CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 638 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM RI Presidente
Dott. LA de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 638 / 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Francesconi, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Campello sul
Clitunno (PG), Via Dante Alighieri, 2
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Manuela Prudani, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo, 11
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 800/2023, Parte_2 emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data
19.10.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g.
1322/2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno biologico iure proprio dai medesimi avanzata avverso la convenuta Controparte_1
in ragione del decesso intrauterino del feto, asseritamente
[...] ascrivibile all'omessa tempestiva diagnosi di corionamniosite clinica, di pagina 1 di 15 ritardo di crescita fetale e di sofferenza placentare cronica a cura dei sanitari dell'Ospedale di Spoleto.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio, nonostante i
Consulenti nominati abbiano erroneamente assunto, quale parametro di valutazione della condotta dei sanitari, le linee guida relative ad una gravidanza fisiologica, benché la sofferenza placentare cronica ed il ridotto accrescimento fetale evidenziati dalla C.T.U. svolta in sede penale avrebbero imposto di parametrare l'operato dei sanitari alle linee guida in materia di gravidanza patologica;
2) dell'omessa valutazione dell'insufficienza placentare cronica e del ridotto accrescimento fetale quale concause della morte intrauterina del feto, unitamente alla corioanamniosite, e, conseguentemente, della responsabilità dell in Pt_3 ragione dell'omessa diagnosi delle suddette patologie fetali;
3) dell'erronea assunzione di testimonianza del dott. Testimone_1 nonostante sia incompatibile ex art. 246 c.p.c. in quanto ginecologo cui parte ricorrente ha imputato l'omessa diagnosi del ritardato accrescimento fetale e della corionamniosite che hanno cagionato il decesso del feto e, per converso, dell'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra la quale ha confermato che, in occasione della visita del Parte_4
05.04.2014, la Sig.ra effettivamente lamentava una condizione Parte_2 di malessere che avrebbe imposto ai sanitari di diagnosticare tempestivamente il ritardo di crescita del feto e la corionamniosite e conseguentemente di scongiurare il decesso intrauterino del feto;
4) della inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti ex art. 1218 c.c., potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore ed essendo esonerato della prova della negligenza del debitore e risultando a carico della struttura sanitaria l'onere della prova del diligente adempimento, altresì proponendo istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché istanza di rinnovazione della
C.T.U. medico-legale.
In data 25.03.2024 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed eccependo: la parziale tardività delle censure mosse alla C.T.U. in quanto difformi da quelle già avanzate nel giudizio di primo grado;
il corretto accertamento pagina 2 di 15 del carattere routinario della visita del 05.04.2014 e pertanto dell'omessa segnalazione di sintomi idonei a consentire una diagnosi clinica di corionamniosite e della conseguente corretta applicazione delle linee guida in materia di gravidanza fisiologica;
l'insussistenza di sintomi idonei a pervenire ad una diagnosi intrauterina del ritardo di crescita correlato agli infarti placentari in quanto la paziente si presentava come apiretica, non tachicardica, senza perdite genitali atipiche;
la piena ammissibilità ed attendibilità del teste, dott. ; la natura extracontrattuale Tes_1 della responsabilità invocata dagli attori;
altresì opponendosi all'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale nonché all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 15.01.2024 la Corte ha confermato il decreto di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata emesso inaudita altera parte in data 15.11.2023 e con ordinanza del 25.06.2024 la
Corte ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Con ordinanza del 02.10.2025 il Giudice istruttore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità delle censure svolte avverso la C.T.U. medico-legale avanzata da parte appellata.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del
2009, svolge ed esaurisce la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2020, n. 18657). I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, infatti, possono: a)- integrare eccezioni di nullità relative al suo procedimento, per cui sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito;
b)- costituire argomentazioni difensive sebbene non di carattere tecnico giuridico, per cui possono essere svolte anche nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi pagina 3 di 15 fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove (Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n. 20829). Le contestazioni alla C.T.U. medico-legale svolte dagli appellanti integrano, dunque, mere argomentazioni difensive che ben possono essere dedotte anche in sede di appello.
5. Il quarto motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente in ragione della preminenza logica delle doglianze mosse, è infondato e deve essere rigettato. Gli appellanti si dolgono dell'erronea inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti ex art. 1218 c.c., potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore ed essendo esonerato della prova della negligenza del debitore e risultando a carico della struttura sanitaria l'onere della prova del diligente adempimento.
Nondimeno, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato gli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c. - vertendosi in materia di contratto di spedalità con effetti protettivi per il terzo - e rigettato le domande risarcitorie avanzate dai ricorrenti in ragione della comprovata impossibilità di diagnosticare la corionamniosite, gli infarti placentari ed il ritardato accrescimento fetale che hanno condotto a decesso il feto durante l'epoca della gestazione e, segnatamente, in occasione della visita ginecologica programmata per il 05.04.2014.
In caso di responsabilità medica per erronea diagnosi concernente il feto, sussiste, infatti, il diritto al risarcimento non solo della madre ma anche del padre, nei cui confronti non si applica il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto che il contratto stipulato tra una gestante e una struttura sanitaria, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riversa per sua natura effetti protettivi a vantaggio non solo della gestante e del nato, ma anche del padre del concepito, il quale, in caso di inadempimento,
è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. III, 09/11/2021, n. 32657). Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno (Cassazione civile sez. III, 20/06/2024, n. 17113). pagina 4 di 15 Il contratto di spedalità intercorrente fra la struttura sanitaria e la gestante, in considerazione del peculiare rapporto giuridico dedotto in obbligazione, eccezionalmente costituisce un obbligo di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria con effetti protettivi nei confronti del nascituro (che potrà invocare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed il diritto al risarcimento del danno sofferto in conseguenza di errore medico durante il parto, ma non un cd. diritto a non nascere se non sano) nonché del padre (che, in deroga alla tradizionale qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari del paziente come extracontrattuale, potrà invocare la responsabilità contrattuale della stessa, sia per i danni sofferti dal figlio in conseguenza di malpractice medica e, conseguentemente, per la lesione del rapporto parentale con lo stesso, che per il danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui l'omessa diagnosi delle patologie fetali abbia condotto a decesso prematuro il feto, che per il danno biologico sofferto iure proprio, laddove la sofferenza patita in conseguenza delle lesioni ovvero del decesso del figlio imputabili alla medesima struttura sanitaria si sia tradotta in una lesione della propria integrità psico-fisica). Ferma, dunque, la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio e la conseguente applicabilità dei più favorevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, n. 18392). Poiché – per le ragioni che si diranno - all'esito del giudizio di primo grado è stata correttamente accertata l'impossibilità di diagnosticare la corionamniosite, in quanto subclinica, gli infarti placentari, in quanto evidenti alla sola analisi istopatologica della placenta, ed il ritardato accrescimento fetale, in quanto tardivo, non risulta, dunque, neppure provato il nesso di causalità materiale fra l'aggravamento delle patologie fetali, il decesso intrauterino del feto, e la condotta dei sanitari. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente escluso la responsabilità da inadempimento della struttura pagina 5 di 15 sanitaria e rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
6. Il primo, secondo e terzo motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono complessivamente infondati e devono essere rigettati. Pur dovendosi opportunamente ritenere l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del dott. , in quanto ginecologo che ha effettuato la visita di Tes_1 controllo del 05.04.2014 la cui condotta è stata assunta a fondamento delle istanze risarcitorie avanzate avverso la struttura sanitaria, titolare di un interesse proprio idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio -, il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente valutato il complessivo compendio probatorio, accertato che in data 05.04.2014 la Sig.ra si Pt_2 era recata presso l'Ospedale di Spoleto per eseguire una visita già programmata, che non presentava sintomi idonei a pervenire ad una diagnosi clinica di corionamniosite (quali febbre, leucocitosi materna, tachicardia materna, tachicardia fetale, tensione uterina e presenza di liquido amniotico maleodorante, come chiarito dai Consulenti nominati nel giudizio di primo grado e nel procedimento penale) né assenza di movimenti fetali e conseguentemente ritenuto l'insussistenza di una omissione diagnostica imputabile ai sanitari dell'Ospedale di Spoleto.
