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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca IA SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso in Parte_1 appello dall'avv. Vito Di Puorto e con questi elettivamente domiciliato in Santa
IA UA VE (CE) alla Via Roberto D'Angiò n. 73
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1028/2024 pubblicata il 30.1.2024
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado oggi appellante, premesso di essere Parte_1 docente di scuola primaria, deduceva di aver prestato dall'anno scolastico
2018/2019 analogo servizio in favore del convenuto in virt˘ di plurimi CP_1 contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso.
Lamentava di non aver percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente. Sosteneva
l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo CP_1 personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 della Carta Fondamentale, nonchè del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e, nello specifico, dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparit‡ di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunit‡ di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del
CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
Concludeva chiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della complessiva somma di €
2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari alla carta del docente non goduta, oltre accessori come per legge;
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, dal valore complessivo di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno); Con vittoria delle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il difetto di CP_1 legittimazione attiva di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 132, legge 13 luglio 2015 e l'infondatezza complessiva della domanda.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver dato un quadro della giurisprudenza anche comunitaria sul tema ha ricordato come da << ultimo, la
Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa
a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito che
“La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si Ë detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, pi˘ intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un ´lavoro identico o simileª e quindi di comparabilit‡ (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perchè frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciÚ comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. » allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd.
“didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge
124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che ´alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruoloª. Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualit‡ didattica Ë qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che ´alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua Ë dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi
i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicchè il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalit rispetto ai discenti Ë certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Il giudice di legittimit‡ ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attivit‡ didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Rispetto al caso concreto sottoposto a giudizio ha però ritenuto che
< di tali principi al caso di specie, consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica….. La recente sentenza della Corte di cassazione n. 32104 del 31.10.2022, relativa al riconoscimento del diritto alla carta al personale con profilo professionale educativo, ribadisce che ciò che la disciplina richiamata attribuisce è il diritto ad una carta elettronica, nominativa, personale e non trasferibile con un importo nominale di euro 500 annui, ma un diritto del docente al corrispondente valore economico>>
Il primo giudice ha quindi ritenuto che nelle conclusioni <invece parte ricorrente ha specificatamente richiesto “In via preliminare, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della complessiva somma di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari alla carta del docente non goduta, oltre accessori come per legge;
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, dal valore complessivo di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno”.
Così formuta, secondo la sentenza gravata, la domanda come formulata non sarebbe accoglibile perché, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, sussiste solo la possibilità di domanda di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico e non invece il diritto ad ottenere il corrispondente valore monetario.
Sul punto si evidenzia che la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario utilizzato per spese non inerenti alla propria formazione professionale, mentre ai docenti spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con atto di appello, con quello che costituisce un unico articolato motivo si denuncia l'omessa valutazione e pronuncia sulla domanda posta in via subordinata, ritenendosi le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure erronee e da emendare con la richiesta riforma con accoglimento della domanda subordinata.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
In sintesi, come sopra più ampiamente riportato, il Tribunale di Roma , pur riconoscendo astrattamene il diritto della istante, rigettava il ricorso perché avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro e quindi per essere – come tale - non accoglibile poiché la prestazione di cui alla norma invocata presentava specifiche finalità (la formazione del docente) e modalità (la carta elettronica) che sarebbero state snaturate ove si fosse consentita la mera attribuzione di una somma di denaro.
Sostiene l'appellante di aver chiesto, con il ricorso di primo grado che, in via subordinata, ovvero nell'ipotesi in cui la domanda posta in via principale non fosse stata accolta, la condanna in forma specifica mediante l'emissione di buoni elettronici.
Ad avviso del Collegio i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati.
Nella specie, l'originaria ricorrente ha chiaramente enunciato, anche nelle conclusioni e comunque nel corpo dell'atto, le finalità della domanda (acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali) ed ha richiamato espressamente i commi 121-124 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 richiedendo, in via subordinata, condannarsi l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, per le due annualità di esercizio dell'attività di docenza annuale.
L'appellante non censura la decisione di rigetto della domanda principale - formalmente configurata come di pagamento di una somma – sicchè su tale capo di motivazione si è formato il giudicato.
L'appellante lamenta tuttavia che il tribunale non abbia vagliato la domanda subordinata di condanna in forma specifica. Invero si tratta di rigetto per una interpretazione della domanda che da un lato l'appellante contesta e che dall'altro questa Corte non condivide.
A ben vedere la domanda, formulata in via subordinata, di adempimento dell'obbligo di attribuzione della carta docente deve essere accolta, essendo incontroversa e riconosciuta in sentenza la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti;
in riforma della sentenza impugnata, l'amministrazione deve essere pertanto condannata alla attribuzione della carta docente nei modi e con le finalità stabilite dalla legge per gli anni richiesti dalla appellante.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiato il diritto di al beneficio denominato Parte_1
“Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e, per l'effetto, condannato il Controparte_1 all'attribuzione dell'indicato beneficio in favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
In ragione della novità della questione alla data di deposito del ricorso di primo grado, antecendente alla pronuncia della Corte di Cassazione adita in via pregiudiziale, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di al beneficio denominato “Carta elettronica” di cui Parte_1 all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione dell'indicato Controparte_1 beneficio in favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi €
2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca IA SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso in Parte_1 appello dall'avv. Vito Di Puorto e con questi elettivamente domiciliato in Santa
IA UA VE (CE) alla Via Roberto D'Angiò n. 73
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1028/2024 pubblicata il 30.1.2024
Conclusioni come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado oggi appellante, premesso di essere Parte_1 docente di scuola primaria, deduceva di aver prestato dall'anno scolastico
2018/2019 analogo servizio in favore del convenuto in virt˘ di plurimi CP_1 contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso.
