Articolo 94 bis della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 94Articolo 95
Versione
8 agosto 1965
Art. 94-bis. ((All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 -- primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112))
Entrata in vigore il 8 agosto 1965
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