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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile riassunta in appello ex art. 392 c.p.c., iscritta al N.
5656 R.G.A.C. per l'anno 2024, riservata in decisione, senza concessione dei termini, all'udienza del 2.10.2025, vertente
TRA
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e
[...] C.F._2 Parte_3
( ), quest'ultimo in proprio e nella qualità di C.F._3 erede dei genitori e , tutti Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
GI ER, presso il cui studio in Saviano (NA), C.so Italia n.
95, sono elettivamente domiciliati;
Attori in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONTRO
), rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Enrico De Sena, presso il cui studio in Napoli, via Carlo Poerio n. 15, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
E
( ), Controparte_2 C.F._5 CP_3
),
[...] C.F._6 Controparte_4
), C.F._7 Controparte_5
) e C.F._8 CP_6
); C.F._9
Convenuti in riassunzione contumaci
OGGETTO: riassunzione del giudizio di appello con RG N.
5971/2016 a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di
Cassazione con ordinanza n. 25802/2024, depositata in data
26.9.2024.
1 CONCLUSIONI: come rassegnate nel verbale d'udienza del
2.10.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Così è riassunta la vicenda che dava origine al presente giudizio nell'ordinanza di rinvio della Suprema Corte n. 25802/2024:
[...]
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, Pt_1 CP_1
, quale proprietaria dell'appartamento sovrastante il proprio, al fine
[...] di ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua, percolante dalla superficie sovrastante e in definitiva dalla cattiva manutenzione del lastrico solare afferente all'appartamento della . Intervennero CP_1 successivamente in causa e , questa Parte_2 Parte_4 anche quale esercente la potestà genitoriale sul minore . Parte_3
Il Tribunale di Nola, con ordinanza del 11/05/2010, ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, sul presupposto che non vi fosse un costituito in quanto tale. A seguito dell'ordine di CP_7 integrazione del contraddittorio si costituirono Controparte_3
e . La convenuta all'udienza Controparte_4 Controparte_2 CP_1 del 16/09/2010 eccepì la mancata citazione in giudizio di . Controparte_8
Il Tribunale, acquisita la relazione dell'accertamento tecnico preventivo, dispose procedersi a consulenza tecnica di ufficio. All'esito degli incombenti istruttorii, con sentenza n. 2183 del 16/09/2016, il Tribunale accolse la domanda sia nei confronti della e degli altri condomini, imputando CP_1
i danni per il 70% all'omessa manutenzione del lastrico solare e per il restante 30% all'omessa manutenzione del pluviale e ripartì i danni sulla base dell'art. 1126 cod. civ., con riferimento al lastrico solare, e in parti uguali con riguardo al pluviale e, con riferimento alla affermò che CP_8 la non avesse specificato adeguatamente il titolo proprietario della CP_1 stessa e, pertanto, ritenne non ritualmente proposta l'eccezione di estinzione.
La sentenza venne appellata dalla con plurimi motivi, tra i quali vi CP_1 era la riproposizione dell'eccezione di estinzione. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 3141 del 25/08/2021, ha accolto l'eccezione di mancata rituale integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Avverso la Controparte_8 sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, e per Pt_1 Pt_2 Parte_3 successione della madre . Resiste con controricorso Parte_4
. , Controparte_1 CP_6 Controparte_3 Controparte_4
, sono rimasti intimati”. Controparte_2 Controparte_5
Con tale ordinanza, pubblicata in data 26.9.2024, la Suprema Corte, accogliendo il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, affermava che l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di deve essere ritenuto emanato in Controparte_8 carenza dei presupposti legittimanti, cosicché la mancata ottemperanza ad esso non poteva comportare l'accoglimento
2 dell'impugnazione di merito. Pertanto, cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2024, Parte_1
e nell'indicata qualità, Parte_2 Parte_3 riassumevano il giudizio chiedendo di: “1) rigettare l'appello proposto dalla Dott.ssa avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Nola n. 2183/2016, pubblicata il 16 settembre 2016, in ogni sua articolazione perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, confermando l'or menzionata sentenza di primo grado;
2) con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, rinunziandosi fin d'ora alla istanza ex art. 93 c.p.c. a suo tempo formulata in sede di gravame”.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 17.9.2025, si costituiva “al solo scopo di depositare, in uno alle Controparte_1 note di trattazione scritta per l'udienza prossima del 25.09.2025, l'atto transattivo sottoscritto in data 23.04.2025 e 08.05.2025 con i Sig.ri Pt_1
e , in forza del quale la Dott. Pt_2 Parte_3 CP_1
e i Sig.ri hanno prestato reciproca acquiescenza alla
[...] Pt_3 sentenza di primo grado del Tribunale di Nola, n. 2183/2016, la Dott.ssa ha rinunciato all'appello a suo tempo da essa proposto Controparte_1 avverso la detta sentenza e i Sig.ri hanno accettato la rinuncia Pt_3 all'appello medesimo, motivo per il quale le parti, con uguali note di trattazione, chiederanno, congiuntamente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con esonero espresso da parte di Codesto Ecc.mo
Collegio della Corte di Appello di Napoli da qualsiasi pronuncia, anche sulle spese, sia del giudizio di appello, sia del giudizio svoltosi dinanzi alla
Corte di Cassazione, sia del presente giudizio di rinvio in Corte di Appello, posto che anche tale punto è stato già regolato nel suddetto accordo transattivo di cui si allegherà copia, all'atto del deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 25.09.2025”.
Benché ritualmente citati, , Controparte_3 Controparte_4
e non si Controparte_2 Controparte_5 CP_6 costituivano in giudizio.
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza collegiale del
25.9.2025, le parti costituite rappresentavano di avere raggiunto un accordo transattivo in base al quale, le Parti hanno prestato reciproca acquiescenza alla sentenza di primo grado del Tribunale di Nola n.
2183/2016, la dott.ssa ha rinunciato all'appello Controparte_1 da lei proposto avverso tale sentenza e i Sig.ri hanno Pt_3 accettato la rinuncia all'appello. Chiedevano, pertanto, congiuntamente, dichiararsi la cessata materia del contendere, esonerando espressamente Codesta Ecc.ma Corte di Appello da qualsiasi pronuncia anche sulle spese, sia del giudizio di appello, sia
3 del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, sia del presente giudizio di rinvio pendente in Corte d'Appello, posto che anche tale punto è stato già regolato nel suddetto accordo transattivo, di cui allegavano copia.
Rimesse all'udienza collegiale in presenza del 2.10.2025, le parti ribadivano la loro volontà rinunciando ai termini ex art. 190 cpc, di talché la causa veniva riservata in decisione immediata.
******
Deve dichiararsi la contumacia di Controparte_3 CP_4
, e non
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_6 costituiti in giudizio benché ritualmente citati (cfr. relate in atti).
Va poi dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù della transazione, allegata in atti, sottoscritta in data 23.04.2025/8.05.2025, intercorsa tra i sig,ri e e la Pt_1 Pt_2 Parte_3 dr.ssa con la quale le parti regolavano anche il Controparte_1 profilo delle spese sia del giudizio di appello, sia del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, sia del presente giudizio di rinvio
(prevedendone l'integrale compensazione), di talché nulla va disposto al riguardo.
Nulla, infine, va disposto sulle spese nei rapporti con CP_3
, e
[...] Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
contumaci, oltre che nella presente fase di rinvio, anche CP_6 nel giudizio di appello e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando nel giudizio riassunto da e Pt_1 Pt_2 Parte_3
, nell'indicata qualità, a seguito di rinvio dalla Suprema
[...]
Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 25802/2024, depositata in data 26.9.2024, che cassava con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3141/2021, pubblicata in data 25.08.2021, così provvede:
-- dichiara la contumacia di , Controparte_3 Controparte_4
, e Controparte_2 Controparte_5 CP_6
-- dichiara cessata la materia del contendere in virtù della transazione, sottoscritta in data 23.04.2025/8.05.2025, intercorsa tra i sigg.ri e e la dr.ssa Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
[...]
Così deciso in Napoli, in data 2.10.2025.
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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