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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6626 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 18/02/2025 tra
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
MATTIA PICCOLO e ALESSANDRO SPARACO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DEBORAH Controparte_1
CECCOLI presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/11/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 14/07/2008 in DD dal quale non erano nati figli, e di essersi separato con sentenza del 16/09/2021, ove era stato previsto l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento della moglie.
Rappresentava di svolgere l'attività di insegnante di francese, mentre la resistente lavorava
1 presso studi professionali. Rilevava di pagare le rate per un prestito contratto con la
“Santander”, nonché le spese di viaggio per raggiungere il posto di lavoro e quelle di gestione dell'autovettura. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nessun assegno divorzile in favore della moglie, non sussistendone i presupposti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 11/02/2025, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, precisava che la separazione era stata pronunciata con addebito a carico del marito in quanto condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Rappresentava, inoltre, di lavorare come educatrice per disabili con contratto a tempo determinato e di pagare un canone locatizio di € 270,00, mentre il ricorrente, quale insegnante, percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.600,00. Tanto premesso, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 18/02/2025, il Giudice rel., rilevata la tardività della costituzione della resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 16/09/2021, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
La domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile (nella misura pari a quella statuita in sede di separazione per il mantenimento, ovvero € 500,00 al mese) è inammissibile giacché tardiva.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DD (CE) il
14/07/2008 da , nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 102,
Parte II, Serie A, Anno 2008);
3) dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6626 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 18/02/2025 tra
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
MATTIA PICCOLO e ALESSANDRO SPARACO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DEBORAH Controparte_1
CECCOLI presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 18/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/11/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 14/07/2008 in DD dal quale non erano nati figli, e di essersi separato con sentenza del 16/09/2021, ove era stato previsto l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento della moglie.
Rappresentava di svolgere l'attività di insegnante di francese, mentre la resistente lavorava
1 presso studi professionali. Rilevava di pagare le rate per un prestito contratto con la
“Santander”, nonché le spese di viaggio per raggiungere il posto di lavoro e quelle di gestione dell'autovettura. Tanto premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nessun assegno divorzile in favore della moglie, non sussistendone i presupposti.
Con comparsa di risposta, depositata in data 11/02/2025, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di controparte, precisava che la separazione era stata pronunciata con addebito a carico del marito in quanto condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p.
Rappresentava, inoltre, di lavorare come educatrice per disabili con contratto a tempo determinato e di pagare un canone locatizio di € 270,00, mentre il ricorrente, quale insegnante, percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.600,00. Tanto premesso, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 18/02/2025, il Giudice rel., rilevata la tardività della costituzione della resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 16/09/2021, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
La domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile (nella misura pari a quella statuita in sede di separazione per il mantenimento, ovvero € 500,00 al mese) è inammissibile giacché tardiva.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in DD (CE) il
14/07/2008 da , nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_1
2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 102,
Parte II, Serie A, Anno 2008);
3) dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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