Ordinanza cautelare 15 febbraio 2024
Sentenza 29 agosto 2024
Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 05/03/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01869/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8285 del 2024, proposto da
Tecnocostruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9738861A54, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Stabile Unyon S.c. a r.l., in proprio e quale mandataria dell'Ati con Pontedil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - “AC”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, Regione Campania, non costituite in giudizio;
nei confronti
Ingesca S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo Rtp con Msm Ingegneria S.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 4745 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Unyon S.c. a r.l. e dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti - “AC”;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Roberto Prozzo, Alfredo Cincotti e Dario Gioia;
Tecnocostruzioni S.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 4745 del 2024 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione a favore del concorrente Rti Unyon/Pontedil della gara esperita da AC per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato: “ Aumento resilienza rete stradale secondaria: Fondovalle Tammaro - completamento strada a scorrimento veloce”. Strada a Scorrimento Veloce “Fondo Valle Tammaro – S. Croce del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita – Tratto intermedio Castelpagano – S. Croce del Sannio – 1° Lotto Funzionale – 3° Stralcio ”. CUP: G81B07000300007 – CIG: 9738861A54, nonché per la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato con la controinteressata; per l’aggiudicazione o il subentro della ricorrente nella esecuzione; con riserva di proporre separato ricorso per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente.
Considerato che con il quarto motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per non avere accolto la censura con cui aveva lamentato l’illegittima adozione di una variante inammissibile al progetto e non di una semplice miglioria: in particolare, l’Ati aggiudicataria, nella sua proposta, avrebbe previsto di realizzare il viadotto riducendo il numero delle pile e delle campate, e con la realizzazione dell’impalcato non più con travi in cemento armato precompresso, ma con travi in acciaio; mentre la realizzazione dell’impalcato con travi in cemento armato precompresso sarebbe riconducibile alla categoria OG3, la realizzazione con travi in acciaio è riconducibile alla categoria OS18. Inoltre, la modifica inciderebbe in maniera rilevante anche sul costo delle opere, stravolgendo le previsioni progettuali, atteso che il solo impalcato avrebbe una incidenza di euro 4.242.474,00. La modifica riguarderebbe una lavorazione che da sola incide per il 25% dell’intero importo dell’appalto e comporterebbe la riduzione di numerose voci del computo metrico, comportando la realizzazione di due pile in meno, con la eliminazione delle relative fondazioni su pali, e la riduzione dei quantitativi di ferro e calcestruzzo, oltre che la riduzione degli isolatori sismici da 78 a 24. In definitiva, per l’appellante si tratterebbe di una diversa impostazione progettuale che andrebbe ad incidere sui requisiti di qualificazione e sul costo dell’opera, con una palese grave alterazione delle regole della gara.
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre una verificazione per accertare, alla luce delle succitate doglianze, se la modifica contenuta nell’offerta tecnica dell’Ati aggiudicataria consista in una mera proposta migliorativa rientrante fra quelle ammissibili ai sensi della legge di gara o costituisca una vera e propria variante progettuale, in quanto tale inammissibile.
Ritenuto di affidare l’incarico di verificazione al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a un docente della Facoltà in possesso della competenza necessaria e autorizzazione ad accedere al fascicolo di causa per la realizzazione dell’accertamento tecnico;
Ritenuto di dover fissare il termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della relazione di verificazione;
Ritenuto di dover fissare un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella somma pari ad euro 2000, a carico delle parti, in egual misura;
Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 25 settembre 2025;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riservata ogni altra statuizione in rito, nel merito e sulle spese, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 25 settembre 2025.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti e al verificatore.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO