopo l'emissione e la consegna dei predetti assegni i dott.ri IG ed consegnarono al Sig. , su sua richiesta, ulteriori € 11.000,00 per Controparte_2 Controparte_3 spese da sostenersi al fine dell'aggiudicazione dei beni di cui alla detta procedura esecutiva”; d)
“vero che gli immobili staggiti non sono stati definitivamente aggiudicati dalla Controparte_4
di cui il Sig. è socio, nè tantomeno da quest'ultimo”; e) “vero che il
[...] CP_3
Sig. in proprio e/o quale amministratore della , Controparte_3 Controparte_4 riceveva la restituzione, da parte del delegato alla vendita, dell'intera somma utilizzata, ivi compresa quella dei dott.ri ”; f) “vero che il Sig. restituiva ai dott.ri solo la somma CP_2 CP_3 CP_2 di € 36.000,00”; g) “vero che il Sig. , in proprio e/o quale socio ed amministratore Controparte_3 della , detiene, senza alcun titolo giustificativo, la somma di € Controparte_4
73.250,00;”), contenente capitoli negativamente articolati, generici e/o, comunque, inidonei a supplire l'onus probandi in capo agli odierni deducenti (prova della ricezione delle somme di denaro e del titolo giuridico), prova da fornire per tabulas (emissione di assegni circolari, partecipazione a procedure esecutive, versamenti in contanti di somme che superano i limiti della normativa antiriciclaggio). Lo stesso dicasi per l'ordine di esibizione degli assegni, non avendo gli attori documentato di essersi attivati presso la Banca, destinataria dell'ordine, per il rilascio della relativa documentazione.
Risulta, da ultimo, poco verosimile la tesi attorea, secondo cui gli stessi avrebbero concluso un mutuo in forma orale, trattandosi di soggetti avveduti e capaci di documentare in modo adeguato i propri rapporti economici, considerata poi la rilevante entità delle somme di denaro asseritamente consegnate per l'investimento immobiliare (oltre € 100.000,00).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate per non essere le stesse provate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00), tenuto altresì conto che le convenute, ancorché costituitesi con due distinte comparse, risultano essere state assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande formulate dagli attori;
b) condanna in solido gli attori a rimborsare le spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta, nella somma pari ad euro 3.526,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 28.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. BACCARI ANTONIO ha concluso come da nota CP_1 Controparte_2
depositata in data 09/06/2025 per e per l'avv. MARINO Controparte_3 Controparte_4
IG ha concluso come da separate note depositate in data 23/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:47 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3722/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3722/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. BACCARI ANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Napoli (NA), Via S. Lucia, n. 107, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
attori contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARINO Controparte_3 C.F._3
IG ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Dello Statuto, n.
24, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuto nonché contro
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MARINO IG ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Dello Statuto, n. 24, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: mutuo;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori IG ed convenivano in Controparte_2 giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor , nonché la Controparte_3 Controparte_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare
[...] che il Sig. , in proprio e/o in qualità di amministratore della “ Controparte_3 Controparte_4
”, ha ricevuto dagli attori la somma complessiva di € 109.250,00, per le ragioni
[...] innanzi esposte;
2) accertare e dichiarare che il Sig. , in proprio e/o quale Controparte_3
amministratore e legale rapp.te della detta Società, pur avendo ottenuto la restituzione, da parte del delegato alla vendita, dell'intera somma versata dai dott.ri , non ha più provveduto a restituire CP_2 quanto dovuto agli stessi;
3) accertare e dichiarare che il Sig. , in proprio e/o in Controparte_3
qualità di legale rapp.te della , ha appreso e sta trattenendo Controparte_4 illegittimamente le somme di proprietà dei sig.ri , pari ad € 73.250,00 oltre interessi;
4) CP_2 condannare, pertanto, il Sig. e la “ ”, in solido, Controparte_3 Controparte_4
al pagamento e/o comunque alla restituzione in favore dei dott.ri IG ed della somma Controparte_2 di € 73.250,00 (109.250,00 – 36.000,00), oltre interessi maturati dal giorno dell'apprensione e fino
a quello di effettivo soddisfo;
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.”.
A supporto della domanda, gli attori deducevano: - di aver concordato verbalmente con il convenuto di partecipare, unitamente a quest'ultimo, ad una procedura di vendita coattiva in Controparte_3 essere presso l'intestato Tribunale aventi ad oggetto alcune unità immobiliari site in Latina (LT),
Borgo Sabotino;
- di aver consegnato al in base ai termini dell'accordo pattuito, una CP_3 somma pari a circa 1/3 del valore complessivo dell'investimento, mediante nn. 3 assegni circolari (n.
3200281761-01 di € 13.000,00, n. 3200281759-12 di € 10.250,00 e n. 3200281762-02 di €
75.000,00), emessi in data 6.3.2015, sottoscritti dal convenuto per ricezione e intestati al professionista delegato alle vendite (vd. all.to n. 1); - di aver altresì consegnato al dietro CP_3 sua richiesta, l'ulteriore somma pari ad euro 11.000,00, in contanti e in più tranches, per coprire spese aggiuntive;
- di aver appreso successivamente che il convenuto non era risultato aggiudicatario di alcun immobile e che le somme utilizzate per partecipare alla vendita erano state restituite, dal professionista delegato, alla convenuta società , di cui il era amministratore e CP_4 CP_3
socio; - di aver ottenuto dal convenuto solo una parziale restituzione di quanto consegnato (€
36.000,00), residuando ancora la debenza della somma pari ad euro 73.250,00 (vd all.ti nn. 2-3).
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata il 21.12.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per la sua reiezione, disconoscendo espressamente ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale della copia dei tre assegni circolari versata in atti recante in calce la propria apparente sottoscrizione, riservando al prosieguo ogni ulteriore contestazione e dichiarazione del caso.
La convenuta , in persona del socio amministratore Controparte_4
legale rappresentante, sig.ra costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_5 risposta depositata il 07.01.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver mai avuto rapporti con gli attori, né agito nel loro interesse, instando, nel merito, per la reiezione della domanda.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante interrogatorio formale del convenuto sig. e della sig.ra l.r.p.t. della società CP_3 CP_5 convenuta, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Orbene, colui che agisce per la restituzione di una somma di denaro a titolo di mutuo ha l'onere di dimostrare, ex art. 2697, co. 1, c.c., gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna della somma, ma anche il titolo dell'avvenuta consegna, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione (Cass, 19.8.2003, n.12119).
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che "l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa" (Cass. 16.10.2017, n.24328; ex multis, Cass. 16.7.2024, n.19622).
Il suddetto onere deve essere assolto dall'attore anche nel caso in cui la controparte costituendosi in giudizio abbia specificatamente contestato l'obbligo di restituzione fondato sul mutuo, deducendo
(ciò che, comunque, non si è verificato nel caso di specie) una consegna del denaro senza obbligo di restituzione.
Ciò rilevato, parte attrice non ha fornito alcuna prova sia dell'avvenuta consegna degli assegni e del denaro contante, sia del titolo causale sottostante a tale dazione.
Tale aporia probatoria non può, invero, essere colmata né attraverso il contenuto degli assegni prodotti (dacché l'inutilità della richiesta di esibizione correttamente rigettata dal precedente G.I.), né argomentando che la parte convenuta avrebbe omesso di indicare titoli alternativi a giustificazione della ricezione delle somme asseritamente ricevute.
Invero, le copie degli assegni versate in atti non permettono di riferire al convenuto la firma di ricezione degli assegni stessi, né vi è allegazione di documenti (quali gli estratti conto bancari) che dimostrino come la provvista sia riconducibile proprio dagli attori.
Risulta altresì superflua l'istanza di verificazione promossa dalla parte attrice nei confronti degli assegni prodotti in copia fotostatica, in quanto, anche laddove fosse dimostrata la riconducibilità al convenuto della firma apposta per ricezione sugli assegni, la domanda andrebbe, comunque, rigettata, non essendo stato provato il titolo giuridico del rapporto sottostante.
Alcun apporto alla tesi attorea è pervenuto dall'espletamento dell'interrogatorio formale deferito alle parti convenute, le quali hanno entrambe recisamente negato di aver percepito denaro contante dagli attori e/o restituito alcunché ai predetti (vd. verbali udienza del 14.10.21 e del 16.11.21).
Parimenti generica ed inidonea a dimostrare la sussistenza di un rapporto giuridico sottostante tra le parti e, dunque, l'accordo alla restituzione delle somme, la prova testimoniale articolata dalle odierne parti deducenti (vd. memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c. “a) “vero che i dott.ri IG ed
nei primi mesi dell'anno 2015 avevano manifestato al Sig. la loro Controparte_2 Controparte_3
disponibilità a partecipare alla procedura di vendita coattiva presso il Tribunale di Latina (RGE
96/02 e 97/02)”; b) “vero che nel mese di marzo 2015, il dott. provvedeva, per la detta CP_1 finalità, a consegnare al Sig. , che sottoscriveva per ricezione fotocopia raffigurante n. CP_3
3 assegni circolari emessi, in circolarità, dalla filiale di Latina della Banca Crèdit Agricole
Cariparma, non trasferibili, intestati al Notaio delegato alla vendita: in particolare: 1) assegno n.
3200281761-01 di Euro 13.000,00, emesso in data 06/03/2015 ed intestato al Notaio
[...]
ES. 96/97-2002; 2) assegno n. 3200281759-12 di Euro 10.250,00, emesso in data Persona_1
06/03/2015 ed intestato al Notaio ES 96/97-2002; 3) assegno n. 3200281762-02 Persona_1
di Euro 75.000,00, emesso in data 06/03/2015 ed intestato al Notaio ES 96/97- Persona_1
2002”; c) “vero che poco tempo dopo l'emissione e la consegna dei predetti assegni i dott.ri IG ed consegnarono al Sig. , su sua richiesta, ulteriori € 11.000,00 per Controparte_2 Controparte_3 spese da sostenersi al fine dell'aggiudicazione dei beni di cui alla detta procedura esecutiva”; d)
“vero che gli immobili staggiti non sono stati definitivamente aggiudicati dalla Controparte_4
di cui il Sig. è socio, nè tantomeno da quest'ultimo”; e) “vero che il
[...] CP_3
Sig. in proprio e/o quale amministratore della , Controparte_3 Controparte_4 riceveva la restituzione, da parte del delegato alla vendita, dell'intera somma utilizzata, ivi compresa quella dei dott.ri ”; f) “vero che il Sig. restituiva ai dott.ri solo la somma CP_2 CP_3 CP_2 di € 36.000,00”; g) “vero che il Sig. , in proprio e/o quale socio ed amministratore Controparte_3 della , detiene, senza alcun titolo giustificativo, la somma di € Controparte_4
73.250,00;”), contenente capitoli negativamente articolati, generici e/o, comunque, inidonei a supplire l'onus probandi in capo agli odierni deducenti (prova della ricezione delle somme di denaro e del titolo giuridico), prova da fornire per tabulas (emissione di assegni circolari, partecipazione a procedure esecutive, versamenti in contanti di somme che superano i limiti della normativa antiriciclaggio). Lo stesso dicasi per l'ordine di esibizione degli assegni, non avendo gli attori documentato di essersi attivati presso la Banca, destinataria dell'ordine, per il rilascio della relativa documentazione.
Risulta, da ultimo, poco verosimile la tesi attorea, secondo cui gli stessi avrebbero concluso un mutuo in forma orale, trattandosi di soggetti avveduti e capaci di documentare in modo adeguato i propri rapporti economici, considerata poi la rilevante entità delle somme di denaro asseritamente consegnate per l'investimento immobiliare (oltre € 100.000,00).
Conclusivamente, in ragione delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate per non essere le stesse provate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00), tenuto altresì conto che le convenute, ancorché costituitesi con due distinte comparse, risultano essere state assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande formulate dagli attori;
b) condanna in solido gli attori a rimborsare le spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta, nella somma pari ad euro 3.526,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini