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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/10/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2352/2025 V.G. avente ad oggetto modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Erick Volpi ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico Email_1
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Sandro Sicilia ed elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata pec:
1 e dichiara altresì Email_2
PARTE RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “che il Tribunale, ferme le altre condizioni ivi previste, voglia omologare con sentenza le modifiche apportate ai punti “C” e “D” delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, così come quivi trascritte:
“C il sig. si dichiara disposto ad alienare alla sig.ra la piena Pt_1 CP_1 proprietà della propria quota della ex casa coniugale sita in Monteroni d'Arbia
(SI), alla Via Toscana n 19 a fronte del pagamento da parte di costei di €
30.000,00, somma determinata forfettariamente tenuto conto del valore di mercato dell'appartamento in questione decurtato dei costi che il sig. dovrebbe rimborsare alla sig.ra per i lavori sopra effettuati Pt_1 CP_1 oltre che dei costi per le pratiche della sanatoria e burocratiche dell'immobile che saranno totalmente a carico del sig.ra CP_1
La sig.ra si impegna a versare, contestualmente al passaggio di CP_1 proprietà della suddetta quota di immobile, la somma di € 30.000,00 al sig.
dichiarando di non avere più nulla a pretendere dal medesimo in Pt_1 merito ai lavori effettuati nell'appartamento in questione o a qualunque altro titolo ed obbligandosi altresì ad effettuare le pratiche per la sanatoria del medesimo immobile - a sue esclusive spese ed oneri e senza possibilità alcuna di ripetizione in capo al sig. – prima dell'atto di trasferimento Pt_1 della suddetta quota e comunque entro e non oltre il momento in cui riscuoterà la liquidazione.
L'atto di trasferimento dell'immobile in questione verrà stipulato entro e non oltre un mese dal giorno in cui la sig.ra avrà riscosso il proprio TFR. CP_1
Eventuali spese per tale trasferimento saranno poste ad esclusivo onere della sig.ra Resta inteso che, fintanto che le pratiche di sanatoria non CP_1
2 saranno giunte a buon fine, il trasferimento dell'immobile non potrà essere effettuato e la sig.ra non potrà comunque pretendere o vantare CP_1 alcunché nei confronti del sig. per i lavori effettuati sull'immobile. Pt_1
Laddove medio tempore si rendessero necessari ulteriori eventuali lavori sull'immobile questi resteranno a totale carico ed onere della sig.ra CP_1
Dopo il trasferimento di piena proprietà dell'immobile alla signora le CP_1 parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito all'appartamento in questione o a qualsiasi altro titolo.
D Gli ex coniugi si danno reciprocamente atto che il mutuo inerente l'immobile di cui alla ex casa coniugale è stato regolarmente estinto, di talché
l'importo inerente l'IMU per l'immobile, finchè persista la comproprietà dello stesso, verrà pagato in relazione alla rispettiva quota di proprietà dai rispettivi ex coniugi in base al loro regime fiscale, presentando relativa certificazione del pagamento sino alla data del perfezionamento del contratto di cessione di cui sopra”;
Il tutto con conseguente ordine alla Cancelleria di dare ai competenti Ufficiali dello Stato Civile le eventuali prescritte comunicazioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della sentenza n. 229/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella parte relativa all'intenzione delle parti di trasferire la nuda proprietà della casa coniugale in favore della figlia trasferimento che avrebbe Controparte_2 dovuto essere effettuato entro il 31 dicembre 2024 ma che per fatti sopravvenuti non è stato concluso entro il termine indicato.
Con il presente ricorso hanno, pertanto, chiesto la modifica delle condizioni di divorzio impegnandosi ad effettuare il trasferimento come da condizioni depositate.
3 Ciò premesso il Tribunale, lette le condizioni, ritenuto che non contrastino con norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che possano essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio n. 229/2024 del Tribunale di Siena indicate in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso oggi in Siena, 26/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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