6.1 Gli attori hanno, infatti, fornito molteplici e discordanti versioni dei fatti. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori hanno allegato che in data 05.04.2014 la Sig.ra si era recata presso Pt_2
l'Ospedale di Spoleto per eseguire una visita già programmata e che, in tale occasione, aveva manifestato stato febbrile, dolori addominali e tachicardia. I medesimi attori hanno successivamente asserito che quella del 05.04.2014 non fosse una visita programmata e che fosse, al contrario, motivata dal malessere della gestante. Infine, in occasione dell'interrogatorio formale del 20.05.2021, gli attori hanno nuovamente riferito che quella del 05.04.2014 fosse una visita programmata e che, al momento della visita, la Sig.ra non solo avesse la febbre, ma non Pt_2 avvertisse neppure movimenti fetali già da quattro giorni prima della visita del 5 aprile – versione, peraltro, discordante con la cronistoria dei giorni successivi alla visita riferita dai medesimi attori, a mente dei quali la Sig.ra ha smesso di sentire movimenti fetali 48 ore dopo Pt_1 la visita del 05.04.2014 e, in ragione dell'assenza del marito, che si trovava a Roma per motivi di lavoro, si è recata presso l'Ospedale di pagina 6 di 15 Spoleto 24 ore dopo, a distanza di 72 ore dalla medesima visita. Del pari, per quanto concerne il giudizio penale, nelle dichiarazioni rese alla
Polizia Giudiziaria i Sig.ri e hanno riferito che quella Pt_2 Pt_1 del 05.04.2014 fosse una visita programmata, in occasione della quale la gestante aveva manifestato unicamente dolenzia uterina, nausea e mal di stomaco, mentre solo nella denuncia/querela i querelanti hanno asserito che la visita del 05.04.2014 fosse motivata dal malessere della Sig.ra . Pt_2
Ebbene, le allegazioni degli attori, a mente dei quali la visita del
05.04.2014 fosse motivata da febbre e tachicardia materna nonché da assenza di movimenti fetali, risultano smentite dalle risultanze istruttorie e, segnatamente, dalle medesime dichiarazioni rese dai Sig.ri Parte_1
e alla Polizia Giudiziaria nonché dalla dirimente Parte_2 testimonianza resa dalla teste di parte attrice, cognata Parte_4 della Sig.ra presente al momento della visita, la quale ha Parte_2 espressamente affermato che la Sig.ra avvertiva esclusivamente Pt_2 dolori alla pancia, mal di stomaco e nausea, mentre non erano presenti febbre né tachicardia materna, né ha in alcun modo menzionato la presunta assenza di movimenti fetali già al momento della visita – peraltro in ogni caso sconfessata dalle cartelle cliniche, comprovanti la vitalità del feto al momento della visita.
In particolare, il Sig. ha riferito alla Polizia Parte_1
Giudiziaria che la mattina del 05.04.2014 aveva accompagnato la moglie,
presso l'Ospedale di Spoleto per espletare una visita Parte_2 programmata compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso e che
“una volta tornata a casa, mi diceva di avere dei dolori alla Pt_2 pancia”, dando conto della previa programmazione della visita, omettendo qualsivoglia riferimento a febbre ovvero tachicardia materna, e riferendo, al contrario, la sola presenza di dolenzia uterina, peraltro asseritamente riferita dalla gestante solo una volta tornata a casa. Del pari, la Sig.ra ha riferito alla Polizia Giudiziaria: “a dire il vero quel Parte_2 giorno non mi sentivo molto bene: accusavo una stanchezza ed una debolezza soprattutto agli arti inferiori. Il venerdì avevo vomitato, ma detto episodio, non legato a dolori, non mi aveva particolarmente allarmata e, vista la visita fissata per l'indomani, mi ero ripromessa di parlarne con il medico che mi avrebbe visitata” con ciò confermando il carattere programmato della visita, riferendo la presenza di sola stanchezza agli arti inferiori e vomito, sintomi del tutto estranei rispetto a quelli pagina 7 di 15 idonei a consentire la diagnosi di corionamniosite, ed al contrario omettendo qualsivoglia riferimento ai sintomi allegati solo nel corso del giudizio di primo grado, quali febbre e tachicardia materna. A ben vedere, dunque, i Sig.ri e hanno entrambi omesso qualsivoglia Pt_2 Pt_1 riferimento ad un presunto stato febbrile ovvero alla tachicardia materna e, soprattutto, all'assenza di movimenti fetali – riferiti al contrario in sede di interrogatorio formale -, nonostante l'eclatanza di simili sintomi rende poco verosimile che, laddove effettivamente presenti, essi possano essere stati oggetto di mera dimenticanza.
Assume, dunque, rilievo dirimente, la testimonianza resa dalla teste di parte attrice, Sig.ra cognata della Sig.ra Parte_4 Parte_2 presente al momento della visita, la quale ha espressamente dichiarato:
“Arrivati al reparto abbiamo chiesto di perché spesso la Tes_1 visitava e aveva confidenza, abbiamo aspettato e abbiamo detto Tes_1 all'ostetrica che la avvertiva dolori all'utero, alla pancia;
io Pt_2 pensavo fossero contrazioni perché al termine della gravidanza. Io parlavo con l'ostetrica perché la non parlava italiano, quello che lei mi Pt_2 diceva io riferivo. Io riferii all'ostetrica solo di questo sintomo non ce ne erano altri. Febbre mi sembra non ne aveva, mi sembra avesse anche mal di stomaco e nausea. Da quanto ricordo io non aveva tachicardia”. La medesima teste di parte attrice ha, dunque, riferito la sussistenza della sola dolenzia uterina, quale possibile sintomo di corionamniosite, nonché di mal di stomaco e nausea, quali sintomi del tutto aspecifici, e, al contrario, ha negato la sussistenza di febbre e tachicardia materna ovvero di ulteriori sintomi. La teste ha, infine, omesso qualsivoglia riferimento alla riferita assenza di movimenti fetali. Pertanto, anche all'esito della dovuta espunzione delle dichiarazioni rese dal teste, incompatibile, dott.
