Art. 94-bis. ((All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 -- primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112))
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112))