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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 925 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BELLEZZA CARMELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
18/03/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
08/09/1964, e , nato in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 10/10/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1;
-che dall'unione erano nati i figli , nato il [...], e Persona_1 Persona_2
nata il [...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. 2)
i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, e continueranno a vivere Per_1 Persona_2
con la madre presso la casa coniugale sita UR IC (Me) via Lungomare n.35. 3) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli e tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione, salute verranno prese concordemente dai genitori. 4) il padre potrà visitare e tenere con sé i figli tre giorni la settimana, di cui uno dei giorni sarà alternativamente il Sabato o la Domenica, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e dei figli, e comunque tenendo conto della volontà dei figli medesimi. 5) le vacanze e le festività seguono il criterio dell'alternanza. 6) la casa coniugale di UR IC (Me) via Madonna delle Grazie n.1, è assegnata alla signora in ragione delle esigenze abitative dei figli Parte_1
con lei conviventi. 7) per il contributo di mantenimento dei figli, il signor verserà Parte_2
alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 rivalutabili Parte_1
secondo l'indice Istat. 8) le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 9) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti. 10) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
11) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minor sul proprio passaporto”.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato in [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di FURCI SICULO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
10/10/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 925 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BELLEZZA CARMELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
18/03/2025, i coniugi , nata a [...] il Parte_1
08/09/1964, e , nato in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di FURCI SICULO (ME) il 10/10/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1;
-che dall'unione erano nati i figli , nato il [...], e Persona_1 Persona_2
nata il [...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. 2)
i figli e sono affidati ad entrambi i genitori, e continueranno a vivere Per_1 Persona_2
con la madre presso la casa coniugale sita UR IC (Me) via Lungomare n.35. 3) i coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sui figli e tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti educazione, istruzione, salute verranno prese concordemente dai genitori. 4) il padre potrà visitare e tenere con sé i figli tre giorni la settimana, di cui uno dei giorni sarà alternativamente il Sabato o la Domenica, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e dei figli, e comunque tenendo conto della volontà dei figli medesimi. 5) le vacanze e le festività seguono il criterio dell'alternanza. 6) la casa coniugale di UR IC (Me) via Madonna delle Grazie n.1, è assegnata alla signora in ragione delle esigenze abitative dei figli Parte_1
con lei conviventi. 7) per il contributo di mantenimento dei figli, il signor verserà Parte_2
alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 rivalutabili Parte_1
secondo l'indice Istat. 8) le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 9) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti. 10) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
11) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minor sul proprio passaporto”.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato in [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo
[...]
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di FURCI SICULO (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
10/10/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.