CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/02/2026, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1981/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PICOZZI OTTAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1267/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 12401450852 del 28 ottobre 2024, notificato l'8 novembre 2024, relativo alla TARI per gli anni 2021, 2022 e 2023, per l'importo di euro
463,95 a titolo di tassa ed euro 351,36 a titolo di sanzioni. Deduceva che l'immobile era rimasto disabitato per l'intero periodo 2021 – 2023 a causa di profondi lavori di ristrutturazione, iniziati il 31 dicembre 2021 e conclusi il 5 dicembre 2023; che l'intervento edilizio aveva richiesto un iter amministrativo complesso;
che, poiché l'immobile era sottoposto a tutela della Soprintendenza delle Belle Arti, si era verificato un allungamento dei tempi dei lavori di ristrutturazione;
che in assenza di abitabilità e utilizzo, la TARI non era dovuta;
che, quindi, l'accertamento era stato emesso in violazione della normativa applicabile, per cui era illegittimo. Chiedeva, previa sospensione degli effetti dell'atto, l'annullamento totale dell'avviso di accertamento.
Roma Capitale non si costituiva e rimaneva contumace.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Sul piano generale occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha ribadito che “se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cfr.Cass. n. 8627 del 28 marzo 2019 e Cass. n. 23228 del 2017; Cass. n. 21406 del 2012)”. In definitiva è il contribuente e non già l'amministrazione a dover provare la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento o della riduzione della TA.RI. in considerazione dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile. Nel caso di specie deve rilevarsi che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la dedotta inagibilità dell'immobile né l'affermato svolgimento di lavori di ristrutturazione che ne abbiano reso impossibile l'utilizzazione. Peraltro, lo stato di inagibilità dell'immobile di proprietà della contribuente non risulta mai essere stato comunicato dalla stessa all'amministrazione comunale. In proposito La Suprema Corte ha chiarito che, anche nei casi di oggettiva inutilizzabilità, rimane opportuna la presentazione della dichiarazione TARI al Comune.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese stante la contumacia del Comune di Roma.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese. Roma 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Ottavio Picozzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PICOZZI OTTAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1526/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450852 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1267/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 12401450852 del 28 ottobre 2024, notificato l'8 novembre 2024, relativo alla TARI per gli anni 2021, 2022 e 2023, per l'importo di euro
463,95 a titolo di tassa ed euro 351,36 a titolo di sanzioni. Deduceva che l'immobile era rimasto disabitato per l'intero periodo 2021 – 2023 a causa di profondi lavori di ristrutturazione, iniziati il 31 dicembre 2021 e conclusi il 5 dicembre 2023; che l'intervento edilizio aveva richiesto un iter amministrativo complesso;
che, poiché l'immobile era sottoposto a tutela della Soprintendenza delle Belle Arti, si era verificato un allungamento dei tempi dei lavori di ristrutturazione;
che in assenza di abitabilità e utilizzo, la TARI non era dovuta;
che, quindi, l'accertamento era stato emesso in violazione della normativa applicabile, per cui era illegittimo. Chiedeva, previa sospensione degli effetti dell'atto, l'annullamento totale dell'avviso di accertamento.
Roma Capitale non si costituiva e rimaneva contumace.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. Sul piano generale occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha ribadito che “se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuole fare valere una qualsiasi forma di esenzione o di agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (Cfr.Cass. n. 8627 del 28 marzo 2019 e Cass. n. 23228 del 2017; Cass. n. 21406 del 2012)”. In definitiva è il contribuente e non già l'amministrazione a dover provare la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento o della riduzione della TA.RI. in considerazione dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile. Nel caso di specie deve rilevarsi che, ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la dedotta inagibilità dell'immobile né l'affermato svolgimento di lavori di ristrutturazione che ne abbiano reso impossibile l'utilizzazione. Peraltro, lo stato di inagibilità dell'immobile di proprietà della contribuente non risulta mai essere stato comunicato dalla stessa all'amministrazione comunale. In proposito La Suprema Corte ha chiarito che, anche nei casi di oggettiva inutilizzabilità, rimane opportuna la presentazione della dichiarazione TARI al Comune.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese stante la contumacia del Comune di Roma.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese. Roma 28 gennaio 2026 Il Giudice monocratico Ottavio Picozzi