, le complessive risultanze istruttorie consentono di ritenere che Tes_1 la visita del 05.04.2014 fosse programmata e che, in ogni caso, in occasione di tale visita la gestante abbia lamentato unicamente nausea e mal di stomaco - sintomi del tutto aspecifici ai fini della diagnosi di corionamniosite - e dolenzia uterina, che, singolarmente considerata, non consentiva la diagnosi di corionamniosite. Correttamente, dunque, il
Giudice di prime cure ha accertato che la visita del 05.04.2014 avesse carattere di visita routinaria, in quanto previamente programmata, e che, in tale occasione, la gestante non ha manifestato sintomi idonei a consentire una diagnosi di corionamniosite, conseguentemente escludendo pagina 8 di 15 l'inadempimento della prestazione sanitaria a cura dei sanitari preposti presso l . Pt_3
6.2 Altresì, correttamente il Giudice di prime cure ha aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado - composto dalla dott.ssa
[...]
medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Per_1 dott. medico specialista in Ginecologia e Ostetricia - Persona_2 sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti. Peraltro, le conclusioni rassegnate dai
Consulenti nominati non sono state oggetto di alcuna contestazione a cura del Consulente tecnico di parte attrice, dott. e Persona_3 risultano, al contrario, pienamente corroborate dalle concordi risultanze della Consulenza tecnica medico-legale svolta su incarico del Pubblico
Ministero nel procedimento penale n.r.g. 155/2015. La consulenza tecnica medico-legale espletata su incarico del Pubblico Ministero costituisce, infatti, prova documentale atipica liberamente valutabile dal Giudice unitamente al complessivo compendio probatorio, ai sensi dell'art. 116
c.p.c., nonché in forza del principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n.
7086). I Consulenti tecnici del Pubblico Ministero, inoltre, pur nominati dall'organo dell'accusa, compartecipano del diritto/dovere di ricercare anche fonti a favore dell'indagato incombente sul P.M. ai sensi dell'art. 358 c.p.p. e, sono, dunque, soggetti ad un obbligo di ricerca della verità
(Cass. Pen., sez. III, sent. n. 16458/2020). Le loro valutazioni, pertanto, ben possono essere utilizzate in sede civile, ferma la facoltà del giudice civile di utilizzare prove raccolte nel giudizio penale quali elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 12164/2021). Nel caso di specie, la perizia medico-legale redatta su incarico del P.M. dai Consulenti, dott.ssa e Persona_4 dott.ssa è stata correttamente valutata dal Persona_5
Giudice di prime cure quale elemento indiziario, grave e preciso, idoneo a corroborare le concordi risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio. Del pari, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che la perizia è stata sottoposta al contraddittorio delle pagina 9 di 15 parti, in quanto allegata dalla convenuta nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2) c.p.c. La perizia descrive, inoltre, dettagliatamente ed esaustivamente gli esiti dell'esame anatomo-patologico del feto e della placenta nonché il compendio istruttorio analizzato, con ciò consentendo alle parti ogni e più ampio contraddittorio. Né, infine, il differente criterio di accertamento della responsabilità dei sanitari nel giudizio penale, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, inficia la validità delle conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M. nel singolo caso di specie, pur improntandosi il giudizio civile al differente criterio del “più probabile che non”. Ciò in quanto, i CC.TT.P.M. non si sono limitati ad escludere la responsabilità dei sanitari preposti in quanto non provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma hanno dettagliatamente evidenziato l'insussistenza di elementi clinici tali da consentire una diagnosi delle patologie fetali durante la gravidanza ed escluso l'imputabilità di qualsivoglia condotta negligente in capo ai sanitari preposti presso la struttura sanitaria.
6.3 Tanto premesso, i Consulenti nominati nel primo grado di giudizio hanno correttamente evidenziato che “Per quanto attiene la storia clinica, dall'esame documentale risulta, in sintesi, la Sig.ra dopo Parte_2 una gravidanza insorta con tecnica di procreazione medicalmente assistita e normodecorsa, il 5 aprile 2014, a 38 settimane + 4 giorni di gestazione, effettuava una visita di controllo già programmata presso la S.C. di
Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale di Spoleto. In quell'occasione veniva rilevata la pressione arteriosa ed il peso corporeo;
veniva, inoltre, effettuata visita ostetrica ed ecografia con reperti di normalità.
In data 8 aprile 2014 la Sig.ra afferiva di nuovo all'Ospedale di Pt_2
Spoleto dove, nel corso di un esame cardiotocografico, non veniva rilevato il battito cardiaco fetale. Di seguito la paziente era ricoverata presso la
S.C. di Ginecologia ed Ostetricia del medesimo nosocomio con diagnosi di morte endouterina fetale. Si procedeva, pertanto, all'induzione medica del travaglio di parto con espulsione di un feto morto di sesso maschile. La paziente era sottoposta a trachelorrafia e colporrafia in narcosi per emorragia nel post-partum da lacerazione, venendo dimessa in data 12 aprile
2014 con prescrizione di terapia marziale ed uterotonica, controllo specialistico ginecologico a distanza di 40-45 giorni ed esame emocromocitometrico a distanza di 15 giorni”. Con riguardo alle cause del decesso del feto, i Consulenti nominati hanno segnalato che “l'esame pagina 10 di 15 autoptico del feto della Sig.ra non mostra alcuna patologia in atto Pt_2 se non un lieve ritardo di crescita tardivo del tutto ininfluente al caso in esame” mentre “l'esame istologico della placenta mostra […] infarti placentari. Microcalcificazioni. Corioamniosite focale”.
I CC.TT.UU. hanno poi evidenziato che “la causa della morte endouterina fetale è identificabile in una infezione delle membrane amniotiche in feto con iniziale ritardo di crescita di tipo tardivo, come emerge dall'esame istologico ed autoptico su feto”, hanno osservato che “diversamente da quanto dichiarato nell'ambito del procedimento penale, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica la Sig.ra riferisce che il 5 aprile Pt_2
2014 si recava presso l'Ospedale di Spoleto per febbre e riduzione della percezione dei movimenti fetali ma ciò non trova riscontro documentale nel referto della visita effettuata (“05.04.14: 38+4 P.A. 110/70 peso: 85
Reperto ost: CU post cons CEFALICA)” e che, pertanto, “non vi è alcun riscontro della sintomatologia descritta [nel ricorso ex art. 702 bis
c.p.c.] nella documentazione sanitaria esaminata”. I Consulenti hanno, dunque, concluso che “La prestazione sanitaria fornita in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2014 risulta corretta: oltre al controllo del peso e dei valori della pressione arteriosa, è stata eseguita una visita ostetrica ed è stato rilevato il battito cardiaco fetale.
Altrettanto adeguati e tempestivi i trattamenti posti in essere dai sanitari che ebbero in cura la paziente durante il ricovero del 8-12 aprile
2014” e che “non è possibile individuare profili di responsabilità nel comportamento dei sanitari dell'Ospedale di Spoleto che ebbero in cura la
Sig.ra nel corso della sua gravidanza;
i sanitari si sono attenuti Pt_2 alle buone pratiche clinico-assistenziali previste per una gravidanza con decorso fisiologico come quella della Sig.ra che non presentava Pt_2 specificità che richiedevano di discostarsi dalle stesse”.
In risposta alle osservazioni del procuratore di parte attrice circa l'omessa specificazione degli elementi idonei a qualificare la corionamniosite come subclinica e, non già, come clinica, nonché circa l'asserita omessa diagnosi di ridotto accrescimento fetale alla visita del
05.04.2014, i Consulenti hanno esaustivamente ribadito che “la causa della morte endouterina fetale è identificabile, come documentato dall'esame istologico della placenta, in una corionamniosite subclinica/istologica e non in una corionamnsiosite clinica, poiché quest'ultima prevede la presenza di: febbre materna;
tachicardia materna e/o fetale;
leucocitosi pagina 11 di 15 materna; tensione e dolenzia uterina;
liquido amniotico maleodorante o purulento” mentre “nessuno di questi sintomi, se non la dolenzia uterina – peraltro comune a termine di gravidanza e, di per sé, non diagnostica di corionamniosite clinica – era presente alla visita del 05.04.2014”; che la
“sola dolenzia uterina a termine di gravidanza non era meritevole di ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti”; che “il ridotto accrescimento fetale non poteva essere diagnosticato nel corso di una visita di controllo all'ultimo mese di una gravidanza normodecorsa perché, in questi casi, non
è previsto il rilievo della biometria fetale in assenza di anomalie specifiche”. I Consulenti hanno, dunque, correttamente concluso che “La prestazione sanitaria fornita in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2014 risulta corretta e l'operato dei sanitari conforme alle linee guida dell'epoca nonché alle buone pratiche clinico-assistenziali: oltre al controllo del peso e dei valori della pressione arteriosa della gestante, è stata eseguita una visita ostetrica ed è stato rilevato il battito cardiaco fetale”.
6.4 I Consulenti nominati nel procedimento penale hanno, altresì, concordemente osservato che “il feto aveva una forma di iniziale ritardo di crescita come documentato dal peso alla nascita del feto (2300 grammi) e da quello della placenta (360 gr) che presentava un'inserzione eccentrica del funicolo e segni istologici di infarti (A termine di gravidanza il peso fetale considerato normale è quello incluso tra 2500 e 4000 grammi). In sintesi, si è trattato di una morte in utero intervenuta a termine di gravidanza a causa di un'infezione delle membrane amniotiche su un feto con iniziale ritardo di crescita intrauterino di tipo tardivo, peraltro ben giustificato dalla sofferenza cronica della placenta, come risulta dalla rilettura dei preparati istopatologici da cui emerge la presenza di infarti multipli pregressi e sub-recenti“. A tale riguardo i Consulenti del P.M. hanno esaustivamente spiegato che “La corionamniosite […] è classificata in clinica e subclinica (o istologica): la prima è definibile come una vera e propria sindrome, sostenuta da alterazioni di tipo semeiologico, ematochimico, istopatologico e microbiologico;
la forma istologica non presenta sintomi clinici ma si manifesta con travaglio spontaneo, rottura prematura pretermine delle membrane, morte in utero e si riscontra solo successivamente con l'esame istologico degli annessi fetali. […] La corioamniotite clinica è caratterizzata da febbre (>38°), leucocitosi materna (GB> 15,000 cell/mm), tachicardia materna (FC > 100 bpm), pagina 12 di 15 tachicardia fetale (> 100 bpm), tensione uterina e presenza di liquido amniotico maleodorante. La corioamniotite subclinica o istologica è asintomatica e la diagnosi viene effettuata esclusivamente mediante l'esame istologico” mentre “Il ritardo di crescita intrauterino è il rilievo di un peso fetale stimato o di una circonferenza addominale inferiore al 10° percentile per l'epoca gestazionale dopo una corretta datazione della gravidanza al primo trimestre. Si distinguono due forme di cui una precoce diagnosticata nel corso del II trimestre di gravidanza, più frequentemente legata a motivazioni genetiche o cromosomiche o comunque malformative, ed una forma tardiva del III trimestre di gravidanza, che è molto più difficile da diagnosticare anche perché spesso insorge dopo l'esecuzione dell'ecografia del III trimestre”. Tanto premesso, con riguardo all'omessa diagnosi dell'iniziale ritardo di crescita ad insorgenza tardiva, i
CC.TT.P.M. hanno osservato che “nel caso della Sig.ra l'ecografia Pt_2 del III trimestre mostrava una crescita regolare come evidenziato dalla misurazione della circonferenza addominale (253,4 mm) valore perfettamente nella norma per quell'epoca gestazionale” di talché “È ipotizzabile che il ritardo di crescita iniziale si sia sviluppato nelle ultime settimane di gravidanza”. Con riguardo all'omessa diagnosi di corionamniosite, i
CC.TT.P.M. hanno osservato che “la visita a cui si è sottoposta in data
05.04. quando si trovava alla 38° settimana + 3 giorni di gravidanza era una visita già programmata e, stante il racconto fornito dalla signora e dal marito, segni aspecifici di malessere sono insorti solo successivamente
a tale visita. Per motivazioni contingenti non si sono recati subito in ospedale per gli approfondimenti diagnostici, la sig.ra non si è Pt_2 potuta recare in ospedale neppure il lunedì 7, dopo 48 ore dalla visita, quando non ha percepito i movimenti fetali nella maniera solita, lo ha potuto fare solo dopo 72 ore dalla visita precedente e in quell'occasione è stata diagnosticata la morte in utero. Sulla circostanza per cui alla data del 5 aprile non sia stata effettuata la registrazione della frequenza cardiaca fetale, tracciato cardiotocografico, si deve ricordare che in assenza di specifiche indicazioni, il controllo della gravidanza a termine comincia a 41 settimane. La Sig.ra in data 5 aprile 2014 si trovava Pt_2
a 38 settimane + 4 giorni e, solo se avesse riportato nel corso di quella visita che la percezione dei movimenti fetali era ridotta o assente, vi sarebbe stata l'indicazione ad eseguire un tracciato cardiotocografico, fattispecie che non sembra essersi verificata nel caso di specie”. I pagina 13 di 15 CC.TT.P.M. hanno, dunque, correttamente concluso che “la causa della morte del feto della Sig.ra diagnosticata in data 08.04.2014, come Parte_2 emerge dall'esame istologico e autoptico sul feto, è stata una infezione delle membrane amniotiche ci si è associato anche, quale concausa, una forma iniziale di ritardo di crescita intrauterino come documentato istologicamente dalle alterazioni placentari indicative di una insufficienza placentare cronica. Non si ravvedono profili di responsabilità da parte dei sanitari che hanno avuto in cura la Sig.ra
”. Pt_2
6.5 Premessa, dunque, l'accertata impossibilità di pervenire ad una diagnosi di corionamniosite (non sussistendo i segni clinici della stessa), ovvero di infarti placentari multipli (in quanto emergenti esclusivamente all'analisi anatomo-patologica della placenta), ovvero di ridotto accrescimento fetale (in quanto insorto tardivamente) già durante l'epoca della gestazione e, segnatamente, durante la visita programmata ed eseguita in data 05.04.2014 e la conseguente insussistenza di segni clinici che consentissero ai sanitari di classificare la gravidanza come patologica e, non già, come fisiologica, correttamente i Consulenti nominati hanno valutato la condotta dei sanitari assumendo quale parametro di riferimento le linee guida e le buone pratiche assistenziali in materia di gravidanza fisiologica. Il giudizio di responsabilità dev'essere, infatti, debitamente condotto in prospettiva ex ante e, non già, ex post, non potendosi certamente parametrare la diligenza adottata dal debitore nell'adempimento della prestazione sanitaria a circostanze non conosciute e non conoscibili al momento dell'adempimento. Ne consegue il rigetto del primo, secondo e terzo motivo d'impugnazione.
7. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
8. La peculiare natura delle questioni, la necessità di espungere dall'apparato motivazione della sentenza di primo grado la testimonianza resa dal dott. in quanto teste incompatibile ex art. 246 c.p.c. e Tes_1 di integrare il ragionamento compiuto dal Giudice di prime cure giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 14 di 15 1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 800/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 19.10.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1322/2019;
2. Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di e Parte_1
. Parte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA de LI IM RI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IM RI Presidente
Dott. LA de LI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 638 / 2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Francesconi, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del procuratore, in Campello sul
Clitunno (PG), Via Dante Alighieri, 2
APPELLANTI
Contro
(P. IVA , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Manuela Prudani, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo, 11
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 800/2023, Parte_2 emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data
19.10.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g.
