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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11931 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 22936/2023 (e 24529/2024)
Verbale dell'udienza del 16/12/2025 È presente l'avv. Paola Santoro per delega dell'avv. Simona Daminelli. E' altresì presente per PO Srl, per delega dell'avv. Giacinto Di Donato, l'avv. Salvatore Giancone. È, altresì, presente per Ader l'avv. Vittorio Iuliano. È, altresì, presente, per la PO Srl (rappresentata da , per delega del Controparte_1 procuratore costituito nel giudizio n.r.g. 24529/2024, Avv. Marco Silvestri, l'Avv. Walter Giacomo Caturano È, altresì, presente, per parte attrice, l'Avv. IN LL. Per è presente l'avv. Esposito. CP_2
Il giudice, disposta preliminarmente la riunione al presente fascicolo di quello avente r.g.n. 24529/2024, in quanto vertente sulle medesime questioni, tra le stesse parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Santoro si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi di entrambe le cause, precisando le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e cioè: voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
nel merito: respingere CP_3 tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e diritto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta da MC nei confronti di;
in via istruttoria CP_3 si oppone a tutte le istanze istruttorie di parte attrice, riservandosi ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Come dedotto e dimostrato in giudizio, il credito relativo alla cartella opposta ed inerente all'iscrizione ipotecaria contestata, è diverso da quello relativo all'accordo transattivo invocato da controparte. Detto accordo è intervenuto tra la società debitrice e la cessionaria del credito della e non può dirsi liberatorio per la signora , per CP_4 Pt_1 la dirimente circostanza che la creditoria di MC è diversa da quella ceduta ad PO. L'accordo transattivo invocato è, quindi, irrilevante in questa sede e di conseguenza le correlate censure attoree dovranno essere respinte siccome infondate in fatto ed in diritto. In estrema sintesi. MC si è surrogata alla nella somma pagata, pari ad euro CP_4
600.000,00 e agisce per detto credito;
mentre PO ha agito per il residuo credito del finanziamento garantito da MC e per il credito derivante da altre esposizioni senza pagina 1 di 10 garanzia MC. Le doglianze attoree dovranno pertanto essere respinte siccome infondate in fatto ed in diritto come già ampiamente dedotto ed anche documentalmente provato. Sempre con riguardo alla posizione di si ribadisce l'infondatezza delle Controparte_3 ulteriori contestazioni sollevate da controparte ex art 1956 cc e ex art. 1957 cc per tutte le ragioni meglio esposte. L'avv. Giancone si riporta alla comparsa di costituzione ed alle eccezioni e difese ivi formulate, e chiede che il giudice voglia così provvedere: 1) in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo ad PO a manlevare non CP_5 avendo mai incassato la somma di euro 600.000,00; 2) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione svolta dalla sig.ra e contestualmente accogliere integralmente le Pt_1 conclusioni rassegante da MC. Con vittoria di spese, secondo la vigente normativa. L'avv. Iuliano si riporta a tutto quanto eccepito e dedotto in comparsa di costituzione e di risposta che qui si ha per trascritta e della quale si chiede il pieno accoglimento. L'avv. Iuliano si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta delle quali si chiede il pieno accoglimento con vittoria di diritti spese ed onorari. L'avv. Caturano si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e verbali di causa e, previa riunione dei due fascicoli oggi chiamati, ai fini della discussione, richiama le conclusioni precisate in I memoria ex art. 171 ter e reiterate in III memoria ex art. 171 ter c.p.c.; rappresenta, inoltre, che nella terza memoria integrativa avversaria, la difesa della Pt_1 ha tentato di introdurre una eccezione nuova (eccezione di pagamento a presunto creditore apparente), come già contestato all'udienza del 30.09 u.s.; trattasi di eccezione (i) tardiva, (ii) smentita dai documenti, (iii) infondata, perché alcuna buona fede può riconoscersi in capo alla;
in ogni caso, per mero tuziorismo, ove il Giudicante Pt_1 ritenesse ammissibile l'eccezione nuova, in via subordinata reitera l'eccezione ex art. 1227 c.c. ed insiste per la concessione di termini ex art. 101 c.p.c. per ogni opportuna controdeduzione sul punto. L'avv. LL si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendo, previo rigetto delle eccezioni avversarie, l'accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare si ribadisce, anche in questa sede, che dalla semplice lettura dell'accordo transattivo a saldo e stralcio si evince chiaramente che: (i) con contratto di cessione dei crediti pecuniari del 20.07.2020
ha ceduto pro soluti in favore di PO RL tutti i crediti pecuniari (per CP_3 capitale, interessi anche di morra, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto); (ii) PO RL, e per essa è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già CP_6 di titolarità della Banca Cedente, come da numerazione dei conti correnti e anticipi import ivi richiamati, oltre fideiussione omnibus a firma dei Sig.ri , Parte_2 Parte_3
e ; (iii) per effetto dell'esatta esecuzione della accordo a saldo e stralcio, le Parte_4 parti hanno reciprocamente rinunciato ad ogni e qualsivoglia eccezione e/o a far valere pagina 2 di 10 qualsivoglia ulteriore pretesa comunque derivante dai rapporti relativi alla posizione richiamata nell'accordo medesimo. A ciò si aggiunga che è stato ampiamente contestata in atti, nonché documentata, sia la circostanza che PO abbia agito solo in qualità di creditrice dell'importo al netto della garanzia escussa dalla sia la possibilità di CP_4 ritenere applicabile al coobbligato il procedimento di riscossione tramite ruolo (cfr. Trib. Torre Annunziata sentenza del 7.11.2020 e Trib Napoli sentenza del 5.6.2024, in atti). L'avv. Esposito impugna e contesta le deduzioni di parte attrice non accettando in ogni caso il contraddittorio su domande nuove, si riporta a tutte le proprie difese svolte nei procedimenti riuniti e ribadisce la inammissibilità e inopponibilità delle conclusioni attoree e, in via gradata, la palese infondatezza. Tutti i difensori impugnano, in ogni caso, le avverse deduzioni per quanto di ragione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite iscritte al n. 22936 e 24529 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili anni 2023 e 2024 aventi ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._1
IO Esposito e IN LL, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Fimmanò, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1 Piano II, int. 12 ATTRICE E
, c.f. in persona del suo Controparte_7 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Iuliano, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via D. Fontana, 27, Isol. 13 (Parco Montedonzelli) CONVENUTA NONCHÉ c.f.: Controparte_8
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito, P.IVA_2 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 24 CONVENUTA
pagina 3 di 10 NONCHÉ
, c.f.: in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_3 dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer, Simona Daminelli, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro, sito in Napoli, Via Pietro Mascagni n. 64 TERZA CHIAMATA NONCHÉ APORTI SRL, c.f.: e per essa c.f.: P.IVA_4 Controparte_1 P.IVA_5 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa (nel giudizio r.g.n. 22936/2023) dall'Avv. Giacinto Di Donato, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67 e (nel giudizio r.g.n. 24529/2024) dall'avv. Marco Silvestri, presso il cui studio elett.te domicilia in Genova, viale Brigate Partigiane n. 12 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ha proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento Pt_1
n. 02820190049999136001 emessa dal concessionario della riscossione per il recupero di agevolazioni ex l. 662/1996. In particolare, l'istante ha garantito con fideiussione (in solido con gli altri garanti sig.ri e il rapporto bancario tra la Parte_3 Parte_4 Pt_3
e e la per cui è stata attivata l'agevolazione ex l. 662/1996. Controparte_9 Controparte_3
L'opponente, premessa la sussistenza della competenza in capo a questo Tribunale, ha eccepito l'estinzione del credito, in virtù di una transazione intercorsa con la cessionaria PO RL che avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione principale e di quelle accessorie dei fideiussori. Inoltre, nell'attribuire al credito natura privatistica, ha dedotto che il ruolo esattoriale non può valere come titolo esecutivo, stante la necessità per l'ente di munirsi di un titolo e solo successivamente procedere all'iscrizione al ruolo esattoriale. Ha, quindi, evidenziato l'assenza di un titolo esecutivo e, in ogni caso, la carenza di potere esecutivo in capo all' , non rientrando il caso di specie Controparte_10 nelle ipotesi previste dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 da ritenersi tassative. Infine, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Si è costituita l' , chiedendo, in primis, di essere estromessa Controparte_10 dal giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative al merito della vicenda, ed in via subordinata di essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del processo. Si è costituita, inoltre, la Controparte_11
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto e, previa istanza di
[...] chiamata in causa della nonché delle PO s.r.l. e Controparte_3 CP_12 CP_1
pagina 4 di 10 ha formulato domanda di manleva nei confronti di quest'ultime da qualsiasi effetto CP_3 pregiudizievole derivato dal giudizio. In seguito alla chiamata in causa, si sono costituite, altresì, la e la PO S.r.l., eccependo anch'esse il difetto di legittimazione Controparte_3
e chiedendo il rigetto della domanda. Con successivo atto iscritto al n.r.g. 24529/2024, l'opponente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02876202300000399000 notificato il 12.09.2023, con riferimento alla medesima cartella e al medesimo credito oggetto dell'altro giudizio. Le parti convenute si sono costituite secondo le medesime scansioni del precedente giudizio, formulando le medesime conclusioni. L'opposizione è infondata. In via preliminare, va ribadito che la presente causa è di accertamento negativo in quanto la cartella non aveva più efficacia esecutiva al momento della notifica dell'atto di citazione;
ad ogni modo, la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria radica l'interesse ad una decisione, trattandosi di atto che dimostra la volontà dell'esattore di riscuotere il credito. Ciò premesso, si rileva che, con il primo motivo di opposizione, ci si duole dell'estinzione dell'obbligazione in virtù di una transazione conclusa tra le parti e, nello specifico, tra la quale mandataria e procuratrice della PO s.r.l., a sua volta cessionaria Controparte_13 dei crediti della e la debitrice Controparte_3 CP_14 Controparte_9
Dall'esame dei documenti, in particolare dall'atto di transazione prodotto dall'opponente, emerge che l'accordo non può ritenersi vincolante per il Controparte_8
, titolare del credito azionato, che non ha preso parte allo stesso.
[...]
Del resto, si evince che la transazione, intervenuta in data 07.09.2023, è relativa alla quota di pertinenza della sola banca finanziatrice e non di quella garantita da , facendo CP_2 esplicito riferimento alla precedente cessione dei crediti conclusa con atto del 20.07.2020 tra la e la PO S.r.l. ed ai rapporti di titolarità della Banca coinvolti nella Controparte_3 cessione stessa. Tale cessione è intervenuta successivamente all'escussione della garanzia della (dicembre 2018), di talché la stessa non poteva che riferirsi al credito Pt_5 residuo di competenza della banca finanziatrice, al netto della somma relativa alla garanzia escussa, come, per altro, dedotto dalla PO RL nel proprio atto di costituzione. Ove mai l'accordo avesse riguardato anche le somme che oggi richiede la , ciò CP_2 sarebbe avvenuto illegittimamente, poiché, una volta escussa la garanzia pubblica, la banca finanziatrice non poteva in ogni caso disporre di tali somme. Dunque, ove così fosse, essa opponente dovrebbe agire separatamente per la restituzione, in presenza dei presupposti di legge. Parimenti infondato è il motivo di opposizione con cui si contesta l'illegittimità della iscrizione a ruolo, in quanto priva del sottostante titolo esecutivo.
