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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PE RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10207/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201809-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201809-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201809-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TK501F201809-2023 relativo all'anno 2017, notificato il 21.3.2024, con il quale è estato recuperato a tassazione – in base ai dati comunicati dall'Autorità irlandese nell'ambito della direttiva n. 2011/16/UE (c.d. “DAC 1”) prevista dal Consiglio dell'Unione Europea – il maggior reddito da lavoro dipendente erogato dalla “Società_1” per l'importo di euro 115.903,00.
1.2. Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato:
1) per intervenuta decadenza o prescrizione per violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 perché
l'accertamento è relativo all'anno di imposta 2017 per il quale il ricorrente ha presentato la dichiarazione nel
2108 con la conseguenza che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Né all'accertamento in controversia si applicherebbe la proroga di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020;
2) per erroneità della sommatoria del reddito indicato in Italia di € 71.388,00 con quello indicato in Irlanda di € 115.903,43, operata dall'Ufficio resistente, perché si tratterebbe dello stesso reddito percepito in Irlanda che per effetto dell'art. 51, comma 6 , del Tuir si ridurrebbe a € 71.388,00 da tassare in Italia. Ad ulteriore comprova del fatto che si tratta sempre del reddito derivante dal medesimo datore di lavoro sarebbe sufficiente esaminare la annotazione del CUD anno di imposta 2017dove viene indicato che il reddito è prodotto in
Irlanda con la conseguente erroneità della sommatoria del reddito dichiarato in Italia con quello riportato nel modello P60 indicato da Società_1;
3) per mancato riconoscimento della tassazione al 50% dell'indennità di volo, così come previsto dall'art. 51, comma 6, del Tuir.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita, ha controdedotto in relazione a ciascuno dei tre motivi evidenziando che al caso di specie si applicherebbe la proroga di 85 giorni, prevista dall'art. 67 del d.l. n.
18/2020, sicché il termine di decadenza per la notifica si sarebbe prolungato sino al 25.3.2024 e la notifica effettuata il 21.2.20924 sarebbe tempestiva. L'Ufficio ha, inoltre, evidenziato che la società per la quale il ricorrente ha prestato servizio nel 2017, Ryanair Dac, ha comunicato retribuzioni di diverso importo a due diverse istituzioni, l'autorità fiscale d'Irlanda e l'Agenzia delle entrate in Italia e che l'art. 51, comma 6, del
Tuir per il riconoscimento della tassazione al 50% dell'indennità di volo, così come l'art. 907 del codice della navigazione, non sarebbe applicabile al caso di specie perché il contratto di lavoro prodotto, al punto
6 (“Location”), riporta che la sede di lavoro è Ciampino, anche se non esclude la collocazione in altri aeroporti per esigenze specifiche della società, con eventuale variazione dello stipendio in ragione delle normative locali.
3. Con l'ordinanza n. 2398, pubblicata il 23.7.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva non ravvisando
“i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 47 del Dlgs n. 546 del 1992 e s.m.i., in mancanza della dimostrazione del danno grave e irreparabile da parte
Ricorrente”.
4. Con memoria, depositata il 14.11.2025, parte ricorrente ha ribadito l'intervenuta decadenza per inapplicabilità alla fattispecie in esame della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del d.l. n. 18/2020.
Nel merito il ricorrente ha evidenziato che dalla dichiarazione a firma del responsabile del servizio fiscale della compagnia Società_1 si evince come la società è pervenuta all'importo dichiarato in Italia e segnatamente che “il reddito complessivo indicato nel Mod CU include tutti i redditi erogati da Società_1, sia domestici sia internazionali, in connessione al rapporto di lavoro dipendente. Il reddito imponibile è stato determinato in ossequio alla normativa italiana, ossia sulla base dell'art. 51 TUIR (commi da 1 a 6) che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, il reddito imponibile italiano (i) non include le cd diarie da trasferta, erogate in ossequio all'art. 51 comma 5 TUIR (non imponibili), (ii) assoggetta a tassazione in misura pari al 50% le indennità di volo erogate, sia fisse sia variabili e (iii) viene determinato al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente. Il reddito imponibile italiano è stato determinato in conformità alla "Risposta ad Interpello" datata 29 maggio 2014, n. 954-73/204”. Ne discende che il reddito estero imponibile in Italia, incluso nel modello CU, viene determinato secondo le regole italiane di cui all'art. 51 TUIR ed è di importo inferiore rispetto a quello indicato nel Mod P60, che viene determinato invece secondo la normativa irlandese. Il ricorrente ha, infine, ribadito che si dovrebbe applicare la tassazione al 50 % per l'indennità di volo così come previsto dall'articolo 51, comma 6, del Turi, come correttamente fatto dalla Società_1 e correttamente dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi.
4.1. Il ricorrente ha, infine, segnalato di aver corrisposto per l'accertamento oggetto di ricorso l'importo di
€ 23.453,84 oltre € 167,22 per un totale di € 23.621,06 presso l'Agenzia delle entrate - riscossione in data
19.7.2024. Quindi nel caso di accoglimento del ricorso ha chiesto ordinarsi all'Agenzia delle entrate - riscossione il rimborso dell'importo versato oltre interessi.
5. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
7. Il primo motivo con il quale è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione per violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 è infondato e da disattendere.
7.1. Con l'ordinanza n. 960/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che la sospensione di 85 giorni non opera solo per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio
2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID. Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento nel dato letterale dell'art. 67 e nel richiamo espresso all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa. Ciò significa che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento.
7.2. Ne discende che la notifica dell'avviso di accertamento impugnato risulta tempestiva perché eseguita nel rispetto del termine decadenziale, come prorogato dall'art. 67 del d.l. n. 18/2020.
8. E' fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo con il quale parte ricorrente deduce l'erroneità della sommatoria del reddito indicato in Italia di € 71.388,00 con quello indicato in Irlanda di € 115.903,43, operata dall'Ufficio resistente, perché si tratterebbe dello stesso reddito percepito in Irlanda che per effetto dell'art. 51, comma 6, del Tuir si riduce a € 71.388,00 da tassare in Italia.
9. Si evince dalla nota del 5.11.2025 proveniente da Società_1 che “Il MOD CU è stato predisposto da Società_1, quale sostituto d'imposta, in conformità alla normativa fiscale domestica ed internazionale. Il reddito complessivo indicato nel Mod CU include tutti i redditi erogati da Società_1, sia domestici sia internazionali, in connessione al rapporto di lavoro dipendente. Il reddito imponibile è stato determinato in ossequio alla normativa italiana, ossia sulla base dell'art. 51 TUIR (commi da 1 a 6) che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente”. In particolare, viene specificato che “il reddito imponibile italiano (i) non include le cd diarie da trasferta, erogate in ossequio all'art. 51 comma 5 TUIR (non imponibili), (ii) assoggetta a tassazione in misura pari al 50% le indennità di volo erogate, sia fisse sia variabili e (iii) viene determinato al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente” e che, pertanto, “il reddito imponibile ai fini italiani, inclusivo del reddito estero, è sempre di valore inferiore rispetto alle voci di reddito imponibili ai fini irlandesi, in quanto in Irlanda la determinazione del reddito imponibile prevede un regime di esenzione per le diarie molto inferiore, non prevede alcuna esenzione parziale per l'indennità di volo (sia fissa sia variabile), né la deduzione dei contributi previdenziali”.
9.1. Ne discende, quindi, che “il reddito estero indicato nel Modello P60 (€ 115.903,43), determinato secondo le regole irlandesi, non può mai coincidere con quello indicato nel Modello CU (rigo 377 - € 69.389,13) ed
è sempre di importo superiore, in quanto include le diarie (non imponibili in Italia) e le Indennità di Volo sia fisse sia variabili (imponibili nella misura del 50% ai fini italiani); inoltre il reddito estero imponibile in Italia è indicato al netto degli oneri deducibili, ossia dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente”.
Viene, infine, chiarito che “il reddito lordo imponibile complessivamente percepito nell'anno 2017 ammonta a € 71.388,00, inclusivo sia del reddito relativo alle tratte internazionali sia del reddito relativo alle tratte domestiche correlate al contratto di lavoro dipendente”, che “il reddito relativo alle tratte internazionali
(€ 69.389,13, campo 377 del modello CU) è stato assoggettato a tassazione (anche) in Irlanda, in via definitiva, per un importo complessivo di Imposte Irlandesi pari a € 43.767 (€ 34.501,37 più € 9.265,29)” e che “il credito per le imposte assolte all'estero è stato determinato in conformità all'art. 165 TUIR in misura pari a € 23.268,79, proporzionalmente all'imposta lorda italiana dovuta (solo) sul reddito relativo alle tratte internazionali”.
9.2. Alla luce delle esposte considerazioni discende che il contribuente ha dichiarato tutti i redditi percepiti nel corso del 2017 sia in Irlanda che in Italia.
10. Deve, invece, essere respinta l'istanza di rimborso formulata dal contribuente nella memoria illustrativa sia perché tale istanza di rimborso che discende dall'esito del presente giudizio deve essere inviata all'amministrazione (Cass. n. 27408/2020), non potendo essere rivolta direttamente al giudice, implicando una serie di valutazioni in ordine alla debenza e alla quantificazione dell'importo, sia perché la stessa è stata articolata solo in sede di memorie illustrative e non anche di ricorso introduttivo e, pertanto, si tratta di domanda proposta in atto che non è stato notificato alla controparte.
11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
12. Appaiono sussistere giusti motivi in considerazione della complessità della vicenda esaminata per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PE RI, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10207/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201809-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201809-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201809-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TK501F201809-2023 relativo all'anno 2017, notificato il 21.3.2024, con il quale è estato recuperato a tassazione – in base ai dati comunicati dall'Autorità irlandese nell'ambito della direttiva n. 2011/16/UE (c.d. “DAC 1”) prevista dal Consiglio dell'Unione Europea – il maggior reddito da lavoro dipendente erogato dalla “Società_1” per l'importo di euro 115.903,00.
1.2. Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato:
1) per intervenuta decadenza o prescrizione per violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 perché
l'accertamento è relativo all'anno di imposta 2017 per il quale il ricorrente ha presentato la dichiarazione nel
2108 con la conseguenza che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023, vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Né all'accertamento in controversia si applicherebbe la proroga di cui all'art. 67 del d.l. n. 18/2020;
2) per erroneità della sommatoria del reddito indicato in Italia di € 71.388,00 con quello indicato in Irlanda di € 115.903,43, operata dall'Ufficio resistente, perché si tratterebbe dello stesso reddito percepito in Irlanda che per effetto dell'art. 51, comma 6 , del Tuir si ridurrebbe a € 71.388,00 da tassare in Italia. Ad ulteriore comprova del fatto che si tratta sempre del reddito derivante dal medesimo datore di lavoro sarebbe sufficiente esaminare la annotazione del CUD anno di imposta 2017dove viene indicato che il reddito è prodotto in
Irlanda con la conseguente erroneità della sommatoria del reddito dichiarato in Italia con quello riportato nel modello P60 indicato da Società_1;
3) per mancato riconoscimento della tassazione al 50% dell'indennità di volo, così come previsto dall'art. 51, comma 6, del Tuir.
2. La Direzione Provinciale II di Roma si è costituita, ha controdedotto in relazione a ciascuno dei tre motivi evidenziando che al caso di specie si applicherebbe la proroga di 85 giorni, prevista dall'art. 67 del d.l. n.
18/2020, sicché il termine di decadenza per la notifica si sarebbe prolungato sino al 25.3.2024 e la notifica effettuata il 21.2.20924 sarebbe tempestiva. L'Ufficio ha, inoltre, evidenziato che la società per la quale il ricorrente ha prestato servizio nel 2017, Ryanair Dac, ha comunicato retribuzioni di diverso importo a due diverse istituzioni, l'autorità fiscale d'Irlanda e l'Agenzia delle entrate in Italia e che l'art. 51, comma 6, del
Tuir per il riconoscimento della tassazione al 50% dell'indennità di volo, così come l'art. 907 del codice della navigazione, non sarebbe applicabile al caso di specie perché il contratto di lavoro prodotto, al punto
6 (“Location”), riporta che la sede di lavoro è Ciampino, anche se non esclude la collocazione in altri aeroporti per esigenze specifiche della società, con eventuale variazione dello stipendio in ragione delle normative locali.
3. Con l'ordinanza n. 2398, pubblicata il 23.7.2024, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva non ravvisando
“i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 47 del Dlgs n. 546 del 1992 e s.m.i., in mancanza della dimostrazione del danno grave e irreparabile da parte
Ricorrente”.
4. Con memoria, depositata il 14.11.2025, parte ricorrente ha ribadito l'intervenuta decadenza per inapplicabilità alla fattispecie in esame della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del d.l. n. 18/2020.
Nel merito il ricorrente ha evidenziato che dalla dichiarazione a firma del responsabile del servizio fiscale della compagnia Società_1 si evince come la società è pervenuta all'importo dichiarato in Italia e segnatamente che “il reddito complessivo indicato nel Mod CU include tutti i redditi erogati da Società_1, sia domestici sia internazionali, in connessione al rapporto di lavoro dipendente. Il reddito imponibile è stato determinato in ossequio alla normativa italiana, ossia sulla base dell'art. 51 TUIR (commi da 1 a 6) che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, il reddito imponibile italiano (i) non include le cd diarie da trasferta, erogate in ossequio all'art. 51 comma 5 TUIR (non imponibili), (ii) assoggetta a tassazione in misura pari al 50% le indennità di volo erogate, sia fisse sia variabili e (iii) viene determinato al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente. Il reddito imponibile italiano è stato determinato in conformità alla "Risposta ad Interpello" datata 29 maggio 2014, n. 954-73/204”. Ne discende che il reddito estero imponibile in Italia, incluso nel modello CU, viene determinato secondo le regole italiane di cui all'art. 51 TUIR ed è di importo inferiore rispetto a quello indicato nel Mod P60, che viene determinato invece secondo la normativa irlandese. Il ricorrente ha, infine, ribadito che si dovrebbe applicare la tassazione al 50 % per l'indennità di volo così come previsto dall'articolo 51, comma 6, del Turi, come correttamente fatto dalla Società_1 e correttamente dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi.
4.1. Il ricorrente ha, infine, segnalato di aver corrisposto per l'accertamento oggetto di ricorso l'importo di
€ 23.453,84 oltre € 167,22 per un totale di € 23.621,06 presso l'Agenzia delle entrate - riscossione in data
19.7.2024. Quindi nel caso di accoglimento del ricorso ha chiesto ordinarsi all'Agenzia delle entrate - riscossione il rimborso dell'importo versato oltre interessi.
5. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
7. Il primo motivo con il quale è stata eccepita la decadenza dell'amministrazione per violazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 è infondato e da disattendere.
7.1. Con l'ordinanza n. 960/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che la sospensione di 85 giorni non opera solo per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio
2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID. Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento nel dato letterale dell'art. 67 e nel richiamo espresso all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, che disciplina gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali. Ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa. Ciò significa che ogni periodo di imposta per il quale l'attività di accertamento era ancora esercitabile nel marzo 2020 beneficia di questo differimento.
7.2. Ne discende che la notifica dell'avviso di accertamento impugnato risulta tempestiva perché eseguita nel rispetto del termine decadenziale, come prorogato dall'art. 67 del d.l. n. 18/2020.
8. E' fondato e meritevole di accoglimento il secondo motivo con il quale parte ricorrente deduce l'erroneità della sommatoria del reddito indicato in Italia di € 71.388,00 con quello indicato in Irlanda di € 115.903,43, operata dall'Ufficio resistente, perché si tratterebbe dello stesso reddito percepito in Irlanda che per effetto dell'art. 51, comma 6, del Tuir si riduce a € 71.388,00 da tassare in Italia.
9. Si evince dalla nota del 5.11.2025 proveniente da Società_1 che “Il MOD CU è stato predisposto da Società_1, quale sostituto d'imposta, in conformità alla normativa fiscale domestica ed internazionale. Il reddito complessivo indicato nel Mod CU include tutti i redditi erogati da Società_1, sia domestici sia internazionali, in connessione al rapporto di lavoro dipendente. Il reddito imponibile è stato determinato in ossequio alla normativa italiana, ossia sulla base dell'art. 51 TUIR (commi da 1 a 6) che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente”. In particolare, viene specificato che “il reddito imponibile italiano (i) non include le cd diarie da trasferta, erogate in ossequio all'art. 51 comma 5 TUIR (non imponibili), (ii) assoggetta a tassazione in misura pari al 50% le indennità di volo erogate, sia fisse sia variabili e (iii) viene determinato al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente” e che, pertanto, “il reddito imponibile ai fini italiani, inclusivo del reddito estero, è sempre di valore inferiore rispetto alle voci di reddito imponibili ai fini irlandesi, in quanto in Irlanda la determinazione del reddito imponibile prevede un regime di esenzione per le diarie molto inferiore, non prevede alcuna esenzione parziale per l'indennità di volo (sia fissa sia variabile), né la deduzione dei contributi previdenziali”.
9.1. Ne discende, quindi, che “il reddito estero indicato nel Modello P60 (€ 115.903,43), determinato secondo le regole irlandesi, non può mai coincidere con quello indicato nel Modello CU (rigo 377 - € 69.389,13) ed
è sempre di importo superiore, in quanto include le diarie (non imponibili in Italia) e le Indennità di Volo sia fisse sia variabili (imponibili nella misura del 50% ai fini italiani); inoltre il reddito estero imponibile in Italia è indicato al netto degli oneri deducibili, ossia dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente”.
Viene, infine, chiarito che “il reddito lordo imponibile complessivamente percepito nell'anno 2017 ammonta a € 71.388,00, inclusivo sia del reddito relativo alle tratte internazionali sia del reddito relativo alle tratte domestiche correlate al contratto di lavoro dipendente”, che “il reddito relativo alle tratte internazionali
(€ 69.389,13, campo 377 del modello CU) è stato assoggettato a tassazione (anche) in Irlanda, in via definitiva, per un importo complessivo di Imposte Irlandesi pari a € 43.767 (€ 34.501,37 più € 9.265,29)” e che “il credito per le imposte assolte all'estero è stato determinato in conformità all'art. 165 TUIR in misura pari a € 23.268,79, proporzionalmente all'imposta lorda italiana dovuta (solo) sul reddito relativo alle tratte internazionali”.
9.2. Alla luce delle esposte considerazioni discende che il contribuente ha dichiarato tutti i redditi percepiti nel corso del 2017 sia in Irlanda che in Italia.
10. Deve, invece, essere respinta l'istanza di rimborso formulata dal contribuente nella memoria illustrativa sia perché tale istanza di rimborso che discende dall'esito del presente giudizio deve essere inviata all'amministrazione (Cass. n. 27408/2020), non potendo essere rivolta direttamente al giudice, implicando una serie di valutazioni in ordine alla debenza e alla quantificazione dell'importo, sia perché la stessa è stata articolata solo in sede di memorie illustrative e non anche di ricorso introduttivo e, pertanto, si tratta di domanda proposta in atto che non è stato notificato alla controparte.
11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, l'atto impugnato deve essere annullato.
12. Appaiono sussistere giusti motivi in considerazione della complessità della vicenda esaminata per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.