1322/2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno biologico iure proprio dai medesimi avanzata avverso la convenuta Controparte_1
in ragione del decesso intrauterino del feto, asseritamente
[...] ascrivibile all'omessa tempestiva diagnosi di corionamniosite clinica, di pagina 1 di 15 ritardo di crescita fetale e di sofferenza placentare cronica a cura dei sanitari dell'Ospedale di Spoleto.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio, nonostante i
Consulenti nominati abbiano erroneamente assunto, quale parametro di valutazione della condotta dei sanitari, le linee guida relative ad una gravidanza fisiologica, benché la sofferenza placentare cronica ed il ridotto accrescimento fetale evidenziati dalla C.T.U. svolta in sede penale avrebbero imposto di parametrare l'operato dei sanitari alle linee guida in materia di gravidanza patologica;
2) dell'omessa valutazione dell'insufficienza placentare cronica e del ridotto accrescimento fetale quale concause della morte intrauterina del feto, unitamente alla corioanamniosite, e, conseguentemente, della responsabilità dell in Pt_3 ragione dell'omessa diagnosi delle suddette patologie fetali;
3) dell'erronea assunzione di testimonianza del dott. Testimone_1 nonostante sia incompatibile ex art. 246 c.p.c. in quanto ginecologo cui parte ricorrente ha imputato l'omessa diagnosi del ritardato accrescimento fetale e della corionamniosite che hanno cagionato il decesso del feto e, per converso, dell'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra la quale ha confermato che, in occasione della visita del Parte_4
05.04.2014, la Sig.ra effettivamente lamentava una condizione Parte_2 di malessere che avrebbe imposto ai sanitari di diagnosticare tempestivamente il ritardo di crescita del feto e la corionamniosite e conseguentemente di scongiurare il decesso intrauterino del feto;
4) della inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti ex art. 1218 c.c., potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore ed essendo esonerato della prova della negligenza del debitore e risultando a carico della struttura sanitaria l'onere della prova del diligente adempimento, altresì proponendo istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata nonché istanza di rinnovazione della
C.T.U. medico-legale.
In data 25.03.2024 si è costituita l'appellata, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed eccependo: la parziale tardività delle censure mosse alla C.T.U. in quanto difformi da quelle già avanzate nel giudizio di primo grado;
il corretto accertamento pagina 2 di 15 del carattere routinario della visita del 05.04.2014 e pertanto dell'omessa segnalazione di sintomi idonei a consentire una diagnosi clinica di corionamniosite e della conseguente corretta applicazione delle linee guida in materia di gravidanza fisiologica;
l'insussistenza di sintomi idonei a pervenire ad una diagnosi intrauterina del ritardo di crescita correlato agli infarti placentari in quanto la paziente si presentava come apiretica, non tachicardica, senza perdite genitali atipiche;
la piena ammissibilità ed attendibilità del teste, dott. ; la natura extracontrattuale Tes_1 della responsabilità invocata dagli attori;
altresì opponendosi all'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale nonché all'istanza inibitoria.
3. Con ordinanza del 15.01.2024 la Corte ha confermato il decreto di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata emesso inaudita altera parte in data 15.11.2023 e con ordinanza del 25.06.2024 la
Corte ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Con ordinanza del 02.10.2025 il Giudice istruttore ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità delle censure svolte avverso la C.T.U. medico-legale avanzata da parte appellata.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del
2009, svolge ed esaurisce la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2020, n. 18657). I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, infatti, possono: a)- integrare eccezioni di nullità relative al suo procedimento, per cui sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito;
b)- costituire argomentazioni difensive sebbene non di carattere tecnico giuridico, per cui possono essere svolte anche nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi pagina 3 di 15 fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove (Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n. 20829). Le contestazioni alla C.T.U. medico-legale svolte dagli appellanti integrano, dunque, mere argomentazioni difensive che ben possono essere dedotte anche in sede di appello.
5. Il quarto motivo d'impugnazione deve essere trattato preliminarmente in ragione della preminenza logica delle doglianze mosse, è infondato e deve essere rigettato. Gli appellanti si dolgono dell'erronea inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti ex art. 1218 c.c., potendo il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore ed essendo esonerato della prova della negligenza del debitore e risultando a carico della struttura sanitaria l'onere della prova del diligente adempimento.
Nondimeno, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato gli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c. - vertendosi in materia di contratto di spedalità con effetti protettivi per il terzo - e rigettato le domande risarcitorie avanzate dai ricorrenti in ragione della comprovata impossibilità di diagnosticare la corionamniosite, gli infarti placentari ed il ritardato accrescimento fetale che hanno condotto a decesso il feto durante l'epoca della gestazione e, segnatamente, in occasione della visita ginecologica programmata per il 05.04.2014.
In caso di responsabilità medica per erronea diagnosi concernente il feto, sussiste, infatti, il diritto al risarcimento non solo della madre ma anche del padre, nei cui confronti non si applica il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto che il contratto stipulato tra una gestante e una struttura sanitaria, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riversa per sua natura effetti protettivi a vantaggio non solo della gestante e del nato, ma anche del padre del concepito, il quale, in caso di inadempimento,
è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. III, 09/11/2021, n. 32657). Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno (Cassazione civile sez. III, 20/06/2024, n. 17113). pagina 4 di 15 Il contratto di spedalità intercorrente fra la struttura sanitaria e la gestante, in considerazione del peculiare rapporto giuridico dedotto in obbligazione, eccezionalmente costituisce un obbligo di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria con effetti protettivi nei confronti del nascituro (che potrà invocare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed il diritto al risarcimento del danno sofferto in conseguenza di errore medico durante il parto, ma non un cd. diritto a non nascere se non sano) nonché del padre (che, in deroga alla tradizionale qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti dei familiari del paziente come extracontrattuale, potrà invocare la responsabilità contrattuale della stessa, sia per i danni sofferti dal figlio in conseguenza di malpractice medica e, conseguentemente, per la lesione del rapporto parentale con lo stesso, che per il danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui l'omessa diagnosi delle patologie fetali abbia condotto a decesso prematuro il feto, che per il danno biologico sofferto iure proprio, laddove la sofferenza patita in conseguenza delle lesioni ovvero del decesso del figlio imputabili alla medesima struttura sanitaria si sia tradotta in una lesione della propria integrità psico-fisica). Ferma, dunque, la natura contrattuale della responsabilità dedotta in giudizio e la conseguente applicabilità dei più favorevoli oneri probatori di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. III, 26/07/2017, n. 18392). Poiché – per le ragioni che si diranno - all'esito del giudizio di primo grado è stata correttamente accertata l'impossibilità di diagnosticare la corionamniosite, in quanto subclinica, gli infarti placentari, in quanto evidenti alla sola analisi istopatologica della placenta, ed il ritardato accrescimento fetale, in quanto tardivo, non risulta, dunque, neppure provato il nesso di causalità materiale fra l'aggravamento delle patologie fetali, il decesso intrauterino del feto, e la condotta dei sanitari. Il Giudice di prime cure ha, dunque, correttamente escluso la responsabilità da inadempimento della struttura pagina 5 di 15 sanitaria e rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.
6. Il primo, secondo e terzo motivo d'impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della continuità logica delle doglianze mosse, sono complessivamente infondati e devono essere rigettati. Pur dovendosi opportunamente ritenere l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del dott. , in quanto ginecologo che ha effettuato la visita di Tes_1 controllo del 05.04.2014 la cui condotta è stata assunta a fondamento delle istanze risarcitorie avanzate avverso la struttura sanitaria, titolare di un interesse proprio idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio -, il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente valutato il complessivo compendio probatorio, accertato che in data 05.04.2014 la Sig.ra si Pt_2 era recata presso l'Ospedale di Spoleto per eseguire una visita già programmata, che non presentava sintomi idonei a pervenire ad una diagnosi clinica di corionamniosite (quali febbre, leucocitosi materna, tachicardia materna, tachicardia fetale, tensione uterina e presenza di liquido amniotico maleodorante, come chiarito dai Consulenti nominati nel giudizio di primo grado e nel procedimento penale) né assenza di movimenti fetali e conseguentemente ritenuto l'insussistenza di una omissione diagnostica imputabile ai sanitari dell'Ospedale di Spoleto.
6.1 Gli attori hanno, infatti, fornito molteplici e discordanti versioni dei fatti. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori hanno allegato che in data 05.04.2014 la Sig.ra si era recata presso Pt_2
l'Ospedale di Spoleto per eseguire una visita già programmata e che, in tale occasione, aveva manifestato stato febbrile, dolori addominali e tachicardia. I medesimi attori hanno successivamente asserito che quella del 05.04.2014 non fosse una visita programmata e che fosse, al contrario, motivata dal malessere della gestante. Infine, in occasione dell'interrogatorio formale del 20.05.2021, gli attori hanno nuovamente riferito che quella del 05.04.2014 fosse una visita programmata e che, al momento della visita, la Sig.ra non solo avesse la febbre, ma non Pt_2 avvertisse neppure movimenti fetali già da quattro giorni prima della visita del 5 aprile – versione, peraltro, discordante con la cronistoria dei giorni successivi alla visita riferita dai medesimi attori, a mente dei quali la Sig.ra ha smesso di sentire movimenti fetali 48 ore dopo Pt_1 la visita del 05.04.2014 e, in ragione dell'assenza del marito, che si trovava a Roma per motivi di lavoro, si è recata presso l'Ospedale di pagina 6 di 15 Spoleto 24 ore dopo, a distanza di 72 ore dalla medesima visita. Del pari, per quanto concerne il giudizio penale, nelle dichiarazioni rese alla
Polizia Giudiziaria i Sig.ri e hanno riferito che quella Pt_2 Pt_1 del 05.04.2014 fosse una visita programmata, in occasione della quale la gestante aveva manifestato unicamente dolenzia uterina, nausea e mal di stomaco, mentre solo nella denuncia/querela i querelanti hanno asserito che la visita del 05.04.2014 fosse motivata dal malessere della Sig.ra . Pt_2
Ebbene, le allegazioni degli attori, a mente dei quali la visita del
05.04.2014 fosse motivata da febbre e tachicardia materna nonché da assenza di movimenti fetali, risultano smentite dalle risultanze istruttorie e, segnatamente, dalle medesime dichiarazioni rese dai Sig.ri Parte_1
e alla Polizia Giudiziaria nonché dalla dirimente Parte_2 testimonianza resa dalla teste di parte attrice, cognata Parte_4 della Sig.ra presente al momento della visita, la quale ha Parte_2 espressamente affermato che la Sig.ra avvertiva esclusivamente Pt_2 dolori alla pancia, mal di stomaco e nausea, mentre non erano presenti febbre né tachicardia materna, né ha in alcun modo menzionato la presunta assenza di movimenti fetali già al momento della visita – peraltro in ogni caso sconfessata dalle cartelle cliniche, comprovanti la vitalità del feto al momento della visita.
In particolare, il Sig. ha riferito alla Polizia Parte_1
Giudiziaria che la mattina del 05.04.2014 aveva accompagnato la moglie,
presso l'Ospedale di Spoleto per espletare una visita Parte_2 programmata compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso e che
“una volta tornata a casa, mi diceva di avere dei dolori alla Pt_2 pancia”, dando conto della previa programmazione della visita, omettendo qualsivoglia riferimento a febbre ovvero tachicardia materna, e riferendo, al contrario, la sola presenza di dolenzia uterina, peraltro asseritamente riferita dalla gestante solo una volta tornata a casa. Del pari, la Sig.ra ha riferito alla Polizia Giudiziaria: “a dire il vero quel Parte_2 giorno non mi sentivo molto bene: accusavo una stanchezza ed una debolezza soprattutto agli arti inferiori. Il venerdì avevo vomitato, ma detto episodio, non legato a dolori, non mi aveva particolarmente allarmata e, vista la visita fissata per l'indomani, mi ero ripromessa di parlarne con il medico che mi avrebbe visitata” con ciò confermando il carattere programmato della visita, riferendo la presenza di sola stanchezza agli arti inferiori e vomito, sintomi del tutto estranei rispetto a quelli pagina 7 di 15 idonei a consentire la diagnosi di corionamniosite, ed al contrario omettendo qualsivoglia riferimento ai sintomi allegati solo nel corso del giudizio di primo grado, quali febbre e tachicardia materna. A ben vedere, dunque, i Sig.ri e hanno entrambi omesso qualsivoglia Pt_2 Pt_1 riferimento ad un presunto stato febbrile ovvero alla tachicardia materna e, soprattutto, all'assenza di movimenti fetali – riferiti al contrario in sede di interrogatorio formale -, nonostante l'eclatanza di simili sintomi rende poco verosimile che, laddove effettivamente presenti, essi possano essere stati oggetto di mera dimenticanza.
Assume, dunque, rilievo dirimente, la testimonianza resa dalla teste di parte attrice, Sig.ra cognata della Sig.ra Parte_4 Parte_2 presente al momento della visita, la quale ha espressamente dichiarato:
“Arrivati al reparto abbiamo chiesto di perché spesso la Tes_1 visitava e aveva confidenza, abbiamo aspettato e abbiamo detto Tes_1 all'ostetrica che la avvertiva dolori all'utero, alla pancia;
io Pt_2 pensavo fossero contrazioni perché al termine della gravidanza. Io parlavo con l'ostetrica perché la non parlava italiano, quello che lei mi Pt_2 diceva io riferivo. Io riferii all'ostetrica solo di questo sintomo non ce ne erano altri. Febbre mi sembra non ne aveva, mi sembra avesse anche mal di stomaco e nausea. Da quanto ricordo io non aveva tachicardia”. La medesima teste di parte attrice ha, dunque, riferito la sussistenza della sola dolenzia uterina, quale possibile sintomo di corionamniosite, nonché di mal di stomaco e nausea, quali sintomi del tutto aspecifici, e, al contrario, ha negato la sussistenza di febbre e tachicardia materna ovvero di ulteriori sintomi. La teste ha, infine, omesso qualsivoglia riferimento alla riferita assenza di movimenti fetali. Pertanto, anche all'esito della dovuta espunzione delle dichiarazioni rese dal teste, incompatibile, dott.
