Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01726/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2021, proposto da
DA ER EL e GL S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Biondaro, Tommaso Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San MA BU AL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della prescrizione contenuta nella comunicazione del 26.10.2021 prot. 1/2021/0021096 che recepisce le indicazioni del sotteso parere della Polizia Locale;
- di ogni atto presupposto e/o consequenziale relativo al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza della parte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 18 giugno 2021 la società DA ER EL e GL s.n.c. ha depositato al Comune di San MA BU AL una CILA per installare due sbarre con meccanismo automatico di apertura con comando a distanza, poste in corrispondenza dei due ingressi carrai già da tempo esistenti presso l’area di via Sant’Antonio catastalmente individuata al NCT Foglio 8 mappali 16 – 88 – 89 – 219 – 220, sulla quale un tempo insisteva un distributore di carburanti.
2. Con atto del 26 ottobre 2021, il Comune ha chiesto alla società DA ER di adeguare gli elaborati di progetto alle indicazioni espresse nel parere della Polizia Locale recante il seguente contenuto: “è necessario ed imprescindibile, considerato il tratto stradale (già Strada Regionale ad alta intensità di traffico) l’arretramento degli accessi di almeno 5 metri, come previsto dalla norma, stabilendo l’obbligo, per i veicoli in uscita di voltare in direzione di via XX Settembre e il divieto, per i veicoli provenienti da via XX Settembre, a voltare a sinistra per l’accesso ai carrai. In ogni caso i veicoli che intenderanno entrare ed uscire dall’area privata, non dovranno in alcun modo ingombrare la corsia di canalizzazione. – Inoltre, si precisa, considerata la morfologia dell’area, che l’arretramento dei passi carrai seppur non recintati (possono essere delimitati all’interno da paletti o altro) dovrà avvenire anche in presenza di sbarre elettrificate. In breve, così come ben chiarito occorre che: - Nel caso dell’area DA ER/De Vecchi Marco, vi sia unico passo carraio previo accordo fra le parti; - per l’accesso già detto al n. 1 sarà necessario che lo spazio in ingresso venga arretrato almeno 5 metri e che vengano individuati i divieti di svolta come segnato nella relazione; - per quanto riguarda la richiesta di un secondo passo carraio (altezza dell’ex distributore), non appare motivata tale richiesta stante il carraio già esistente e di cui al n. 1 e le evidenti difficoltà viabilistiche (già sopra richiamate) che andrebbe ad arrecare una vicina ed immotivata seconda apertura carraia; - infine, a tutt’oggi, si precisa che non è nota a questo Ufficio l’attuale destinazione dell’area” .
3. Con atto del 3 dicembre 2021 la società DA ER ha inviato al Comune una motivata istanza di autotutela per chiedere il ritiro della richiesta di adeguare la pratica presentata con la CILA alle prescrizioni indicate nel parere della Polizia Locale.
Il Comune non ha dato riscontro a tale richiesta.
4. Con ricorso notificato il 24 dicembre 2021 e depositato il 30 dicembre 2021, la società DA ER ha impugnato il sopra indicato atto comunale del 26 ottobre 2021.
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai motivi di seguito sintetizzati:
Primo motivo: “Violazione di legge - Art. 68, comma 4, Regolamento Edilizio Comunale – Violazione Art. 3 Legge 214/90 - eccesso di potere – difetto di istruttoria e di motivazione”.
La società ricorrente, avuto riguardo al fatto che la CILA riguarda sbarre automatiche di apertura, sostiene che l’atto impugnato contrasterebbe con l’art. 68, comma 4, del Regolamento Edilizio comunale, secondo cui “Ogni nuovo accesso carrabile dovrà essere arretrato di almeno 5 ml dal ciglio stradale, salvo installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza” ;
Secondo motivo: “Eccesso di potere - ingiustizia manifesta, travisamento o erronea valutazione dei fatti – Sviamento”.
La società ricorrente lamenta che sarebbe priva di base legale e indebitamente limitativa del diritto di proprietà la pretesa del Comune di acquisire il consenso di un soggetto terzo, titolare della servitù di passaggio su uno dei due passi carrabili che si vorrebbero delimitare con la sbarra;
Terzo motivo: “Eccesso di potere – Difetto assoluto di istruttoria e motivazione – disparità di trattamento” .
La società ricorrente lamenta che il parere della Polizia Locale, nella parte in cui si esprime in senso ostativo all’apertura di un passo carraio ulteriore rispetto a quello di cui al precedente motivo, non terrebbe conto del fatto entrambi gli accessi carrai sono da tempo esistenti e autorizzati.
Con lo stesso motivo, la società ricorrente censura la richiesta implicitamente formulata di indicare alla Polizia Locale qual è la destinazione urbanistica dell’area.
Lamenta che lungo la medesima via insistono accessi carrai dotati di sbarra che non sono arretrati alla distanza di cinque metri dal ciglio stradale.
5. Il Comune di San MA BU AL, benché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. Il Tribunale, con l’ordinanza cautelare n. 126/2022 assunta all’esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2022, ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora .
7. In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato fissata al 27 maggio 2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento via Teams, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è fondato.
10. Quanto al primo motivo di ricorso, è fondata la tesi ivi prospettata secondo cui, in considerazione di quanto dispone l’art. 68, comma 4, del Regolamento Edilizio comunale, l’installazione delle sbarre automatiche governabili da remoto consente di derogare alla regola dell’arretramento del passo carrabile per almeno cinque metri dal ciglio stradale.
11. Quanto al secondo motivo, è fondata la prospettazione attorea secondo cui il diritto del titolare della servitù di passaggio non si estende sino a condizionare la scelta del proprietario del fondo servente di delimitarne l’accesso con una sbarra automatica, ferma restando la possibilità per il proprietario del fondo dominante di comunque transitarvi.
12. Quanto al terzo motivo, è effettivamente riscontrabile il lamentato vizio di difetto di istruttoria, atteso che la presenza di due passi carrai autorizzati risulta già sia da una precedente pratica edilizia presentata dalla società DA ER nel 2013 (doc. 3 di parte ricorrente) sia dall’ordinanza comunale 6 aprile 2021 n. 26 (doc. 4 di parte ricorrente).
Rispetto allo stesso motivo, è parimenti fondata la doglianza sulla violazione dell’obbligo giuridico dell’Amministrazione, di cui è espressione l’art. 40 del D.PR. 28 dicembre 2000 n. 445, di non richiedere al privato cittadino di documentare e/o produrre atti di cui quella stessa Amministrazione è in possesso.
La censura di disparità di trattamento può essere assorbita dal giudizio di fondatezza delle altre censure.
13. In conclusione, il ricorso deve essere accolto alla luce della fondatezza dei motivi ai quali si affida.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di San MA BU AL a pagare alla società DA ER EL e GL s.n.c. la somma di Euro 2.000,00# (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO