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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2024, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. 3076/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3076/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Pimonte alla via Piana n.18 Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Marianeve Tramontano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Gramsci n.21, presso lo studio dell'avvocato Carlo Giordano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notaio redatta in Milano in data 14-10-2019, rep. n. Persona_1
22644, racc. n. 7785.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
Attrice: si riporta alla propria domanda, ai propri scritti difensivi, nonché verbali di causa e documenti prodotti, di cui ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese con attribuzione. Convenuta: in via preliminare si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle ivi rassegnate eccezioni e conclusioni, alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ai precedenti verbali di causa ed alle ivi rassegnate eccezioni e conclusioni;
si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito da parte attrice chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato, in data 1-6-2022 mediante p.e.c., Parte_1
evocava in giudizio, nella qualità indicata, al fine di
[...] Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 26-1-2020, alle ore 17.45 circa, in Pimonte alla via Piana.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva a piedi via Piana, direzione di marcia piazza Roma, veniva urtata al fianco sinistro, da un autovettura Fiat Punto, con la sua parte laterale destra, all'altezza dello specchietto destro, che proveniva da tergo e procedeva nella direzione di marcia piazza
Roma; a causa dell'urto subito, rovinava al suolo riportando lesioni personali, mentre il conducente dell'auto si allontanava repentinamente senza prestare soccorso;
veniva trasportata al pronto Soccorso Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia;
aveva subito gravi danni patrimoniali e non patrimoniali;
aveva richiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 del d.lgs. 209/2005.
L'impresa assicuratrice contestava la nullità e la improponibilità della domanda e, nel merito, ne contestava la fondatezza e la eccessività del quantum richiesto.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la domanda inammissibile e/o improcedibile o, in subordine, il rigetto della stessa, con vittoria di spese e attribuzione di esse in favore del difensore;
in ulteriore subordine, chiedeva dichiararsi il concorso ex art. 2054 c.c..
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi
è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
L'attore, attraverso la produzione delle lettere raccomandate inviate mediante p.e.c. il
23-4-2020, alla Impresa designata dal F.G.V.S e alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha dimostrato di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005, per cui la domanda è proponibile.
Invero, l'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro.
4. Venendo al merito della controversia, occorre far presente, in punto di diritto, che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr. Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass. civ., 15367/2011).
La giurisprudenza ha in proposito chiarito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005, e la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. civ., n. 9939/2012; conf., Cass. civ., 374/2015, 27541/2016, 10545/2018); inoltre, l'oggetto dell'accertamento del giudice non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Nell'ambito di tale indagine, il giudice potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Cass. civ., 23434/2014, 2726/2014).
Ciò posto, le prove offerte appaiono sufficienti a dimostrare l'assunto di parte attrice ovvero che il sinistro si è verificato per fatto imputabile al veicolo rimasto sconosciuto e che è stato impossibile identificarlo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Il teste escusso, , nipote dell'attrice, ha confermato la versione dei Testimone_1 fatti esposta in citazione, avendo riferito di aver assistito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità prospettate. In particolare, ha riferito di aver assistito ai fatti, verificatisi verso le 17.30 – 18.00 del
26-1-2020, nel mentre era a piedi, a circa cinque metri di distanza dall'attrice, che la precedeva e con la quale si stava recando a messa come tutte le domeniche;
l'attrice era sulla strada principale, via Piana, con direzione verso piazza Roma, mentre la testimone era qualche metro più indietro sulla stradina che conduceva a quella principale;
dopo aver percorso circa dieci metro da casa, aveva visto un'autovettura di colore scuro che con lo specchietto del lato destro urtava il lato destro dell'attrice che si accasciava a terra urlando per il dolore al piede e alla caviglia sinistra;
precisava che la zia era sulla strada e camminava “sotto al muro”, in quanto non vi era marciapiede, e che l'autovettura investitrice, di cui non aveva visto il numero di targa, non si era fermata e che era poi scomparsa.
Il teste non risulta indicato come testimone dell'accaduto nella denuncia-querela del 18-
4-2020 presentata alla Stazione dei Carabinieri di Pimonte, né nella lettera di costituzione in mora, ma tale circostanza non appare sufficiente per minare la credibilità di costei.
Infatti, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, si deve ricordare che “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 9939 del
18-6-2012).
Nella specie, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il
Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità del teste di parte attrice, la quale ha superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa.
Invero, la teste è risultata precisa e dettagliata e ha reso dichiarazioni congrue, avendo descritto analiticamente la dinamica del sinistro e sufficientemente i punti di urto tra il veicolo e la danneggiata (avvenuto tra la parte laterale destra, all'altezza dello specchietto destro dell'autovettura ed il lato sinistro dell'attrice), le conseguenze dell'urto subite dall'attrice, la impossibilità di identificare l'auto pirata, di colore scuro (secondo la teste), perché allontanatasi.
Né la relazione di parentela del teste con l'attrice rende le sue dichiarazioni non credibili. Al riguardo, invero, va rammentato che la S.C., con sentenza n. 14706 del 19-7- 2016, si è così espressa: “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti” (conf. Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12365 e
Cass. sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 4202; e cfr. pure Cass. sez. 2, 6 dicembre 2007 n.
25549).
Conferma dei fatti descritti è comunque stata fornita dalla lettera di costituzione in mora prima descritta, dal verbale di pronto soccorso dell'Asl Na3sud, P.O. Castellammare –
Gragnano, n. 2020004268 del 26-1-2020, ore 18.46, dalla ulteriore documentazione sanitaria prodotta e dalle risultanze della c.t.u..
Sulla scorta di tali emergenze istruttorie, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità descritte in citazione e la impossibilità di identificazione del veicolo che aveva causato il sinistro.
5. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307;
Cass. civ., sez. III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227
c.c..
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Pertanto, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente. Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente dell'autovettura abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dalle risultanze testimoniali e dalle ulteriori emergenze istruttorie,
è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente dell'autovettura, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità ha investito il pedone che procedeva sul margine della careggiata, priva di marciapiede, in adiacenza del muro.
Sebbene questi procedesse lungo lo stesso senso di marcia dell'autovettura e non su quello opposto, in violazione dell'art. 190 comma 1 c.d.s., è indubbio che il comportamento colposo del pedone era del tutto visibile e agevolmente evitabile dal conducente dell'autovettura, che poteva evitare ogni pericolo con l'uso della normale diligenza.
La circolazione del pedone sul margine della careggiata dello stesso senso di marcia percorso dal veicolo, non rappresenta una condotta imprevista ed imprudente per il solo fatto che la possibilità per il conducente di avvistare tempestivamente il pedone è astrattamente ridotta rispetto a quella dell'ipotesi inversa (ossia di circolazione sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia del veicolo).
Tale comportamento del pedone non può considerarsi imprevedibile, tanto più che il conducente di un veicolo è tenuto a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.).
Va poi considerato che, ai sensi dell'art. 141 c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; ancora al quarto comma aggiunge che “il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
6. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da questo tribunale aderisce Parte_1 all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n.
26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
6.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
6.2. Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 26-4-2024 dal dott. effettuata oltre che mediante la visita diretta del Persona_2 danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che che all'epoca dei fatti (26-1-2020) Parte_1 aveva 62 anni, riportava in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in
“frattura malleolare e sovramalleolare peroneale completa e scomposta con frammenti ossei principali sovrapposti ed angolati, frattura con distacco del malleolo tibiale mediale e posteriore, lussazione della TPA a sinistra”.
A seguito di ciò, l'attrice veniva immobilizzata, prescritto terapia medica e dimessa con richiesta di visita ortopedica in data 27-1-2020 e prognosi di venticinque giorni;
in data 28-
1-2020 veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia e accertata “frattura trimalleolare con lussazione tibio-astragalico e diastasi della pinza a sinistra”, quindi stata trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi e confezionata doccia gessata e poi dimessa in data 4-2-2020; seguivano ulteriori trattamenti medici e terapie per poi risultare, in data 4-10-2020, clinicamente guarita con postumi da valutare.
Ha sottolineato che dall'esame obiettivo locale risultava: “Esiti cicatriziali post-chirurgici con cicatrice mediana di sei cm. ipocromica, leggermente affossata e non aderente ai piani sottostanti, cicatrice laterale di dieci cm. ipocromica e non aderente ai piani sottostanti.
Ispessimento articolare con plus di circa tre cm rispetto al controlaterale. Dolore alla digitopressione della sede anatomica della lesione. Limitazione dell'excursus articolare con tutti i movimenti limitati di circa 1/3. Blocco articolare della articolazione sotto-astragalica.
Deambulazione in zoppia”
Il c.t.u. ha, poi, precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dalla danneggiata e la dinamica del sinistro e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 75%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 50%;
D) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore del 25% D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 16% della totale invalidità.
In particolare, l'ausiliario ha precisato che la valutazione del danno biologico è stata effettuata sulla scorta della seguente analisi: limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3 pari a 3% di danno biologico permanente;
anchilosi della sotto- astragalica pari a 15% danno biologico permanente;
pregiudizio estetico complessivo lieve pari a 5% di danno biologico permanente.
Ha aggiunto che tali postumi non hanno determinano una compromissione della capacità lavorativa specifica del soggetto e che non incidono, “per la minima entità e rilevanza medico-legale, su qualsiasi attività il periziando andasse ad intraprendere per il futuro”.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo alla danneggiata:
1) euro 9.918,75 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 3.450,00 per I.T.T (giorni
30 per euro 115,00), euro 1.293,75 per I.T.P al 75 % (giorni 15 per euro 86,25 pari al
75% di euro 115,00), euro 3.450,00 per I.T.P al 50 % (giorni 60 per euro 57,50 pari al
50% di euro 115,00) euro 1.725,00 per I.T.P. al 25% (giorni 60 per euro 28,75 pari al
25% di euro 115,00);
2) euro 37.039,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 16%.
6.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, in considerazione della gravità del danno biologico subito e delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il lungo periodo di degenza, deve essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 11.852,00.
6.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico, giova osservare che la Suprema
Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014). L'attrice nulla ha provato e dedotto su tale circostanza, e, per tanto, nessuna somma può essere riconosciuta.
6.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore dell'attore la somma di euro 1.054,63 a titolo di spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u., rivalutata in attuali euro 1.236,03.
7. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 60.045,78.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 4.625,44 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, la danneggiata ha subito un danno per euro 64.671,22.
Per tutto quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 64.671,22, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00), da attribuire ai difensori ex art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per effetto, dichiara il conducente del veicolo non identificato responsabile del sinistro descritto in motivazione;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1 di euro 64.671,22, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , che liquida in Parte_1 euro 545,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato
Marianeve Tramontano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Torre Annunziata, 16 settembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3076/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Pimonte alla via Piana n.18 Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Marianeve Tramontano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Gramsci n.21, presso lo studio dell'avvocato Carlo Giordano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti per Notaio redatta in Milano in data 14-10-2019, rep. n. Persona_1
22644, racc. n. 7785.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
Attrice: si riporta alla propria domanda, ai propri scritti difensivi, nonché verbali di causa e documenti prodotti, di cui ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese con attribuzione. Convenuta: in via preliminare si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle ivi rassegnate eccezioni e conclusioni, alle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., ai precedenti verbali di causa ed alle ivi rassegnate eccezioni e conclusioni;
si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito da parte attrice chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato, in data 1-6-2022 mediante p.e.c., Parte_1
evocava in giudizio, nella qualità indicata, al fine di
[...] Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 26-1-2020, alle ore 17.45 circa, in Pimonte alla via Piana.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva a piedi via Piana, direzione di marcia piazza Roma, veniva urtata al fianco sinistro, da un autovettura Fiat Punto, con la sua parte laterale destra, all'altezza dello specchietto destro, che proveniva da tergo e procedeva nella direzione di marcia piazza
Roma; a causa dell'urto subito, rovinava al suolo riportando lesioni personali, mentre il conducente dell'auto si allontanava repentinamente senza prestare soccorso;
veniva trasportata al pronto Soccorso Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia;
aveva subito gravi danni patrimoniali e non patrimoniali;
aveva richiesto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 del d.lgs. 209/2005.
L'impresa assicuratrice contestava la nullità e la improponibilità della domanda e, nel merito, ne contestava la fondatezza e la eccessività del quantum richiesto.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la domanda inammissibile e/o improcedibile o, in subordine, il rigetto della stessa, con vittoria di spese e attribuzione di esse in favore del difensore;
in ulteriore subordine, chiedeva dichiararsi il concorso ex art. 2054 c.c..
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attrice la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 287 del d.lgs. 209/2005, nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi
è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
L'attore, attraverso la produzione delle lettere raccomandate inviate mediante p.e.c. il
23-4-2020, alla Impresa designata dal F.G.V.S e alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha dimostrato di aver assolto all'obbligo previsto dal menzionato art. 287 del d.lgs. 209/2005, per cui la domanda è proponibile.
Invero, l'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro.
4. Venendo al merito della controversia, occorre far presente, in punto di diritto, che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr. Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass. civ., 15367/2011).
La giurisprudenza ha in proposito chiarito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005, e la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio (Cass. civ., n. 9939/2012; conf., Cass. civ., 374/2015, 27541/2016, 10545/2018); inoltre, l'oggetto dell'accertamento del giudice non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Nell'ambito di tale indagine, il giudice potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Cass. civ., 23434/2014, 2726/2014).
Ciò posto, le prove offerte appaiono sufficienti a dimostrare l'assunto di parte attrice ovvero che il sinistro si è verificato per fatto imputabile al veicolo rimasto sconosciuto e che è stato impossibile identificarlo nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza.
Il teste escusso, , nipote dell'attrice, ha confermato la versione dei Testimone_1 fatti esposta in citazione, avendo riferito di aver assistito al sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità prospettate. In particolare, ha riferito di aver assistito ai fatti, verificatisi verso le 17.30 – 18.00 del
26-1-2020, nel mentre era a piedi, a circa cinque metri di distanza dall'attrice, che la precedeva e con la quale si stava recando a messa come tutte le domeniche;
l'attrice era sulla strada principale, via Piana, con direzione verso piazza Roma, mentre la testimone era qualche metro più indietro sulla stradina che conduceva a quella principale;
dopo aver percorso circa dieci metro da casa, aveva visto un'autovettura di colore scuro che con lo specchietto del lato destro urtava il lato destro dell'attrice che si accasciava a terra urlando per il dolore al piede e alla caviglia sinistra;
precisava che la zia era sulla strada e camminava “sotto al muro”, in quanto non vi era marciapiede, e che l'autovettura investitrice, di cui non aveva visto il numero di targa, non si era fermata e che era poi scomparsa.
Il teste non risulta indicato come testimone dell'accaduto nella denuncia-querela del 18-
4-2020 presentata alla Stazione dei Carabinieri di Pimonte, né nella lettera di costituzione in mora, ma tale circostanza non appare sufficiente per minare la credibilità di costei.
Infatti, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità, si deve ricordare che “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 9939 del
18-6-2012).
Nella specie, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., il
Tribunale ritiene che non sussistano fondati dubbi sull'attendibilità del teste di parte attrice, la quale ha superato il vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese sui fatti di causa.
Invero, la teste è risultata precisa e dettagliata e ha reso dichiarazioni congrue, avendo descritto analiticamente la dinamica del sinistro e sufficientemente i punti di urto tra il veicolo e la danneggiata (avvenuto tra la parte laterale destra, all'altezza dello specchietto destro dell'autovettura ed il lato sinistro dell'attrice), le conseguenze dell'urto subite dall'attrice, la impossibilità di identificare l'auto pirata, di colore scuro (secondo la teste), perché allontanatasi.
Né la relazione di parentela del teste con l'attrice rende le sue dichiarazioni non credibili. Al riguardo, invero, va rammentato che la S.C., con sentenza n. 14706 del 19-7- 2016, si è così espressa: “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti” (conf. Cass. sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12365 e
Cass. sez. 3, 21 febbraio 2011 n. 4202; e cfr. pure Cass. sez. 2, 6 dicembre 2007 n.
25549).
Conferma dei fatti descritti è comunque stata fornita dalla lettera di costituzione in mora prima descritta, dal verbale di pronto soccorso dell'Asl Na3sud, P.O. Castellammare –
Gragnano, n. 2020004268 del 26-1-2020, ore 18.46, dalla ulteriore documentazione sanitaria prodotta e dalle risultanze della c.t.u..
Sulla scorta di tali emergenze istruttorie, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità descritte in citazione e la impossibilità di identificazione del veicolo che aveva causato il sinistro.
5. Quanto alla responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa, giova osservare, in diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un'automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Deve trovare applicazione, pertanto - in relazione ad una simile ipotesi - la regola di giudizio di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c., in virtù della quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti al fine di prevenire il rischio di un investimento;
il conducente, difatti, ha l'obbligo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Oltretutto, va evidenziato che, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c. è esclusa solo allorquando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. civ. sez. III, 25-9-2014 n. 20307;
Cass. civ., sez. III, 3-5-2011 n. 9683; Cass. civ. sez. IV, 12-6-2007 n. 34111).
Sebbene, dunque, in caso di investimento la responsabilità risarcitoria venga posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada - secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone - tuttavia tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227
c.c..
Quindi, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo e può
“liberarsi” da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità. È vero, tuttavia, che, anche ove non sia riuscito a fornire tale prova, può avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del danneggiato (tra le tante, Cass. civ., 24024/2014; Cass. civ.,
8663/2017; Cass. civ., 2241/2019).
In sostanza, il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Qualora la situazione di pericolo sia di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo.
Pertanto, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone fosse in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno fosse evitabile da parte del conducente. Il rapporto tra l'art. 2054 c.c. e l'art. 1227 c.c., infatti, è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili ed inevitabili del pedone e non, invece, davanti a comportamenti meramente colposi (Cass. civ., sez. III, 28-2-2020, n. 5627).
Ciò evidenziato, deve affermarsi che, nella specie, non è emerso che il conducente dell'autovettura abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né che il sinistro fosse inevitabile;
al contrario, dalle risultanze testimoniali e dalle ulteriori emergenze istruttorie,
è chiaramente emersa una condotta gravemente imprudente e negligente del conducente dell'autovettura, che nonostante la prevedibilità ed evitabilità ha investito il pedone che procedeva sul margine della careggiata, priva di marciapiede, in adiacenza del muro.
Sebbene questi procedesse lungo lo stesso senso di marcia dell'autovettura e non su quello opposto, in violazione dell'art. 190 comma 1 c.d.s., è indubbio che il comportamento colposo del pedone era del tutto visibile e agevolmente evitabile dal conducente dell'autovettura, che poteva evitare ogni pericolo con l'uso della normale diligenza.
La circolazione del pedone sul margine della careggiata dello stesso senso di marcia percorso dal veicolo, non rappresenta una condotta imprevista ed imprudente per il solo fatto che la possibilità per il conducente di avvistare tempestivamente il pedone è astrattamente ridotta rispetto a quella dell'ipotesi inversa (ossia di circolazione sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia del veicolo).
Tale comportamento del pedone non può considerarsi imprevedibile, tanto più che il conducente di un veicolo è tenuto a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (art. 140 comma 1 c.d.s.).
Va poi considerato che, ai sensi dell'art. 141 c.d.s.: “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre al secondo comma sancisce che” il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; ancora al quarto comma aggiunge che “il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza ...”.
Deve, pertanto, affermarsi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto.
6. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da questo tribunale aderisce Parte_1 all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n.
26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
6.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema
Corte (cfr. Cass. civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. civ. sentenza n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. civ., sez. un., novembre 2008 nn. 26972 – 26973 –
26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
6.2. Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 26-4-2024 dal dott. effettuata oltre che mediante la visita diretta del Persona_2 danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che che all'epoca dei fatti (26-1-2020) Parte_1 aveva 62 anni, riportava in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in
“frattura malleolare e sovramalleolare peroneale completa e scomposta con frammenti ossei principali sovrapposti ed angolati, frattura con distacco del malleolo tibiale mediale e posteriore, lussazione della TPA a sinistra”.
A seguito di ciò, l'attrice veniva immobilizzata, prescritto terapia medica e dimessa con richiesta di visita ortopedica in data 27-1-2020 e prognosi di venticinque giorni;
in data 28-
1-2020 veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale San Leonardo di
Castellammare di Stabia e accertata “frattura trimalleolare con lussazione tibio-astragalico e diastasi della pinza a sinistra”, quindi stata trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi e confezionata doccia gessata e poi dimessa in data 4-2-2020; seguivano ulteriori trattamenti medici e terapie per poi risultare, in data 4-10-2020, clinicamente guarita con postumi da valutare.
Ha sottolineato che dall'esame obiettivo locale risultava: “Esiti cicatriziali post-chirurgici con cicatrice mediana di sei cm. ipocromica, leggermente affossata e non aderente ai piani sottostanti, cicatrice laterale di dieci cm. ipocromica e non aderente ai piani sottostanti.
Ispessimento articolare con plus di circa tre cm rispetto al controlaterale. Dolore alla digitopressione della sede anatomica della lesione. Limitazione dell'excursus articolare con tutti i movimenti limitati di circa 1/3. Blocco articolare della articolazione sotto-astragalica.
Deambulazione in zoppia”
Il c.t.u. ha, poi, precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dalla danneggiata e la dinamica del sinistro e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 15 al valore medio del 75%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore medio del 50%;
D) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 60 al valore del 25% D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 16% della totale invalidità.
In particolare, l'ausiliario ha precisato che la valutazione del danno biologico è stata effettuata sulla scorta della seguente analisi: limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3 pari a 3% di danno biologico permanente;
anchilosi della sotto- astragalica pari a 15% danno biologico permanente;
pregiudizio estetico complessivo lieve pari a 5% di danno biologico permanente.
Ha aggiunto che tali postumi non hanno determinano una compromissione della capacità lavorativa specifica del soggetto e che non incidono, “per la minima entità e rilevanza medico-legale, su qualsiasi attività il periziando andasse ad intraprendere per il futuro”.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo alla danneggiata:
1) euro 9.918,75 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 3.450,00 per I.T.T (giorni
30 per euro 115,00), euro 1.293,75 per I.T.P al 75 % (giorni 15 per euro 86,25 pari al
75% di euro 115,00), euro 3.450,00 per I.T.P al 50 % (giorni 60 per euro 57,50 pari al
50% di euro 115,00) euro 1.725,00 per I.T.P. al 25% (giorni 60 per euro 28,75 pari al
25% di euro 115,00);
2) euro 37.039,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 16%.
6.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, in considerazione della gravità del danno biologico subito e delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il lungo periodo di degenza, deve essere riconosciuta l'ulteriore somma di euro 11.852,00.
6.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico, giova osservare che la Suprema
Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014). L'attrice nulla ha provato e dedotto su tale circostanza, e, per tanto, nessuna somma può essere riconosciuta.
6.5. In ordine al danno patrimoniale, a titolo di danno emergente, spetta invece a favore dell'attore la somma di euro 1.054,63 a titolo di spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal c.t.u., rivalutata in attuali euro 1.236,03.
7. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 60.045,78.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 4.625,44 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, la danneggiata ha subito un danno per euro 64.671,22.
Per tutto quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 64.671,22, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
8. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00), da attribuire ai difensori ex art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per effetto, dichiara il conducente del veicolo non identificato responsabile del sinistro descritto in motivazione;
B) condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , dell'importo Parte_1 di euro 64.671,22, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , che liquida in Parte_1 euro 545,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato
Marianeve Tramontano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u a carico di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Torre Annunziata, 16 settembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola