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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
FR UT
- Presidente est. Dott.ssa
- Giudice AN Carra Dott.
IC GR
- Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5094/2025 V.G. R.G.
TRA
Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Gemma,
come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt_1 e la Pt_2 unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 5.1.2002, hanno generato un figlio, nato in data [...]; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n.
8489/2019 del 7.6.2019 R.G. 2684/2019.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
3) I coniugi rinunziano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile,
essendo economicamente autosufficienti;
4) Il padre continuerà a versare al figlio AN un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, oltre le spese straordinarie al 50%, da concordare preventivamente, rivalutabili annualmente secondo le variazioni degli indici
ISTAT, fino a quando il ragazzo non sarà economicamente indipendente.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 5.1.2002 in Soleto
(Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2002 al n. 1 Parte II Serie A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025 La Presidente est.
(dott.ssa FR UT)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
FR UT
- Presidente est. Dott.ssa
- Giudice AN Carra Dott.
IC GR
- Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5094/2025 V.G. R.G.
TRA
Parte_1 e Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gianni Gemma,
come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt_1 e la Pt_2 unitisi in matrimonio con rito concordatario in data 5.1.2002, hanno generato un figlio, nato in data [...]; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n.
8489/2019 del 7.6.2019 R.G. 2684/2019.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
3) I coniugi rinunziano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile,
essendo economicamente autosufficienti;
4) Il padre continuerà a versare al figlio AN un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, oltre le spese straordinarie al 50%, da concordare preventivamente, rivalutabili annualmente secondo le variazioni degli indici
ISTAT, fino a quando il ragazzo non sarà economicamente indipendente.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 5.1.2002 in Soleto
(Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2002 al n. 1 Parte II Serie A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 19.12.2025 La Presidente est.
(dott.ssa FR UT)