Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1204
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione per violazione art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza in primo grado, ma poi l'ha respinta basandosi sull'interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui la sospensione di 85 giorni opera come slittamento generalizzato dei termini di prescrizione in corso durante l'emergenza COVID-19, rendendo la notifica tempestiva.

  • Accolto
    Erroneità della sommatoria dei redditi

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che il contribuente abbia dichiarato tutti i redditi percepiti nel 2017, sia in Irlanda che in Italia, e che la documentazione fornita dalla società confermi che il reddito imponibile italiano è stato determinato in conformità alla normativa italiana, risultando inferiore a quello indicato nel modello P60 redatto secondo la normativa irlandese.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento della tassazione al 50% dell'indennità di volo

    La Corte ha accolto il motivo, confermando che il reddito imponibile italiano è stato determinato assoggettando a tassazione in misura pari al 50% le indennità di volo erogate, sia fisse sia variabili, come previsto dall'art. 51, comma 6, del Tuir.

  • Inammissibile
    Domanda di rimborso

    La Corte ha respinto l'istanza di rimborso perché tale richiesta deve essere inoltrata all'amministrazione e non direttamente al giudice, e perché è stata proposta solo in sede di memorie illustrative, non essendo stata notificata alla controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1204
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1204
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo