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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 10371/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10371/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Giordanino Cristina;
CP_1
- convenuto contumace); Controparte_2
premesso
• che, come emerge dalla documentazione prodotta, il 29 settembre 2016 il signor Per_1 dipendente del convenuto, subiva un grave infortunio consistente nell'amputazione del braccio;
l riconosceva la natura lavorativa di tale infortunio e liquidava l'importo complessivo CP_3 indicato nel ricorso introduttivo (doc. 5);
• che l' proponeva il presente ricorso affermando la responsabilità penale del datore CP_1 di lavoro ed agiva in regresso nei suoi confronti, chiedendone la condanna a rimborsare tutto quanto erogato a favore del lavoratore;
• che il convenuto rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
il giudice acquisiva il fascicolo penale;
considera
1. Il convenuto è stato messo alla prova nel giudizio penale ed il reato è stato quindi estinto per esito positivo della stessa, nonostante questi non abbia né risarcito il danno, né ottemperato alla prescrizione in merito alla messa in sicurezza del macchinario intimata dagli ispettori dell'A.S.L.
2. La responsabilità penale di costui, da accertare, com'è noto, al secondo i canoni del processo civile, appare indiscutibile. La prova emerge dal fascicolo penale, acquisito al presente giudizio, ed in particolare dal verbale di ispezione e sopralluogo della A.S.L. (prodotti anche da parte ricorrente ai propri documenti 6 e 7) e dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore.
3. In sintesi, l'infortunio è avvenuto perché la macchina si era bloccata;
il veva Per_1 inserito le mani al suo interno per sbloccare le lame, ma l'attrezzatura era improvvisamente ripartita, amputandogli il braccio.
4. Nel sopralluogo gli ispettori danno atto della presenza di macchinari non a norma con riferimento alle tutele antinfortunistiche;
la sega elettrica era priva di documentazione e dei
1 R.G.L. 10371/2024
requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/2018, poiché la protezione di cui era dotata non era provvista dei dispositivi di blocco che avrebbero impedito l'avviamento delle lame, una volta aperta la macchina.
5. Inoltre il lavoratore era privo di contratto e non aveva mai ricevuto la necessaria formazione;
si trovava quindi ad operare con un'attrezzatura indubbiamente molto pericolosa senza conoscere adeguatamente i rischi e il funzionamento della medesima.
6. È quindi del tutto evidente la responsabilità del convenuto in merito alla causazione dell'infortunio, per violazione delle norme penali antinfortunistiche;
l'uso di una strumentazione inadeguata e altamente pericolosa, priva dei requisiti di sicurezza, da parte di un soggetto senza alcuna formazione in merito ai rischi lavorativi, è l'evidente causa dell'infortunio del lavoratore.
7. Il convenuto deve quindi essere condannato al rimborso delle somme erogate dall' a favore del lavoratore;
la quantificazione delle stesse, contenuta nel ricorso CP_1 introduttivo, avrebbe dovuto essere tempestivamente contestata dal convenuto, rimasto invece contumace.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 442 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di € 536.572,21, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 9.500, oltre CU e accessori.
Torino, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 10371/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Giordanino Cristina;
CP_1
- convenuto contumace); Controparte_2
premesso
• che, come emerge dalla documentazione prodotta, il 29 settembre 2016 il signor Per_1 dipendente del convenuto, subiva un grave infortunio consistente nell'amputazione del braccio;
l riconosceva la natura lavorativa di tale infortunio e liquidava l'importo complessivo CP_3 indicato nel ricorso introduttivo (doc. 5);
• che l' proponeva il presente ricorso affermando la responsabilità penale del datore CP_1 di lavoro ed agiva in regresso nei suoi confronti, chiedendone la condanna a rimborsare tutto quanto erogato a favore del lavoratore;
• che il convenuto rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
il giudice acquisiva il fascicolo penale;
considera
1. Il convenuto è stato messo alla prova nel giudizio penale ed il reato è stato quindi estinto per esito positivo della stessa, nonostante questi non abbia né risarcito il danno, né ottemperato alla prescrizione in merito alla messa in sicurezza del macchinario intimata dagli ispettori dell'A.S.L.
2. La responsabilità penale di costui, da accertare, com'è noto, al secondo i canoni del processo civile, appare indiscutibile. La prova emerge dal fascicolo penale, acquisito al presente giudizio, ed in particolare dal verbale di ispezione e sopralluogo della A.S.L. (prodotti anche da parte ricorrente ai propri documenti 6 e 7) e dalle dichiarazioni dello stesso lavoratore.
3. In sintesi, l'infortunio è avvenuto perché la macchina si era bloccata;
il veva Per_1 inserito le mani al suo interno per sbloccare le lame, ma l'attrezzatura era improvvisamente ripartita, amputandogli il braccio.
4. Nel sopralluogo gli ispettori danno atto della presenza di macchinari non a norma con riferimento alle tutele antinfortunistiche;
la sega elettrica era priva di documentazione e dei
1 R.G.L. 10371/2024
requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/2018, poiché la protezione di cui era dotata non era provvista dei dispositivi di blocco che avrebbero impedito l'avviamento delle lame, una volta aperta la macchina.
5. Inoltre il lavoratore era privo di contratto e non aveva mai ricevuto la necessaria formazione;
si trovava quindi ad operare con un'attrezzatura indubbiamente molto pericolosa senza conoscere adeguatamente i rischi e il funzionamento della medesima.
6. È quindi del tutto evidente la responsabilità del convenuto in merito alla causazione dell'infortunio, per violazione delle norme penali antinfortunistiche;
l'uso di una strumentazione inadeguata e altamente pericolosa, priva dei requisiti di sicurezza, da parte di un soggetto senza alcuna formazione in merito ai rischi lavorativi, è l'evidente causa dell'infortunio del lavoratore.
7. Il convenuto deve quindi essere condannato al rimborso delle somme erogate dall' a favore del lavoratore;
la quantificazione delle stesse, contenuta nel ricorso CP_1 introduttivo, avrebbe dovuto essere tempestivamente contestata dal convenuto, rimasto invece contumace.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 442 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente la somma di € 536.572,21, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 9.500, oltre CU e accessori.
Torino, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2