Lamentava di non aver percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente. Sosteneva
l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo CP_1 personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 della Carta Fondamentale, nonchè del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e, nello specifico, dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparit‡ di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunit‡ di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del
CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato.
Concludeva chiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della complessiva somma di €
2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari alla carta del docente non goduta, oltre accessori come per legge;
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, dal valore complessivo di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno); Con vittoria delle spese di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo il difetto di CP_1 legittimazione attiva di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 132, legge 13 luglio 2015 e l'infondatezza complessiva della domanda.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver dato un quadro della giurisprudenza anche comunitaria sul tema ha ricordato come da << ultimo, la
Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa
a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha chiarito che
“La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si Ë detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, pi˘ intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un ´lavoro identico o simileª e quindi di comparabilit‡ (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perchè frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciÚ comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. » allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd.
“didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge
124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che ´alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruoloª. Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualit‡ didattica Ë qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che ´alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua Ë dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi
i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicchè il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalit rispetto ai discenti Ë certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Il giudice di legittimit‡ ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n.
31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, OS TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a
Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte
Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attivit‡ didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Rispetto al caso concreto sottoposto a giudizio ha però ritenuto che
< di tali principi al caso di specie, consegue la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica….. La recente sentenza della Corte di cassazione n. 32104 del 31.10.2022, relativa al riconoscimento del diritto alla carta al personale con profilo professionale educativo, ribadisce che ciò che la disciplina richiamata attribuisce è il diritto ad una carta elettronica, nominativa, personale e non trasferibile con un importo nominale di euro 500 annui, ma un diritto del docente al corrispondente valore economico>>
Il primo giudice ha quindi ritenuto che nelle conclusioni <invece parte ricorrente ha specificatamente richiesto “In via preliminare, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della complessiva somma di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari alla carta del docente non goduta, oltre accessori come per legge;
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, dal valore complessivo di € 2.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno”.
Così formuta, secondo la sentenza gravata, la domanda come formulata non sarebbe accoglibile perché, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, sussiste solo la possibilità di domanda di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico e non invece il diritto ad ottenere il corrispondente valore monetario.
Sul punto si evidenzia che la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario utilizzato per spese non inerenti alla propria formazione professionale, mentre ai docenti spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con atto di appello, con quello che costituisce un unico articolato motivo si denuncia l'omessa valutazione e pronuncia sulla domanda posta in via subordinata, ritenendosi le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure erronee e da emendare con la richiesta riforma con accoglimento della domanda subordinata.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
In sintesi, come sopra più ampiamente riportato, il Tribunale di Roma , pur riconoscendo astrattamene il diritto della istante, rigettava il ricorso perché avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro e quindi per essere – come tale - non accoglibile poiché la prestazione di cui alla norma invocata presentava specifiche finalità (la formazione del docente) e modalità (la carta elettronica) che sarebbero state snaturate ove si fosse consentita la mera attribuzione di una somma di denaro.
Sostiene l'appellante di aver chiesto, con il ricorso di primo grado che, in via subordinata, ovvero nell'ipotesi in cui la domanda posta in via principale non fosse stata accolta, la condanna in forma specifica mediante l'emissione di buoni elettronici.
Ad avviso del Collegio i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati.
Nella specie, l'originaria ricorrente ha chiaramente enunciato, anche nelle conclusioni e comunque nel corpo dell'atto, le finalità della domanda (acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali) ed ha richiamato espressamente i commi 121-124 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 richiedendo, in via subordinata, condannarsi l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, per le due annualità di esercizio dell'attività di docenza annuale.
L'appellante non censura la decisione di rigetto della domanda principale - formalmente configurata come di pagamento di una somma – sicchè su tale capo di motivazione si è formato il giudicato.
L'appellante lamenta tuttavia che il tribunale non abbia vagliato la domanda subordinata di condanna in forma specifica. Invero si tratta di rigetto per una interpretazione della domanda che da un lato l'appellante contesta e che dall'altro questa Corte non condivide.
A ben vedere la domanda, formulata in via subordinata, di adempimento dell'obbligo di attribuzione della carta docente deve essere accolta, essendo incontroversa e riconosciuta in sentenza la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti;
in riforma della sentenza impugnata, l'amministrazione deve essere pertanto condannata alla attribuzione della carta docente nei modi e con le finalità stabilite dalla legge per gli anni richiesti dalla appellante.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiato il diritto di al beneficio denominato Parte_1
“Carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 e, per l'effetto, condannato il Controparte_1 all'attribuzione dell'indicato beneficio in favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
In ragione della novità della questione alla data di deposito del ricorso di primo grado, antecendente alla pronuncia della Corte di Cassazione adita in via pregiudiziale, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di al beneficio denominato “Carta elettronica” di cui Parte_1 all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e del valore nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione dell'indicato Controparte_1 beneficio in favore dell'appellante in misura corrispondente a complessivi €
2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi se dovuti ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa