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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/08/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/04/2025 da
1) con l'Avv. CALVETTI SERGIO;
Parte_1
e
2) con l'Avv. CALVETTI SERGIO;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, a Villorba (TV) il 15 marzo 2014, trascritto al n. 3, Parte I, anno 2014 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villorba;
separati consensualmente con verbale in data 8 luglio 2021, omologato con decreto del
09/08/2021 del Tribunale di Trieste;
con i seguenti figli: ; nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/04/2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1. [assegno divorzile - insussistenza]
I coniugi concordemente dichiarano non sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e di essere entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarano inoltre di aver già regolato ogni rapporto economico tra loro pendente.
2. [affidamento e mantenimento della figlia Per_1
I ricorrenti dichiarano che:
- la figlia minore è e rimane affidata congiuntamente ai genitori e continuerà a Per_1 risiedere presso la casa della madre in Trieste, via Buonarroti n. 52/1;
- il padre - in considerazione della propria residenza a Treviso e degli impegni scolastici della figlia – avrà diritto/dovere di vedere e stare con la minore a finesettimana alterni, a partire dal venerdì pomeriggio e fino alla domenica sera (accompagnamento) entro le ore
21: i genitori concordano che tendenzialmente il padre andrà a prendere la minore il venerdì
e la madre la riaccompagnerà a casa la domenica sera e comunque convengono di collaborare il più possibile per agevolare gli spostamenti della minore;
- nella settimana in cui non trascorrerà il week-end con la figlia, egli potrà vederla e tenerla con sé un pomeriggio, dalla fine della scuola e fino alle ore 21, previo accordo per messaggio con la madre;
- in ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia in momenti diversi a condizione che, nel superiore interesse della stessa, le modifiche suddette siano comunicate con due giorni di anticipo;
- durante la permanenza della bambina presso la madre, il padre potrà comunicare con la figlia telefonicamente ogni giorno, al fine di consentirle di mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori;
identico diritto spetta alla madre durante la permanenza della bambina presso il padre;
- durante la permanenza della minore presso il padre, ella potrà senz'altro frequentare i nonni paterni, risorsa affettiva ed educativa fondamentale per la minore;
- trascorrerà le vacanze natalizie (coincidenti con la pausa scolastica) per metà col Per_1 padre e per metà con la madre, alternandosi i genitori di anno in anno il Natale ed il
Capodanno, con l'accordo per cui in caso di disaccordo la preferenza di scelta spetterà alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari;
- la minore trascorrerà le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica con un genitore e dal lunedì di pasquetta sino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro;
- durante le vacanze estive trascorrerà almeno quattro settimane, anche non Per_1 consecutive, con il padre, previo accordo con la madre;
- tutte le restanti festività rituali di durata giornaliera o che diano luogo ai c.d. “ponti” saranno trascorse con il genitore al quale è affidata secondo il normale calendario;
Per_1
- in ogni caso sia durante i periodi di vacanze che durante il tempo ordinario, i genitori avranno il diritto di contattare telefonicamente la figlia quotidianamente e qualora dovessero decidere dei luoghi di villeggiatura, avranno cura di comunicarsi reciprocamente la località e la sistemazione abitativa della minore;
- anche in considerazione delle diverse località di residenza del padre e della madre, i genitori si impegnano a collaborare ed agevolarsi negli spostamenti, ragion per la quale, ferma restando l'importanza di garantire alla minore stabilità e serenità, allorquando sorgessero esigenze contingenti, si impegnano a modificare/integrare consensualmente, ma con congruo anticipo di almeno due giorni, le predette modalità di permanenza presso ciascuno;
- il signor erserà -a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese - alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate Parte_2
Iban già note la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili Istat (prima rivalutazione maggio
2026) e contribuirà alle spese straordinarie documentate, in ragione del Protocollo in uso al
Tribunale di Trieste, nella misura del 50%;
- i genitori concordano che l'assegno unico sia percepito esclusivamente dalla mamma della minore.
3. [documenti]
I ricorrenti dichiarano che la madre terrà i documenti della minore ed avrà cura di consegnare al padre i documenti in caso di viaggi con la figlia.
4. (spese del giudizio) spese della presente procedura integralmente compensate.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villorba (TV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 31/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli