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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4123 del 2024, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIGLIONE Parte_1
US e SC US, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.12.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazioni delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex
L. 18/80 e 508/88, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle CP_1 spese.
La causa, istruita tramite CTU medica, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025.
1 Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Il perito nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di “Recente frattura bimalleolare caviglia sx. Poliartrosi. Ipertensione arteriosa. Cirrosi epatica Child-
Puch B. Ipertrofia prostatica. BPCO. Insufficienza renale cronica IV stadio in terapia conservativa. Incontinenza urinaria”. Dall'analisi della documentazione prodotta in atti e dall'esito della visita peritale, il
CTU ha rilevato come, già da diversi anni, il periziando risultasse affetto da plurime patologie a carico di diversi organi e apparati che ne hanno complessivamente ridotto l'autonomia funzionale. Segnatamente, l'ausiliario ha evidenziato che, durante un ricovero del settembre 2023, era stata diagnosticata una “cirrosi epatica Child- Pugh B in fase ascitica, calcolosi della colecisti, esofagite da reflusso grado A, insufficienza renale severa al IV stadio, broncopatia cronica ostruttiva ed ipertrofia prostatica”, condizione clinica che, seppur complessa, non aveva tuttavia determinato in capo al ricorrente una compromissione della deambulazione e della capacità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
Quanto alla poliartrosi diffusa, già presente da anni, il perito ha spiegato come questa, interessando il rachide dorso-lombare ed estendendosi anche alle grandi articolazioni delle anche, delle spalle e delle ginocchia, con il tempo abbia comportato una difficoltà nella deambulazione, la quale risultava comunque possibile mediante appoggio a bastone o girello, ed ha altresì precisato l'assenza, sotto il profilo psico-neurologico, di deficit centrali o periferici.
2 Il CTU ha tuttavia riscontrato che una compromissione dell'autonomia è sopraggiunta solo nell'aprile 2025 quando il ricorrente, a causa di una caduta accidentale, riportava una frattura-lussazione bimalleolare della caviglia, trattata con fissatore esterno, frattura che, sulla base di quanto attestato dalla certificazione ortopedica, al momento della visita peritale persisteva senza margine di consolidamento. Ha quindi concluso ritenendo il ricorrente meritevole dell'indennità di accompagnamento, in quanto impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua, con decorrenza da aprile 2025 (epoca in cui si sono verificate le condizioni necessarie per il beneficio richiesto), con revisione a gennaio
2026.
Alla luce di quanto in qui esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite sono compensate alla luce della decorrenza di riconoscimento del beneficio, e del rigetto della domanda di condanna al pagamento del beneficio.
Spese di CTU di ambo le fasi in capo a , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., CP_1 come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 18/80 e L. 508/88 per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento sin da aprile 2025
e con revisione a gennaio 2026; rigetta la richiesta di condanna al pagamento dei ratei;
compensa le spese;
pone le spese di CTU di entrambe le fasi a carico di . CP_1
Così deciso in Agrigento, 10/12/2025
Il Giudice
EM Di TE
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