pagina 5 di 10 Al riguardo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche. Questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la Corte di Appello di Napoli che quella di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario. In particolare, la S.C. ha ribadito un orientamento da ritenersi oggi consolidato, da ultimo, con l'ordinanza 9657/2024, in cui si è affermato che:
- .. in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_11 detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999,
- trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive,
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- .. la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano
- in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (…),
pagina 6 di 10 - con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente, Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero Controparte_11 esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse
pagina 7 di 10 pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- ... non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”, ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro. A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, ritiene questo giudice che non vi siano valide ragioni per discostarsene. Ciò comporta anche il rigetto dell'ulteriore motivo relativo alla carenza del potere in capo all' , atteso che la legittimazione della MC a ricorrere al recupero Controparte_15 del credito a mezzo dell'iscrizione al ruolo esattoriale, con la successiva emissione della cartella di pagamento, attività di competenza dell'agente della riscossione, deriva dalle norme applicabili nella specie, in quanto l'inadempimento della beneficiaria, costituendo un fatto che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per utilizzare la norma di favore di cui all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98. L'opponente ha, ancora, eccepito l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex artt. 1956 e 1957 c.c. Sul punto, si rammenta che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. Sentenza n. 23422 del 17/11/2016). Nella specie, non risulta, in particolare, dimostrato che il credito sia stato concesso dopo il peggioramento delle condizioni economiche, non potendo ciò essere desunto dal mero inadempimento agli obblighi pattuiti. Con riferimento all'eccepita decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., la norma de quo appare di dubbia compatibilità con l'azione di recupero da parte di , come tratteggiata Pt_5 dalla Suprema Corte. Invero, secondo il recente orientamento citato poc'anzi, l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente
pagina 8 di 10 concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo. Trattandosi, dunque, di un “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie...”, l'ente impositore non può ritenersi decaduto ai sensi dell'art. 1957 c.c. per fatto della banca finanziatrice. Il fideiussore, anche consumatore (e, quindi, parte “debole” del rapporto), è in ogni caso cointeressato rispetto al finanziamento che garantisce, per cui non si rivela distonico assoggettarlo all'azione di restituzione di una garanzia pubblica di cui ha, quantomeno indirettamente, beneficiato. Ad ogni modo, anche applicando tale disposizione, si ritiene che non si sia verificata la decadenza ivi prevista. Infatti, va detto che la parte che agisce non è il creditore originario nei cui confronti in tesi potrebbe sostenersi l'intervenuta decadenza. La è un garante e potrebbe essere ritenuta (a sua volta) decaduta solo laddove CP_2 avesse pagato a fronte di una richiesta tardiva, in applicazione del principio secondo cui in materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 cod. civ. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima;
pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 cod. civ., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori (Cass. 6649 del 09/05/2002). Tale principio, pur riguardando specificamente il regresso, risulta applicabile al diritto alla restituzione vantato da , come tratteggiato dalla Suprema Corte. CP_2
Nella specie, dopo aver revocato le linee di finanziamento nel luglio 2018, il creditore ha attivato la garanzia in data 6/12/2018, sicché non era ancora decorso il termine semestrale. Ne consegue che il garante pubblico non può considerarsi decaduto. La procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo è stata, in conclusione, incardinata correttamente, con conseguente rigetto delle domande proposte dalla sig.ra . Pt_1
Alla luce del contrasto esistente in ordine alla necessità di precostituire un titolo esecutivo per intraprendere la procedura, su cui la S.C. è intervenuta con pronunce esplicite in corso di causa, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante parte viene posta a carico della soccombente, anche con riferimento pagina 9 di 10 alla chiamata in causa, e si liquida, ex D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla sig.ra ; Parte_2
- compensa per metà le spese di lite e condanna la stessa al pagamento in favore dell'AdER, della della e della PO s.r.l., della restante parte, che Parte_6 Controparte_3 liquida, per ciascuna, in € 7.299,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, oltre esborsi per chiamata in causa sostenuti dalla chiamante. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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Verbale dell'udienza del 16/12/2025 È presente l'avv. Paola Santoro per delega dell'avv. Simona Daminelli. E' altresì presente per PO Srl, per delega dell'avv. Giacinto Di Donato, l'avv. Salvatore Giancone. È, altresì, presente per Ader l'avv. Vittorio Iuliano. È, altresì, presente, per la PO Srl (rappresentata da , per delega del Controparte_1 procuratore costituito nel giudizio n.r.g. 24529/2024, Avv. Marco Silvestri, l'Avv. Walter Giacomo Caturano È, altresì, presente, per parte attrice, l'Avv. IN LL. Per è presente l'avv. Esposito. CP_2
Il giudice, disposta preliminarmente la riunione al presente fascicolo di quello avente r.g.n. 24529/2024, in quanto vertente sulle medesime questioni, tra le stesse parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Santoro si riporta integralmente al contenuto dei propri scritti difensivi di entrambe le cause, precisando le conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e cioè: voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di;
nel merito: respingere CP_3 tutte le domande attoree, perché infondate in fatto e diritto, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale svolta da MC nei confronti di;
in via istruttoria CP_3 si oppone a tutte le istanze istruttorie di parte attrice, riservandosi ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari. Come dedotto e dimostrato in giudizio, il credito relativo alla cartella opposta ed inerente all'iscrizione ipotecaria contestata, è diverso da quello relativo all'accordo transattivo invocato da controparte. Detto accordo è intervenuto tra la società debitrice e la cessionaria del credito della e non può dirsi liberatorio per la signora , per CP_4 Pt_1 la dirimente circostanza che la creditoria di MC è diversa da quella ceduta ad PO. L'accordo transattivo invocato è, quindi, irrilevante in questa sede e di conseguenza le correlate censure attoree dovranno essere respinte siccome infondate in fatto ed in diritto. In estrema sintesi. MC si è surrogata alla nella somma pagata, pari ad euro CP_4
600.000,00 e agisce per detto credito;
mentre PO ha agito per il residuo credito del finanziamento garantito da MC e per il credito derivante da altre esposizioni senza pagina 1 di 10 garanzia MC. Le doglianze attoree dovranno pertanto essere respinte siccome infondate in fatto ed in diritto come già ampiamente dedotto ed anche documentalmente provato. Sempre con riguardo alla posizione di si ribadisce l'infondatezza delle Controparte_3 ulteriori contestazioni sollevate da controparte ex art 1956 cc e ex art. 1957 cc per tutte le ragioni meglio esposte. L'avv. Giancone si riporta alla comparsa di costituzione ed alle eccezioni e difese ivi formulate, e chiede che il giudice voglia così provvedere: 1) in via principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo ad PO a manlevare non CP_5 avendo mai incassato la somma di euro 600.000,00; 2) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione svolta dalla sig.ra e contestualmente accogliere integralmente le Pt_1 conclusioni rassegante da MC. Con vittoria di spese, secondo la vigente normativa. L'avv. Iuliano si riporta a tutto quanto eccepito e dedotto in comparsa di costituzione e di risposta che qui si ha per trascritta e della quale si chiede il pieno accoglimento. L'avv. Iuliano si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta delle quali si chiede il pieno accoglimento con vittoria di diritti spese ed onorari. L'avv. Caturano si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi e verbali di causa e, previa riunione dei due fascicoli oggi chiamati, ai fini della discussione, richiama le conclusioni precisate in I memoria ex art. 171 ter e reiterate in III memoria ex art. 171 ter c.p.c.; rappresenta, inoltre, che nella terza memoria integrativa avversaria, la difesa della Pt_1 ha tentato di introdurre una eccezione nuova (eccezione di pagamento a presunto creditore apparente), come già contestato all'udienza del 30.09 u.s.; trattasi di eccezione (i) tardiva, (ii) smentita dai documenti, (iii) infondata, perché alcuna buona fede può riconoscersi in capo alla;
