Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 828/2021 R.G. promossa da:
c.f. , con il patrocinio degli avv. ZILIOLI TITO e , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C.SO PORTA NUOVA, 11 37122 VERONA, presso il difensore avv.
ZILIOLI TITO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARLANCH LUCIA e Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Oss Mazzurana, 72 null 38122 Trento presso lo studio dell'avv.
ARLANCH LUCIA
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE LUCA SARA e CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA OSS MAZZURANA N. 72 null 38123 Trento presso lo studio dell'avv. DE LUCA SARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: nel merito in via principale: accertare che, per le ragioni esposte in atti, il Sig. CP_1
e la Sig.ra sono attualmente debitori della complessiva somma, in via capitale,
[...] Parte_2
pagina 1 di 7
CONVENUTA: nel merito in via principale: - accertare e dichiarare l'insussistenza/inesistenza del credito azionato e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia e/o nullo il pignoramento ordinando l'estinzione della procedura esecutiva radicata sub RG 1024/2019, per tutti i motivi illustrati, in ogni caso disponendo lo svincolo in favore della sig.ra delle somme sin qui accantonate dalla Pt_2
e dall'INPS e non ancora svincolate e restituite Controparte_2
- dichiarare che la sig.ra nulla deve alla creditrice procedente in forza del titolo azionato in Pt_2
quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto in rettifica dd.
2.09.19 e dell'atto di pignoramento dd. 29.11.19
- accertare e dichiarare l'invalidità, inefficacia e/o nullità del pignoramento eseguito per indeterminatezza del quantum, per i motivi di cui in narrativa;
In via subordinata di merito: ridurre, per i motivi di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 496 c.p.c., il pignoramento effettuato tenendo conto del minimo pignorabile nonché delle particolari condizioni ed esigenze della creditrice-fideiussore
In via istruttoria: fermo l'onere della prova in capo a parte creditrice opposta e ribadita l'opposizione alle istanze e deduzioni da questa formulate, si insiste per l'ammissione delle prove orali formulate in memoria istruttoria dd. 20.10.21.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di merito e della procedura esecutiva sub RG 1024/2019, oltre accessori di legge.
CONVENUTO: NEL MERITO accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione di parte
, l'insussistenza/inesistenza del credito azionato e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia e/o Pt_2 nullo il pignoramento ordinando l'estinzione della procedura esecutiva radicata sub RG 1021/2019
IN VIA ISTRUTTORIA insiste per l'accoglimento delle prove orali come formulate in II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. dd. 21.10.21
IN OGNI CASO con vittoria delle spese di causa, diritti ed onorari di procuratore, oltre ad IVA, 15% e
4 % CNPA come per legge, per entrambi i giudizi, di merito ed esecutivo.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con atto di citazione dd.18.3.21 la (in precedenza , quale procuratrice della Parte_3 Parte_4
ha convenuto in giudizio e asserendo che, con Parte_1 Parte_2 CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1420/2009, il Tribunale di Trento aveva condannato
, quale titolare della ditta individuale Imagency, e , quale fideiussore, a CP_1 Parte_2 pagare alla Aspra Finance spa la somma di € 37.420,42, oltre ad interessi e spese, quale saldo passivo derivante dal c/c n. 22560 e 20126.
Ha precisato che la Aspra Finance spa era stata fusa per incorporazione, in data 14.12.2010, nella con efficacia dall'1.1.2011 e che, successivamente tale società Controparte_3
aveva mutato denominazione sociale in Parte_4
Ha affermato che quest'ultima, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, aveva ceduto il credito ad e che quest'ultima, a sua volta, aveva ceduto in data 14.7.2017, il Parte_5
credito a Ha precisato che tale società aveva conferito procura speciale a Parte_1
(già ora per il recupero di tale Parte_4 Controparte_3 Parte_3
credito.
Ha affermato che con precetto notificato il 5.9.2019 la per conto di Parte_3 Parte_1
[...
aveva intimato agli odierni convenuti di corrispondere la somma dovuta e pari ad € 22.491,26. Ha affermato che in data 4.12.2019 aveva notificato atto di pignoramento presso terzi e che Parte_2
e avevano proposto opposizione all'esecuzione. CP_1
Ha asserito che con provvedimento dd. 17.2.2021 il GE aveva dichiarato improcedibile l'opposizione svolta da , aveva disposto lo svincolo in favore della signora dei ratei pensione CP_1 Pt_2
accreditati sul conto corrente della ed aveva disposto la sospensione Controparte_2
del processo esecutivo, assegnando termine per l'inizio del giudizio di merito.
Ha asserito che dall'estratto ex art. 50 TUB risultava il credito spettante all'attrice.
Ha precisato che il credito era garantito dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia sc a rl e che, in seguito all'escussione di tale garanzia, la banca aveva incassato in data 15.11.2012, la somma di € 20.869,70.
Ha affermato che, pertanto, fosse accertato che il credito residuo ammontava ad € 18.653,38, oltre ad interessi e spese e che, conseguentemente fosse accertato la validità del precetto notificato.
Con comparsa dd.
8.7.21 si è costituita asserendo che controparte aveva notificato Parte_2
inizialmente un atto di precetto – e successivo pignoramento – con il quale aveva esposto di essere creditrice di una somma capitale di € 34.420,42; ha precisato che successivamente alle rimostranze della convenuta, aveva rinunciato a tali atti.
Ha precisato che l'attrice aveva poi notificato nuovo atto di precetto con il quale aveva esposto un credito di € 18.653,38 e aveva promosso un atto di pignoramento presso terzi dd. 29.11.2019.
pagina 3 di 7 Ha affermato di aver proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la prescrizione del credito azionato;
in particolare ha affermato dieci anni prima era stata iniziata una procedura esecutiva sulla base del medesimo titolo e che l'attuale convenuta aveva eccepito l'estinzione del credito azionato in quanto pagato dalla Cooperativa Artigiana. Ha affermato che il GE, con ordinanza dd. 30.12.2010 aveva disposto l'estinzione della procedura esecutiva per insussistenza del credito azionato.
Ha affermato che gli atti avversari non consentivano di individuare l'ammontare del credito;
ha precisato che le somme dovute a titolo di pensione potevano essere pignorate nei limiti dell'art. 545 cpc.
Ha precisato che l'INPS aveva trattenuto dalla pensione, a partire dal marzo 2020, la somma di €
163,09 per i mesi di marzo, aprile, maggio e settembre 2020 e che la Controparte_2 aveva trattenuto la somma di € 1.264,07, ma che tale somma era costituita dalla tredicesima e come tale era impignorabile.
Ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza del credito azionato e la conseguente nullità del pignoramento;
in subordine ha chiesto che il pignoramento fosse limitato al minimo pignorabile.
Con comparsa dd.
6.7.2021 si è costituito asserendo che la Cooperativa Artigiana CP_1
aveva integralmente saldato il debito.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarato nullo il pignoramento, ordinando l'estinzione della procedura esecutiva.
***
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Il credito azionato in via esecutiva si fonda su decreto ingiuntivo n. 1420 dd. 16.9.2009, emesso dal
Tribunale di Trento (doc.5); la notifica di tale decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 30.9.2009 nei confronti di ed in data 8.10.2009 (per compiuta giacenza) nei confronti di Parte_2 CP_1
.
[...]
Non risulta che tale decreto sia stato opposto;
con la conseguenza che è divenuto definitivo – rispettivamente - in data 9.11.2009 e in data 17.11.2009.
Si evidenzia che l'attuale attrice ha notificato un primo precetto in data 3.7.2019 ad ed Parte_2
in data 15.7.2019 a . CP_1
Ne consegue che non risulta essere intervenuta la prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. (sentenza n. 4676 del 15/02/2023: “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile
pagina 4 di 7 ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.”.
Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di prescrizione non risulta fondata.
La convenuta ha affermato, altresì, che sussisterebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, in forza del quale era stata accertata l'inesistenza del credito oggetto del presente giudizio.
Dalla documentazione prodotta risulta che il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, era stato notificato unitamente all'atto di precetto e successivamente era stata promossa la procedura esecutiva
RGE 1110/2009.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza dd. 30.12.2010 (doc.7 convenuta) – dopo aver dato atto che
“il debitore sin dall'inizio della procedura esecutiva ha eccepito l'estinzione del credito azionato…e che allo scopo produceva copia missiva dd. 28.10.09 della Cooperativa Artigiana di garanzia della
Provincia di Trento la quale espressamente e con intento di rivalsa su , si affermava Parte_2 materiale pagatore di somme nei confronti di e CR complessivi € Controparte_4 CP_5
56.937,39…vista, altresì, la missiva dd. 01.09.10 di richiesta del debito alla concessionaria Aspra finance di chiarimenti e giustificazione del credito vantato a cui peraltro non risulta essere dato riscontro dal procedente”- aveva dichiarato “l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare contro
per insussistenza del credito azionato” ritenendo “verosimile la circostanza allegata Parte_2 per cui…lo stesso sia stato adempiuto da parte della ” ed aveva disposto la Parte_6
“integrale compensazione delle spese di procedura tra le parti”.
Pare evidente che – a fronte di una opposizione ex art. 615 cpc (anche ipotizzando che fosse stata proposta formalmente tale opposizione da parte del debitore) il GE avrebbe dovuto assegnare termini perentori per l'inizio del giudizio di merito (ex art. 616 cpc); la decisione adottata pare quindi esulare dalla competenza del Giudice dell'esecuzione e, come tale, pare rappresentare un provvedimento abnorme, non idoneo a passare in giudicato (sentenza n. 9102 del 03/09/1990: “Il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione immobiliare anziché rimettere la causa al collegio decida egli stesso il merito dell'opposizione all'esecuzione, deve ritenersi abnorme, in quanto emesso in radicale carenza di potere per totale estraneità alla tipologia dei provvedimenti previsti dall'ordinamento positivo.
Pertanto, vertendosi in un'ipotesi non di nullità convertibile in motivo di impugnazione, ma di inesistenza giuridica, l'anzidetto provvedimento è inidoneo a produrre effetti di giudicato sostanziale e non è, pertanto, impugnabile con il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., essendo invece denunciabile in ogni tempo con l'actio nullitatis, quale ordinaria Azione di accertamento”).
pagina 5 di 7 Per quanto riguarda, infine, l'asserzione secondo cui il credito azionato sarebbe stato già integralmente pagato dalla Cooperativa Artigiana di garanzia della Provincia di Trento, si evidenzia che – come emerge dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo (doc.2 convenuta) – il credito in questione traeva origine da un “contratto di conto corrente di corrispondenza identificato con il numero 20126/9, ora
100170628” e da “un'apertura di credito a valere sul conto corrente de quo per l'importo di €
10.329,14 “ , e da “un contratto di conto corrente di corrispondenza “Anticipi SBF” identificato con il numero 22560/7, ora 100170626” e da “un'apertura di credito a valere sul conto corrente de quo per
l'importo di € 10.329,14”.
L'importo ingiunto era pari ad € 37.420,42 (“di cui € 24.156,42 per il conto corrente n.100170628 ed
€ 13.264,00 per il conto corrente n.100170626”).
Dalla dichiarazione resa dalla Cooperativa risulta (doc.13 convenuta e doc.14 attrice) che la stessa, con riferimento a tali rapporti, ha versato la somma complessiva di € 20.869,70 (€ 7.944,10 ed € 12.925,60
“per le linee a breve allora concesse”).
L'ulteriore importo di € 36.067,69 risulta essere stato corrisposto “per la linea di mutuo chirografario”; e quindi non pare riferibile ai rapporti oggetto del presente giudizio.
Pertanto, detraendo dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo (€ 37.420,42 ) la somma di €
20.869,70, ne deriva che il credito residuo, per capitale, era pari ad € 16.550,72 (e non € 18.653,38, come indicato nell'atto di precetto).
Ne consegue che l'opposizione va accolta solo nei limiti sopra indicati, con la riduzione dell'importo oggetto di precetto.
Per quanto riguarda, infine, i limiti di pignorabilità delle somme spettanti alla convenuta a titolo di trattamento pensionistico, deve indubbiamente trovare applicazione l'art. 545, comma 8° comma cpc;
con la conseguenza che – ai sensi dell'art. 545, u.c. cpc, deve essere parzialmente dichiarata l'inefficacia del pignoramento effettuato in violazione dei limiti di cui al comma precedente.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta che e sono attualmente debitori della complessiva CP_1 Parte_2
somma, in via capitale, pari ad € 16.550,72, oltre agli interessi dal 01.08.2017 al saldo ed alle spese indicate nel precetto;
2. Dichiara parzialmente inefficace il pignoramento effettuato in violazione dei limiti di cui all'art. 545, comma 8 cpc;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 6 di 7 Così deciso in data 04/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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