, le complessive risultanze istruttorie consentono di ritenere che Tes_1 la visita del 05.04.2014 fosse programmata e che, in ogni caso, in occasione di tale visita la gestante abbia lamentato unicamente nausea e mal di stomaco - sintomi del tutto aspecifici ai fini della diagnosi di corionamniosite - e dolenzia uterina, che, singolarmente considerata, non consentiva la diagnosi di corionamniosite. Correttamente, dunque, il
Giudice di prime cure ha accertato che la visita del 05.04.2014 avesse carattere di visita routinaria, in quanto previamente programmata, e che, in tale occasione, la gestante non ha manifestato sintomi idonei a consentire una diagnosi di corionamniosite, conseguentemente escludendo pagina 8 di 15 l'inadempimento della prestazione sanitaria a cura dei sanitari preposti presso l . Pt_3
6.2 Altresì, correttamente il Giudice di prime cure ha aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio di primo grado - composto dalla dott.ssa
[...]
medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Per_1 dott. medico specialista in Ginecologia e Ostetricia - Persona_2 sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti. Peraltro, le conclusioni rassegnate dai
Consulenti nominati non sono state oggetto di alcuna contestazione a cura del Consulente tecnico di parte attrice, dott. e Persona_3 risultano, al contrario, pienamente corroborate dalle concordi risultanze della Consulenza tecnica medico-legale svolta su incarico del Pubblico
Ministero nel procedimento penale n.r.g. 155/2015. La consulenza tecnica medico-legale espletata su incarico del Pubblico Ministero costituisce, infatti, prova documentale atipica liberamente valutabile dal Giudice unitamente al complessivo compendio probatorio, ai sensi dell'art. 116
c.p.c., nonché in forza del principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n.
7086). I Consulenti tecnici del Pubblico Ministero, inoltre, pur nominati dall'organo dell'accusa, compartecipano del diritto/dovere di ricercare anche fonti a favore dell'indagato incombente sul P.M. ai sensi dell'art. 358 c.p.p. e, sono, dunque, soggetti ad un obbligo di ricerca della verità
(Cass. Pen., sez. III, sent. n. 16458/2020). Le loro valutazioni, pertanto, ben possono essere utilizzate in sede civile, ferma la facoltà del giudice civile di utilizzare prove raccolte nel giudizio penale quali elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (ex multis, Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 12164/2021). Nel caso di specie, la perizia medico-legale redatta su incarico del P.M. dai Consulenti, dott.ssa e Persona_4 dott.ssa è stata correttamente valutata dal Persona_5
Giudice di prime cure quale elemento indiziario, grave e preciso, idoneo a corroborare le concordi risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel primo grado di giudizio. Del pari, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che la perizia è stata sottoposta al contraddittorio delle pagina 9 di 15 parti, in quanto allegata dalla convenuta nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 2) c.p.c. La perizia descrive, inoltre, dettagliatamente ed esaustivamente gli esiti dell'esame anatomo-patologico del feto e della placenta nonché il compendio istruttorio analizzato, con ciò consentendo alle parti ogni e più ampio contraddittorio. Né, infine, il differente criterio di accertamento della responsabilità dei sanitari nel giudizio penale, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, inficia la validità delle conclusioni rassegnate dai CC.TT.P.M. nel singolo caso di specie, pur improntandosi il giudizio civile al differente criterio del “più probabile che non”. Ciò in quanto, i CC.TT.P.M. non si sono limitati ad escludere la responsabilità dei sanitari preposti in quanto non provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ma hanno dettagliatamente evidenziato l'insussistenza di elementi clinici tali da consentire una diagnosi delle patologie fetali durante la gravidanza ed escluso l'imputabilità di qualsivoglia condotta negligente in capo ai sanitari preposti presso la struttura sanitaria.
6.3 Tanto premesso, i Consulenti nominati nel primo grado di giudizio hanno correttamente evidenziato che “Per quanto attiene la storia clinica, dall'esame documentale risulta, in sintesi, la Sig.ra dopo Parte_2 una gravidanza insorta con tecnica di procreazione medicalmente assistita e normodecorsa, il 5 aprile 2014, a 38 settimane + 4 giorni di gestazione, effettuava una visita di controllo già programmata presso la S.C. di
Ginecologia ed Ostetricia dell'Ospedale di Spoleto. In quell'occasione veniva rilevata la pressione arteriosa ed il peso corporeo;
veniva, inoltre, effettuata visita ostetrica ed ecografia con reperti di normalità.
In data 8 aprile 2014 la Sig.ra afferiva di nuovo all'Ospedale di Pt_2
Spoleto dove, nel corso di un esame cardiotocografico, non veniva rilevato il battito cardiaco fetale. Di seguito la paziente era ricoverata presso la
S.C. di Ginecologia ed Ostetricia del medesimo nosocomio con diagnosi di morte endouterina fetale. Si procedeva, pertanto, all'induzione medica del travaglio di parto con espulsione di un feto morto di sesso maschile. La paziente era sottoposta a trachelorrafia e colporrafia in narcosi per emorragia nel post-partum da lacerazione, venendo dimessa in data 12 aprile
2014 con prescrizione di terapia marziale ed uterotonica, controllo specialistico ginecologico a distanza di 40-45 giorni ed esame emocromocitometrico a distanza di 15 giorni”. Con riguardo alle cause del decesso del feto, i Consulenti nominati hanno segnalato che “l'esame pagina 10 di 15 autoptico del feto della Sig.ra non mostra alcuna patologia in atto Pt_2 se non un lieve ritardo di crescita tardivo del tutto ininfluente al caso in esame” mentre “l'esame istologico della placenta mostra […] infarti placentari. Microcalcificazioni. Corioamniosite focale”.
I CC.TT.UU. hanno poi evidenziato che “la causa della morte endouterina fetale è identificabile in una infezione delle membrane amniotiche in feto con iniziale ritardo di crescita di tipo tardivo, come emerge dall'esame istologico ed autoptico su feto”, hanno osservato che “diversamente da quanto dichiarato nell'ambito del procedimento penale, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica la Sig.ra riferisce che il 5 aprile Pt_2
2014 si recava presso l'Ospedale di Spoleto per febbre e riduzione della percezione dei movimenti fetali ma ciò non trova riscontro documentale nel referto della visita effettuata (“05.04.14: 38+4 P.A. 110/70 peso: 85
Reperto ost: CU post cons CEFALICA)” e che, pertanto, “non vi è alcun riscontro della sintomatologia descritta [nel ricorso ex art. 702 bis
c.p.c.] nella documentazione sanitaria esaminata”. I Consulenti hanno, dunque, concluso che “La prestazione sanitaria fornita in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2014 risulta corretta: oltre al controllo del peso e dei valori della pressione arteriosa, è stata eseguita una visita ostetrica ed è stato rilevato il battito cardiaco fetale.
Altrettanto adeguati e tempestivi i trattamenti posti in essere dai sanitari che ebbero in cura la paziente durante il ricovero del 8-12 aprile
2014” e che “non è possibile individuare profili di responsabilità nel comportamento dei sanitari dell'Ospedale di Spoleto che ebbero in cura la
Sig.ra nel corso della sua gravidanza;
i sanitari si sono attenuti Pt_2 alle buone pratiche clinico-assistenziali previste per una gravidanza con decorso fisiologico come quella della Sig.ra che non presentava Pt_2 specificità che richiedevano di discostarsi dalle stesse”.
In risposta alle osservazioni del procuratore di parte attrice circa l'omessa specificazione degli elementi idonei a qualificare la corionamniosite come subclinica e, non già, come clinica, nonché circa l'asserita omessa diagnosi di ridotto accrescimento fetale alla visita del
05.04.2014, i Consulenti hanno esaustivamente ribadito che “la causa della morte endouterina fetale è identificabile, come documentato dall'esame istologico della placenta, in una corionamniosite subclinica/istologica e non in una corionamnsiosite clinica, poiché quest'ultima prevede la presenza di: febbre materna;
tachicardia materna e/o fetale;
leucocitosi pagina 11 di 15 materna; tensione e dolenzia uterina;
liquido amniotico maleodorante o purulento” mentre “nessuno di questi sintomi, se non la dolenzia uterina – peraltro comune a termine di gravidanza e, di per sé, non diagnostica di corionamniosite clinica – era presente alla visita del 05.04.2014”; che la
“sola dolenzia uterina a termine di gravidanza non era meritevole di ulteriori controlli oltre a quelli eseguiti”; che “il ridotto accrescimento fetale non poteva essere diagnosticato nel corso di una visita di controllo all'ultimo mese di una gravidanza normodecorsa perché, in questi casi, non
è previsto il rilievo della biometria fetale in assenza di anomalie specifiche”. I Consulenti hanno, dunque, correttamente concluso che “La prestazione sanitaria fornita in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2014 risulta corretta e l'operato dei sanitari conforme alle linee guida dell'epoca nonché alle buone pratiche clinico-assistenziali: oltre al controllo del peso e dei valori della pressione arteriosa della gestante, è stata eseguita una visita ostetrica ed è stato rilevato il battito cardiaco fetale”.
6.4 I Consulenti nominati nel procedimento penale hanno, altresì, concordemente osservato che “il feto aveva una forma di iniziale ritardo di crescita come documentato dal peso alla nascita del feto (2300 grammi) e da quello della placenta (360 gr) che presentava un'inserzione eccentrica del funicolo e segni istologici di infarti (A termine di gravidanza il peso fetale considerato normale è quello incluso tra 2500 e 4000 grammi). In sintesi, si è trattato di una morte in utero intervenuta a termine di gravidanza a causa di un'infezione delle membrane amniotiche su un feto con iniziale ritardo di crescita intrauterino di tipo tardivo, peraltro ben giustificato dalla sofferenza cronica della placenta, come risulta dalla rilettura dei preparati istopatologici da cui emerge la presenza di infarti multipli pregressi e sub-recenti“. A tale riguardo i Consulenti del P.M. hanno esaustivamente spiegato che “La corionamniosite […] è classificata in clinica e subclinica (o istologica): la prima è definibile come una vera e propria sindrome, sostenuta da alterazioni di tipo semeiologico, ematochimico, istopatologico e microbiologico;
la forma istologica non presenta sintomi clinici ma si manifesta con travaglio spontaneo, rottura prematura pretermine delle membrane, morte in utero e si riscontra solo successivamente con l'esame istologico degli annessi fetali. […] La corioamniotite clinica è caratterizzata da febbre (>38°), leucocitosi materna (GB> 15,000 cell/mm), tachicardia materna (FC > 100 bpm), pagina 12 di 15 tachicardia fetale (> 100 bpm), tensione uterina e presenza di liquido amniotico maleodorante. La corioamniotite subclinica o istologica è asintomatica e la diagnosi viene effettuata esclusivamente mediante l'esame istologico” mentre “Il ritardo di crescita intrauterino è il rilievo di un peso fetale stimato o di una circonferenza addominale inferiore al 10° percentile per l'epoca gestazionale dopo una corretta datazione della gravidanza al primo trimestre. Si distinguono due forme di cui una precoce diagnosticata nel corso del II trimestre di gravidanza, più frequentemente legata a motivazioni genetiche o cromosomiche o comunque malformative, ed una forma tardiva del III trimestre di gravidanza, che è molto più difficile da diagnosticare anche perché spesso insorge dopo l'esecuzione dell'ecografia del III trimestre”. Tanto premesso, con riguardo all'omessa diagnosi dell'iniziale ritardo di crescita ad insorgenza tardiva, i
CC.TT.P.M. hanno osservato che “nel caso della Sig.ra l'ecografia Pt_2 del III trimestre mostrava una crescita regolare come evidenziato dalla misurazione della circonferenza addominale (253,4 mm) valore perfettamente nella norma per quell'epoca gestazionale” di talché “È ipotizzabile che il ritardo di crescita iniziale si sia sviluppato nelle ultime settimane di gravidanza”. Con riguardo all'omessa diagnosi di corionamniosite, i
CC.TT.P.M. hanno osservato che “la visita a cui si è sottoposta in data
05.04. quando si trovava alla 38° settimana + 3 giorni di gravidanza era una visita già programmata e, stante il racconto fornito dalla signora e dal marito, segni aspecifici di malessere sono insorti solo successivamente
a tale visita. Per motivazioni contingenti non si sono recati subito in ospedale per gli approfondimenti diagnostici, la sig.ra non si è Pt_2 potuta recare in ospedale neppure il lunedì 7, dopo 48 ore dalla visita, quando non ha percepito i movimenti fetali nella maniera solita, lo ha potuto fare solo dopo 72 ore dalla visita precedente e in quell'occasione è stata diagnosticata la morte in utero. Sulla circostanza per cui alla data del 5 aprile non sia stata effettuata la registrazione della frequenza cardiaca fetale, tracciato cardiotocografico, si deve ricordare che in assenza di specifiche indicazioni, il controllo della gravidanza a termine comincia a 41 settimane. La Sig.ra in data 5 aprile 2014 si trovava Pt_2
a 38 settimane + 4 giorni e, solo se avesse riportato nel corso di quella visita che la percezione dei movimenti fetali era ridotta o assente, vi sarebbe stata l'indicazione ad eseguire un tracciato cardiotocografico, fattispecie che non sembra essersi verificata nel caso di specie”. I pagina 13 di 15 CC.TT.P.M. hanno, dunque, correttamente concluso che “la causa della morte del feto della Sig.ra diagnosticata in data 08.04.2014, come Parte_2 emerge dall'esame istologico e autoptico sul feto, è stata una infezione delle membrane amniotiche ci si è associato anche, quale concausa, una forma iniziale di ritardo di crescita intrauterino come documentato istologicamente dalle alterazioni placentari indicative di una insufficienza placentare cronica. Non si ravvedono profili di responsabilità da parte dei sanitari che hanno avuto in cura la Sig.ra
”. Pt_2
6.5 Premessa, dunque, l'accertata impossibilità di pervenire ad una diagnosi di corionamniosite (non sussistendo i segni clinici della stessa), ovvero di infarti placentari multipli (in quanto emergenti esclusivamente all'analisi anatomo-patologica della placenta), ovvero di ridotto accrescimento fetale (in quanto insorto tardivamente) già durante l'epoca della gestazione e, segnatamente, durante la visita programmata ed eseguita in data 05.04.2014 e la conseguente insussistenza di segni clinici che consentissero ai sanitari di classificare la gravidanza come patologica e, non già, come fisiologica, correttamente i Consulenti nominati hanno valutato la condotta dei sanitari assumendo quale parametro di riferimento le linee guida e le buone pratiche assistenziali in materia di gravidanza fisiologica. Il giudizio di responsabilità dev'essere, infatti, debitamente condotto in prospettiva ex ante e, non già, ex post, non potendosi certamente parametrare la diligenza adottata dal debitore nell'adempimento della prestazione sanitaria a circostanze non conosciute e non conoscibili al momento dell'adempimento. Ne consegue il rigetto del primo, secondo e terzo motivo d'impugnazione.
7. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
8. La peculiare natura delle questioni, la necessità di espungere dall'apparato motivazione della sentenza di primo grado la testimonianza resa dal dott. in quanto teste incompatibile ex art. 246 c.p.c. e Tes_1 di integrare il ragionamento compiuto dal Giudice di prime cure giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
pagina 14 di 15 1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, n. 800/2023, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 19.10.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1322/2019;
2. Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di e Parte_1
. Parte_2
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA de LI IM RI
pagina 15 di 15