in ogni caso, per mero tuziorismo, ove il Giudicante Pt_1 ritenesse ammissibile l'eccezione nuova, in via subordinata reitera l'eccezione ex art. 1227 c.c. ed insiste per la concessione di termini ex art. 101 c.p.c. per ogni opportuna controdeduzione sul punto. L'avv. LL si riporta a tutti i propri scritti difensivi chiedendo, previo rigetto delle eccezioni avversarie, l'accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare si ribadisce, anche in questa sede, che dalla semplice lettura dell'accordo transattivo a saldo e stralcio si evince chiaramente che: (i) con contratto di cessione dei crediti pecuniari del 20.07.2020
ha ceduto pro soluti in favore di PO RL tutti i crediti pecuniari (per CP_3 capitale, interessi anche di morra, accessori, spese e quant'altro eventualmente dovuto); (ii) PO RL, e per essa è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già CP_6 di titolarità della Banca Cedente, come da numerazione dei conti correnti e anticipi import ivi richiamati, oltre fideiussione omnibus a firma dei Sig.ri , Parte_2 Parte_3
e ; (iii) per effetto dell'esatta esecuzione della accordo a saldo e stralcio, le Parte_4 parti hanno reciprocamente rinunciato ad ogni e qualsivoglia eccezione e/o a far valere pagina 2 di 10 qualsivoglia ulteriore pretesa comunque derivante dai rapporti relativi alla posizione richiamata nell'accordo medesimo. A ciò si aggiunga che è stato ampiamente contestata in atti, nonché documentata, sia la circostanza che PO abbia agito solo in qualità di creditrice dell'importo al netto della garanzia escussa dalla sia la possibilità di CP_4 ritenere applicabile al coobbligato il procedimento di riscossione tramite ruolo (cfr. Trib. Torre Annunziata sentenza del 7.11.2020 e Trib Napoli sentenza del 5.6.2024, in atti). L'avv. Esposito impugna e contesta le deduzioni di parte attrice non accettando in ogni caso il contraddittorio su domande nuove, si riporta a tutte le proprie difese svolte nei procedimenti riuniti e ribadisce la inammissibilità e inopponibilità delle conclusioni attoree e, in via gradata, la palese infondatezza. Tutti i difensori impugnano, in ogni caso, le avverse deduzioni per quanto di ragione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause riunite iscritte al n. 22936 e 24529 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili anni 2023 e 2024 aventi ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._1
IO Esposito e IN LL, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Fimmanò, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E/1 Piano II, int. 12 ATTRICE E
, c.f. in persona del suo Controparte_7 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Iuliano, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via D. Fontana, 27, Isol. 13 (Parco Montedonzelli) CONVENUTA NONCHÉ c.f.: Controparte_8
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito, P.IVA_2 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 24 CONVENUTA
pagina 3 di 10 NONCHÉ
, c.f.: in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_3 dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer, Simona Daminelli, elett.te domiciliati presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro, sito in Napoli, Via Pietro Mascagni n. 64 TERZA CHIAMATA NONCHÉ APORTI SRL, c.f.: e per essa c.f.: P.IVA_4 Controparte_1 P.IVA_5 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa (nel giudizio r.g.n. 22936/2023) dall'Avv. Giacinto Di Donato, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67 e (nel giudizio r.g.n. 24529/2024) dall'avv. Marco Silvestri, presso il cui studio elett.te domicilia in Genova, viale Brigate Partigiane n. 12 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ha proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento Pt_1
n. 02820190049999136001 emessa dal concessionario della riscossione per il recupero di agevolazioni ex l. 662/1996. In particolare, l'istante ha garantito con fideiussione (in solido con gli altri garanti sig.ri e il rapporto bancario tra la Parte_3 Parte_4 Pt_3
e e la per cui è stata attivata l'agevolazione ex l. 662/1996. Controparte_9 Controparte_3
L'opponente, premessa la sussistenza della competenza in capo a questo Tribunale, ha eccepito l'estinzione del credito, in virtù di una transazione intercorsa con la cessionaria PO RL che avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione principale e di quelle accessorie dei fideiussori. Inoltre, nell'attribuire al credito natura privatistica, ha dedotto che il ruolo esattoriale non può valere come titolo esecutivo, stante la necessità per l'ente di munirsi di un titolo e solo successivamente procedere all'iscrizione al ruolo esattoriale. Ha, quindi, evidenziato l'assenza di un titolo esecutivo e, in ogni caso, la carenza di potere esecutivo in capo all' , non rientrando il caso di specie Controparte_10 nelle ipotesi previste dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 da ritenersi tassative. Infine, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Si è costituita l' , chiedendo, in primis, di essere estromessa Controparte_10 dal giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze relative al merito della vicenda, ed in via subordinata di essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del processo. Si è costituita, inoltre, la Controparte_11
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto e, previa istanza di
[...] chiamata in causa della nonché delle PO s.r.l. e Controparte_3 CP_12 CP_1
pagina 4 di 10 ha formulato domanda di manleva nei confronti di quest'ultime da qualsiasi effetto CP_3 pregiudizievole derivato dal giudizio. In seguito alla chiamata in causa, si sono costituite, altresì, la e la PO S.r.l., eccependo anch'esse il difetto di legittimazione Controparte_3
e chiedendo il rigetto della domanda. Con successivo atto iscritto al n.r.g. 24529/2024, l'opponente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02876202300000399000 notificato il 12.09.2023, con riferimento alla medesima cartella e al medesimo credito oggetto dell'altro giudizio. Le parti convenute si sono costituite secondo le medesime scansioni del precedente giudizio, formulando le medesime conclusioni. L'opposizione è infondata. In via preliminare, va ribadito che la presente causa è di accertamento negativo in quanto la cartella non aveva più efficacia esecutiva al momento della notifica dell'atto di citazione;
ad ogni modo, la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria radica l'interesse ad una decisione, trattandosi di atto che dimostra la volontà dell'esattore di riscuotere il credito. Ciò premesso, si rileva che, con il primo motivo di opposizione, ci si duole dell'estinzione dell'obbligazione in virtù di una transazione conclusa tra le parti e, nello specifico, tra la quale mandataria e procuratrice della PO s.r.l., a sua volta cessionaria Controparte_13 dei crediti della e la debitrice Controparte_3 CP_14 Controparte_9
Dall'esame dei documenti, in particolare dall'atto di transazione prodotto dall'opponente, emerge che l'accordo non può ritenersi vincolante per il Controparte_8
, titolare del credito azionato, che non ha preso parte allo stesso.
[...]
Del resto, si evince che la transazione, intervenuta in data 07.09.2023, è relativa alla quota di pertinenza della sola banca finanziatrice e non di quella garantita da , facendo CP_2 esplicito riferimento alla precedente cessione dei crediti conclusa con atto del 20.07.2020 tra la e la PO S.r.l. ed ai rapporti di titolarità della Banca coinvolti nella Controparte_3 cessione stessa. Tale cessione è intervenuta successivamente all'escussione della garanzia della (dicembre 2018), di talché la stessa non poteva che riferirsi al credito Pt_5 residuo di competenza della banca finanziatrice, al netto della somma relativa alla garanzia escussa, come, per altro, dedotto dalla PO RL nel proprio atto di costituzione. Ove mai l'accordo avesse riguardato anche le somme che oggi richiede la , ciò CP_2 sarebbe avvenuto illegittimamente, poiché, una volta escussa la garanzia pubblica, la banca finanziatrice non poteva in ogni caso disporre di tali somme. Dunque, ove così fosse, essa opponente dovrebbe agire separatamente per la restituzione, in presenza dei presupposti di legge. Parimenti infondato è il motivo di opposizione con cui si contesta l'illegittimità della iscrizione a ruolo, in quanto priva del sottostante titolo esecutivo.
pagina 5 di 10 Al riguardo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche. Questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la Corte di Appello di Napoli che quella di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario. In particolare, la S.C. ha ribadito un orientamento da ritenersi oggi consolidato, da ultimo, con l'ordinanza 9657/2024, in cui si è affermato che:
- .. in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_11 detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999,
- trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive,
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- .. la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano
- in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (…),
pagina 6 di 10 - con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente, Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero Controparte_11 esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse
pagina 7 di 10 pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- ... non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”, ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro. A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, ritiene questo giudice che non vi siano valide ragioni per discostarsene. Ciò comporta anche il rigetto dell'ulteriore motivo relativo alla carenza del potere in capo all' , atteso che la legittimazione della MC a ricorrere al recupero Controparte_15 del credito a mezzo dell'iscrizione al ruolo esattoriale, con la successiva emissione della cartella di pagamento, attività di competenza dell'agente della riscossione, deriva dalle norme applicabili nella specie, in quanto l'inadempimento della beneficiaria, costituendo un fatto che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per utilizzare la norma di favore di cui all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/98. L'opponente ha, ancora, eccepito l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex artt. 1956 e 1957 c.c. Sul punto, si rammenta che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. Sentenza n. 23422 del 17/11/2016). Nella specie, non risulta, in particolare, dimostrato che il credito sia stato concesso dopo il peggioramento delle condizioni economiche, non potendo ciò essere desunto dal mero inadempimento agli obblighi pattuiti. Con riferimento all'eccepita decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., la norma de quo appare di dubbia compatibilità con l'azione di recupero da parte di , come tratteggiata Pt_5 dalla Suprema Corte. Invero, secondo il recente orientamento citato poc'anzi, l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente
pagina 8 di 10 concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo. Trattandosi, dunque, di un “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie...”, l'ente impositore non può ritenersi decaduto ai sensi dell'art. 1957 c.c. per fatto della banca finanziatrice. Il fideiussore, anche consumatore (e, quindi, parte “debole” del rapporto), è in ogni caso cointeressato rispetto al finanziamento che garantisce, per cui non si rivela distonico assoggettarlo all'azione di restituzione di una garanzia pubblica di cui ha, quantomeno indirettamente, beneficiato. Ad ogni modo, anche applicando tale disposizione, si ritiene che non si sia verificata la decadenza ivi prevista. Infatti, va detto che la parte che agisce non è il creditore originario nei cui confronti in tesi potrebbe sostenersi l'intervenuta decadenza. La è un garante e potrebbe essere ritenuta (a sua volta) decaduta solo laddove CP_2 avesse pagato a fronte di una richiesta tardiva, in applicazione del principio secondo cui in materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell'art. 1954 cod. civ. e con riferimento all'estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 cod. civ. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima;
pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 cod. civ., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori (Cass. 6649 del 09/05/2002). Tale principio, pur riguardando specificamente il regresso, risulta applicabile al diritto alla restituzione vantato da , come tratteggiato dalla Suprema Corte. CP_2
Nella specie, dopo aver revocato le linee di finanziamento nel luglio 2018, il creditore ha attivato la garanzia in data 6/12/2018, sicché non era ancora decorso il termine semestrale. Ne consegue che il garante pubblico non può considerarsi decaduto. La procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo è stata, in conclusione, incardinata correttamente, con conseguente rigetto delle domande proposte dalla sig.ra . Pt_1
Alla luce del contrasto esistente in ordine alla necessità di precostituire un titolo esecutivo per intraprendere la procedura, su cui la S.C. è intervenuta con pronunce esplicite in corso di causa, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante parte viene posta a carico della soccombente, anche con riferimento pagina 9 di 10 alla chiamata in causa, e si liquida, ex D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate dalla sig.ra ; Parte_2
- compensa per metà le spese di lite e condanna la stessa al pagamento in favore dell'AdER, della della e della PO s.r.l., della restante parte, che Parte_6 Controparte_3 liquida, per ciascuna, in € 7.299,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, oltre esborsi per chiamata in causa sostenuti dalla chiamante. Così deciso in Napoli, il 16/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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