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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'esito della camera di consiglio tenuta all'udienza del 13.2.2025, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 119/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv. Vincenzo De Nicola
contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Massimiliano Minicucci, Marco Fallaci e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 196/2022 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 6.9.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 6.9.2022 il Tribunale di Livorno ha respinto il ricorso con cui la aveva Parte_1 chiesto, in confronto dell' , l'accertamento del proprio CP_1 diritto ad accedere al fondo di integrazione salariale, previsto dalle disposizioni emergenziali dirette a fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid 19, anche nel periodo giugno 2020 – marzo 2021 (escluso agosto 2020), diritto che l'istituto aveva contestato, all'esito di un accertamento ispettivo conclusosi con verbale del maggio 2021.
2. Più specificamente, in fatto è pacifico che l'odierna appellante, che gestisce una scuola per l'infanzia e una primaria, in regime di parità, avesse chiesto e ottenuto le prestazioni di integrazione salariale, previste dall'art. 19 del
D.L. 18/2020, in relazione alle posizioni di vari lavoratori, nell'anno scolastico 2019/2020 anche in periodi successivi al termine delle lezioni (che si concludono – fatto anche questo incontroverso – il 10 giugno per la scuola primaria e il 30 giugno per quella dell'infanzia), nonché per alcuni mesi dell'anno scolastico 2020/2021 (dal 1° settembre fino a febbraio 2021, per alcuni posizioni, per altre da settembre fino a marzo dello stesso anno).
3. In contrario, all'esito dell'accertamento di cui si è detto sopra, gli ispettori avevano ritenuto indebito l'accesso agli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla normativa emergenziale:
a) nell'anno scolastico 2019/2020, per il periodo successivo al termine delle lezioni, nei due ordini di scuola, sul presupposto che le scuole potessero accedere al Fondo d'Integrazione
Salariale e alla Cassa Integrazione in deroga, per la quota oraria di riduzione o per la durata della sospensione dell'attività lavorativa, solo se la sospensione o la riduzione fossero state conseguenti all'emergenza sanitaria. Al contrario, l'accesso ai benefici di cui si discute non sarebbe stato consentito se la sospensione o la riduzione della prestazione dei dipendenti fossero state determinate dal calendario ministeriale, come sarebbe accaduto nel periodo successivo alla cessazione delle attività didattiche;
b) quanto all'anno scolastico 2020/2021 l'integrazione salariale sarebbe stata pure indebitamente percepita, in quanto la Fondazione
2 l'avrebbe utilizzata in relazione a un nuovo assetto dell'orario di lavoro del personale docente, adottato, secondo l'ente di previdenza, per ragioni estranee all'emergenza sanitaria. Più esattamente l'originaria ricorrente avrebbe richiesto la prestazione del personale docente con orario ridotto, lo avrebbe quindi retribuito per le sole ore di didattica effettivamente svolte e per il residuo orario avrebbe fatto ricorso all'integrazione salariale. L'accesso al beneficio sarebbe stato tuttavia indebito, secondo gli ispettori, in quanto la nuova organizzazione del lavoro non sarebbe stata causata dall'epidemia di COVID, ma sarebbe stata legata a una progressiva riduzione del numero degli iscritti, iniziata anni prima.
4. La aveva agito davanti al Tribunale di Livorno per Parte_1 contestare l'esito dell'accertamento ispettivo, assumendo di avere avuto invece diritto alle prestazioni di sostegno al reddito, che sarebbero state dovute per qualsiasi ragione comunque connessa all'emergenza sanitaria, anche in quanto collegate al divieto di licenziamento, in essere nel corso di tale emergenza. In altri termini, secondo la tesi della parte privata,
l'integrazione salariale sarebbe stato lo strumento fornito dalla legge alle imprese per sostenere la loro organizzazione, nel corso dell'emergenza, a fronte, non solo del blocco delle attività produttive determinato dalle misure di confinamento, ma anche dell'impossibilità di far ricorso ad altri strumenti di governo dell'impresa, quali la riduzione di personale, in ragione del blocco dei licenziamenti
5. Ma anche in fatto, secondo la parte privata, le conclusioni degli ispettori si sarebbero basate su presupposti errati. I verbalizzanti non avrebbero infatti considerato che, ove non fosse intervenuta l'emergenza sanitaria, tutto il personale
3 docente sarebbe stato in servizio almeno fino al 30 giugno del
2020 e poi dal primo settembre dello stesso anno, impegnato in varie attività diverse dalla didattica. E anche, quanto all'anno scolastico 2020/2021, il riassetto organizzativo sarebbe stato determinato dalla pandemia e connesso all'impossibilità, per la fondazione, di fare fronte alla riduzione del numero degli iscritti riducendo il numero dei docenti, attesa la perdurante vigenza del blocco dei licenziamenti. La parte privata aveva quindi concluso chiedendo l'accertamento negativo della pretesa dell' , portata nel verbale di CP_1 accertamento.
6. L'istituto aveva resistito, sulla base degli stessi argomenti contenuti nel verbale.
7. Il Tribunale, ritenuta la superfluità dell'istruttoria testimoniale richiesta, ha respinto il ricorso, sostanzialmente condividendo la prospettazione dell'ente convenuto.
8. Così ha, in primo luogo, ritenuto che l'art. 19 del D.L. 18/2020 subordinasse l'accesso agli ammortizzatori sociali, che aveva introdotto, all'effettività di una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuta a “eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19”. Con la conseguenza che gli strumenti di sostegno del reddito non sarebbero spettati nei casi e nei periodi in cui la sospensione dell'attività fosse stata dovuta a cause diverse. E nella specie, pacifico che, nell'anno scolastico 2019-2020 l'attività didattica fosse cessata, nella scuola primaria, il 10 giugno e in quella dell'infanzia il 30 giugno, non vi sarebbe stata in causa alcuna evidenza di una sospensione o riduzione dell'attività causata dalla pandemia nel periodo successivo. Analogamente, nell'anno scolastico 2020/2021, la riorganizzazione del lavoro dei docenti (cui la aveva inteso fare fronte con il Parte_1
4 ricorso agli ammortizzatori sociali) sarebbe stata determinata da un calo degli iscritti e non dall'emergenza pandemica, né la contraria prospettazione della avrebbe potuto Parte_1 essere dimostrata con le prove dedotte sul punto, che sarebbero state assolutamente generiche.
9. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte
e ne chiede la riforma e perciò l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, previa ammissione dell'istruttoria richiesta, affidando le proprie ragioni a tre motivi. Con i primi due lamenta, sotto profili diversi, che il Tribunale non abbia rilevato l'indissolubile relazione che la normativa emergenziale avrebbe stabilito tra blocco dei licenziamenti e accesso delle imprese agli ammortizzatori sociali. Una relazione necessaria che, sola, avrebbe potuto salvaguardare, secondo l'appellante, la legittimità costituzionale del blocco dei licenziamenti e che avrebbe implicato che le prestazioni a sostegno del reddito fossero comunque dovute per tutto il periodo di vigenza del blocco (così il primo motivo).
10. Una simile conclusione si sarebbe imposta anche in esito all'entrata in vigore del D.L. 104/2020, che aveva ulteriormente precluso il ricorso ai licenziamenti a tutte le imprese che non avessero interamente usufruito degli ammortizzatori sociali, come accaduto all'appellante. In tali ipotesi, secondo la tesi attrice, il presupposto per il legittimo ricorso alla cassa integrazione sarebbe stata unicamente la circostanza di non averne usufruito o usufruito per intero.
11. Ma anche in fatto, il primo giudice non avrebbe considerato come le insegnanti, dipendenti della Parte_1 avessero avuto diritto alla piena retribuzione anche nel periodo successivo alla fine delle attività didattiche, sia perché
5 tenute allo svolgimento di compiti ulteriori, sia perché avrebbero avuto diritto alle ferie.
12. Con il terzo motivo, infine, la censura la Parte_1 decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto indimostrata una riduzione dell'attività e dell'orario di lavoro dei docenti, nell'anno 2020/2021, legata all'emergenza pandemica.
13. Si è costituito l'istituto per resistere e chiedere il rigetto dell'appello.
14. La Corte, acquisiti alcuni documenti, ha disposto il libero interrogatorio del legale rappresentante della
Infine, all'udienza indicata in epigrafe, ascoltata Parte_1 la discussione orale, ha deciso come segue.
15. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito i motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente. A tal fine è bene rammentare alcune circostanze di fatto, pacifiche o comunque documentate. E', in primo luogo, incontroverso che, quanto all'anno scolastico
2019/2020, l'odierna appellante non abbia richiesto le prestazioni di sostegno al reddito per il mese di agosto 2020
(che non risulta, infatti, considerato nel verbale). Quanto poi al mese di luglio dello stesso anno, risulta dalle dichiarazioni del legale rappresentante della fondazione davanti al collegio, non contestate (e comunque confermate dalle buste paga relative a quel mese, depositate dall'appellante in questo grado, a ciò autorizzato dal collegio), che il beneficio sia stato richiesto e ottenuto per il solo personale docente (di entrambi gli ordini di scuola) e limitatamente ai primi dieci giorni del mese, mentre, nel residuo periodo dello stesso mese, i docenti hanno goduto delle ferie contrattuali, retribuite dalla datrice di lavoro.
6 16. Per contro, nell'anno scolastico successivo (2020/2021)
è certo che la prestazione previdenziale sia stata richiesta e ottenuta, sempre per il personale docente, dal primo settembre 2020 e fino a marzo 2021 per alcune posizioni e fino a febbraio 2021 per altre, comunque in relazione a una riduzione del numero degli iscritti.
17. Ciò posto in fatto, la prestazione di cui si controverte era stata disciplinata dall'art. 19 del D.L. 18/2020, che, all'epoca dei fatti, prevedeva che “i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter” (la possibilità di fruire del beneficio era stata poi estesa, oltre l'ottobre 2020 fino al
31.1.2021 dal D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020, quindi, per quanto interessa, fino al
31.3.2021, dalla legge di bilancio 2021).
18. Il tenore testuale della norma conferma quindi la correttezza dell'assunto del Tribunale di una necessaria relazione causale tra la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e l'emergenza sanitaria, ai fini dell'accesso
7 all'integrazione salariale di cui si discute. D'altro canto la norma non poneva alcun limite al concreto realizzarsi di tale relazione, che avrebbe potuto darsi quindi, non solo quando la sospensione o la riduzione dell'attività fossero state determinate dalle misure di confinamento, contestualmente previste dalla legge per contrastare la diffusione del contagio da Covid 19, ma anche in quanto esse fossero seguite all'impossibilità di adottare altre soluzioni organizzative, in presenza delle misure emergenziali, tra le quali il blocco dei licenziamenti. In altri termini le prestazioni di sostegno al reddito ben avrebbero potuto essere attribuite anche al fine di consentire la conservazione, in regime di sospensione, di rapporti di lavoro che, in assenza del blocco dei licenziamenti, si sarebbero interrotti anche per cause diverse dalla pandemia, una soluzione questa ritenuta dalla legge socialmente intollerabile in una situazione di crisi di straordinaria gravità.
19. Tuttavia il tema della relazione tra misure di sostegno al reddito e blocco dei licenziamenti, su cui molto insiste la difesa attrice, è in effetti inconferente nella fattispecie di causa. Lo è, in primo luogo e con particolare evidenza, in relazione alla prestazione chiesta e originariamente ottenuta nell'anno scolastico 2019/2020, nel mese di giugno e luglio 2020, dal termine delle attività didattiche nei due ordini di scuola e, per tutto il personale docente, fino al 10 luglio. Nemmeno
l'appellante, infatti, prospetta, quanto a tale periodo, anche solo l'intento di risolvere i rapporti di lavoro con i docenti, mentre la ragione per cui l'istituto di previdenza aveva affermato il carattere indebito della fruizione del beneficio, nel periodo in questione, era stato piuttosto rappresentato dalla circostanza che la sospensione dell'attività lavorativa fosse
8 stata determinata, a suo dire, dall'ordinario calendario delle attività scolastiche.
20. E sul punto pare al collegio che, in linea di principio, non possa effettivamente dubitarsi che nessuna misura sostitutiva della retribuzione fosse dovuta nei periodi in cui il personale docente non era tenuto a svolgere la propria prestazione, per quanto retribuito, perché in ferie o per altre cause sospensive legate all'ordinario andamento dei rapporti di lavoro, come tali estranee all'emergenza sanitaria. Del resto
è una conclusione condivisa anche dall'odierna appellante che, infatti, non aveva chiesto le misure di sostegno per i periodi di ferie del personale (dal 10 luglio fino al 31 agosto).
21. Ne deriva, ad avviso del collegio, che, quanto alla misura di cui si controverte relativa all'anno scolastico 2019/2020, la questione di causa attiene all'accertamento dell'esistenza, nei mesi di giugno e luglio (dalla cessazione delle attività didattiche fino al 10 luglio), di una causa di sospensione o riduzione dell'attività, effettivamente legata alle misure emergenziali. Ovvero, detto in altri termini, all'esistenza di una causa, connessa alla pandemia, in assenza della quale i docenti avrebbero dovuto svolgere la loro prestazione ed essere di conseguenza retribuiti.
22. Facendo applicazione di tali principi, è allora fatto specificamente allegato fin dal primo grado dalla fondazione,
e nella sua materialità non specificamente contestato, che il personale docente della scuola primaria sia contrattualmente tenuto a svolgere la propria prestazione anche dopo la cessazione delle attività didattiche e fino al 30 giugno, impegnato in varie attività (scrutini, consegna delle schede e ulteriori attività accessorie). Del pari non è contestata l'affermazione, fatta dal legale rappresentante della fondazione
9 nel corso del suo libero interrogatorio davanti al collegio
(confermata comunque dalla previsione della contrattazione collettiva applicata al rapporto, doc. 2 del fascicolo di primo grado della parte privata), secondo cui il predetto personale è tenuto a eseguire la sua prestazione per un certo numero di ore annue aggiuntive, destinate ad attività diverse da quelle svolte in aula (per esempio uscite didattiche), dirette all'acquisizione di ferie aggiuntive (rispetto al periodo minimo contrattuale), in misura proporzionale alle attività ulteriori svolte e fino a un massimo di ulteriori 26 giorni. Neppure vi è contestazione, infine, in ordine al fatto che, nell'anno scolastico 2019/2020, tali attività aggiuntive non fossero state integralmente svolte, in ragione delle misure emergenziali, così che, nella specie, i docenti dipendenti dell'attuale appellante non avevano maturato tutti i 26 giorni aggiuntivi di ferie e avrebbero dovuto pertanto prestare attività lavorativa per ulteriori giornate (la circostanza risulta, per vero, anche dagli atti dell' ed è certo che si fosse trattato di CP_1 un'evenienza generalizzata, tanto da essere disciplinata da un apposito accordo sindacale, menzionato in nota all'art. 47 del
CCNL, doc. 2 del fascicolo di primo grado della . Parte_1
23. Pacifici questi dati, pare allora al collegio che fino al 30 giugno tutto il personale docente della fondazione fosse, in via ordinaria, contrattualmente tenuto a svolgere la propria prestazione: i docenti della scuola dell'infanzia impegnati nella cura dei bambini, quelli della scuola primaria nelle attività didattiche fino al 10 giugno, quindi negli ulteriori compiti amministrativi obbligatori (scrutini, consegna delle schede ecc.). Ne deriva che la sospensione o riduzione di tutte tali attività, fino al 30 giugno 2020, erano state determinate, non dal calendario scolastico (sulla base del quale i docenti
10 sarebbero stati al lavoro, anche se non tutti impegnati nella didattica), ma dalle misure emergenziali. Con ogni conseguenza quanto alla debenza, in tale periodo, delle misure di sostegno al reddito, che quindi la aveva Parte_1 legittimamente richiesto e ottenuto per tutto il personale docente.
24. Non diversamente deve dirsi per i primi dieci giorni di luglio, trattandosi di giornate che i docenti avrebbero dovuto lavorare (e per le quali avrebbero di conseguenza dovuto essere retribuiti) non avendo maturato per intero le ferie aggiuntive, in conseguenza del confinamento determinato dalla normativa emergenziale. Anche in tal caso infatti la riduzione dell'attività era stata determinata dalla pandemia, così che l'integrazione salariale deve dirsi legittimamente fruita.
25. Sul punto in esame, pertanto, la decisione di primo grado va riformata e devono dichiararsi dovute le misure di sostegno del reddito richieste dall'appellante nel periodo giugno – luglio 2020, nei termini sopra specificati.
26. Quanto al beneficio relativo all'anno scolastico
2020/2021, si è detto in narrativa come la ne Parte_1 assuma la debenza, in quanto essa avrebbe visto ridursi la sua attività in conseguenza della pandemia e non avrebbe potuto far ricorso a misure organizzative diverse, a causa del blocco dei licenziamenti.
27. Sul punto osserva il collegio come, a fronte della contestazione dell' , non vi sia, negli atti della parte CP_1 privata, neppure un'adeguata allegazione circa la relazione ex se tra l'emergenza e la riduzione degli iscritti. Manca infatti qualsiasi deduzione in ordine all'andamento delle iscrizioni prima del 2019, mentre è piuttosto evidente la decisività di un
11 tale dato per contrastare l'assunto dell' , secondo cui si CP_1 sarebbe trattato in effetti di un decremento datosi già da alcuni anni e legato a fattori estranei alla pandemia.
28. D'altro canto, l'appellante neppure deduce puntualmente di avere progettato di fare fronte alla contrazione del numero degli iscritti (comunque determinatasi) a mezzo di una riduzione di personale docente, che sarebbe stata in fatto impedita dal blocco dei licenziamenti. E sul punto deve convenirsi con il Tribunale quando afferma che, pur avendo la legge generalizzato l'accesso agli ammortizzatori sociali anche al fine di bilanciare il divieto di licenziamento imposto alle imprese, “questo non significa che sempre e comunque gli effetti della pandemia abbiano comportato per le imprese – e neanche per la … ricorrente - la necessità di fare ricorso ai licenziamenti per consentire un proficuo proseguimento delle loro attività produttive”.
29. Deve quindi concludersi che manchi del tutto negli atti dell'appellante, prima che la prova, qualsiasi allegazione minimamente adeguata, in ordine alla relazione tra riduzione dell'attività e condizione emergenziale nell'anno scolastico
2020/2021, sia sotto il profilo della riferibilità della riduzione degli iscritti alla pandemia, sia sotto quello del carattere ostativo delle misure emergenziali a soluzioni organizzative comunque prescelte dall'odierna appellante- Quanto al capo ora in esame quindi l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
30. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, deve dichiararsi dovuta l'integrazione salariale, richiesta dall'odierna appellante per i mesi di giugno e luglio 2020, nei termini sopra
12 esposti, mentre per il resto la sentenza del Tribunale deve essere confermata.
31. La parziale reciproca soccombenza e l'assoluta novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara dovuta l'integrazione salariale richiesta dall'odierna appellante per i mesi di giugno e luglio 2020. Conferma nel resto. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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