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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott. Giovanni Magro,
considerato che, com'è noto, l'art. 413 c.p.c. prevede tre fori alternativi per stabilire la competenza territoriale: il foro dove è sorto il rapporto, quello dove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto. Nessuno di essi prevede come foro per individuare il giudice territorialmente competente il luogo dove si svolge di fatto la prestazione (o si svolgeva all'atto della risoluzione), in mancanza della sede o della dipendenza. Non è sostenibile che i criteri previsti dal legislatore possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Occorre invece,
quantomeno, che esista una "dipendenza aziendale" la quale, pur intesa in senso lato, non può essere considerata come mero luogo di svolgimento della prestazione ma postula almeno la presenza, nello stesso luogo, di un nucleo,
seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (in questo senso tra le altre Cass. 6132/2014, 10691/2004, 23110/2010 e 17347/2013).
Allo scopo non è sufficiente invece il mero criterio finalistico del luogo destinato al perseguimento degli scopi aziendali essendo necessario che alla presenza nei locali dell'impresa committente si accompagni l'esistenza, sul piano oggettivo, di una pur minima organizzazione di beni strumentali allo svolgimento dell'attività da parte della società che fornisce il servizio, tali da consentire l'individuazione di una seppur minima struttura organizzata riferibile allo stesso soggetto imprenditoriale (Cass. 14449/2019);
considerato che, per contro, nel caso di specie non sussiste alcun elemento che permetta di radicare la competenza territoriale in capo al Tribunale di
Salerno in quanto vero è che al momento finale di cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente era addetta presso l'abitazione della madre della resistente sita a Capaccio Paestum ma tale abitazione - essendo di proprietà piuttosto della madre della resistente - non può considerarsi come una dipendenza del datore di lavoro ove il lavoratore prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto di lavoro. Dipendenza del datore di lavoro può considerarsi al più il villaggio di proprietà di parte resistente sito a Torre di Paestum della cui pulizia parte ricorrente afferma di essersi tra le altre cose occupata per alcuni mesi nel corso del rapporto di lavoro nell'estate del 2023 ma, come sopra sottolineato, rilevante ai fini della competenza territoriale è soltanto la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore era addetto al momento finale di cessazione del rapporto di lavoro e basta senza che assumano rilievo le dipendenze aziendali cui pure era stato addetto nel passato, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro;
considerato che
in mancanza di qualsivoglia circostanza di fatto idonea all'individuazione di una dipendenza, la competenza va quindi affermata sulla scorta dei criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c. e, quindi, o in applicazione del criterio della sede legale (se persona giuridica)/residenza (se persona fisica) del datore di lavoro - e nel caso di specie la risiede ad Agropoli, Pt_1
comune ricadente piuttosto nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania
- o in applicazione del criterio del luogo conclusione del contratto di lavoro da presumersi - in assenza di contrarie indicazioni non affatto rinvenibili nel caso di specie - coincidente col precedente criterio dove ha sede/risiede il datore di lavoro e, dunque, portante, anche qui, alla competenza territoriale, piuttosto,
del Tribunale di Vallo della Lucania;
DICHIARA
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette le parti dinnanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione dalla pronuncia della presente ordinanza.
Il rilievo meramente processuale della pronuncia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Salerno, 4.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
SEZIONE LAVORO
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott. Giovanni Magro,
considerato che, com'è noto, l'art. 413 c.p.c. prevede tre fori alternativi per stabilire la competenza territoriale: il foro dove è sorto il rapporto, quello dove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto. Nessuno di essi prevede come foro per individuare il giudice territorialmente competente il luogo dove si svolge di fatto la prestazione (o si svolgeva all'atto della risoluzione), in mancanza della sede o della dipendenza. Non è sostenibile che i criteri previsti dal legislatore possano intendersi compendiati unitariamente in quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Occorre invece,
quantomeno, che esista una "dipendenza aziendale" la quale, pur intesa in senso lato, non può essere considerata come mero luogo di svolgimento della prestazione ma postula almeno la presenza, nello stesso luogo, di un nucleo,
seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (in questo senso tra le altre Cass. 6132/2014, 10691/2004, 23110/2010 e 17347/2013).
Allo scopo non è sufficiente invece il mero criterio finalistico del luogo destinato al perseguimento degli scopi aziendali essendo necessario che alla presenza nei locali dell'impresa committente si accompagni l'esistenza, sul piano oggettivo, di una pur minima organizzazione di beni strumentali allo svolgimento dell'attività da parte della società che fornisce il servizio, tali da consentire l'individuazione di una seppur minima struttura organizzata riferibile allo stesso soggetto imprenditoriale (Cass. 14449/2019);
considerato che, per contro, nel caso di specie non sussiste alcun elemento che permetta di radicare la competenza territoriale in capo al Tribunale di
Salerno in quanto vero è che al momento finale di cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente era addetta presso l'abitazione della madre della resistente sita a Capaccio Paestum ma tale abitazione - essendo di proprietà piuttosto della madre della resistente - non può considerarsi come una dipendenza del datore di lavoro ove il lavoratore prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto di lavoro. Dipendenza del datore di lavoro può considerarsi al più il villaggio di proprietà di parte resistente sito a Torre di Paestum della cui pulizia parte ricorrente afferma di essersi tra le altre cose occupata per alcuni mesi nel corso del rapporto di lavoro nell'estate del 2023 ma, come sopra sottolineato, rilevante ai fini della competenza territoriale è soltanto la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore era addetto al momento finale di cessazione del rapporto di lavoro e basta senza che assumano rilievo le dipendenze aziendali cui pure era stato addetto nel passato, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro;
considerato che
in mancanza di qualsivoglia circostanza di fatto idonea all'individuazione di una dipendenza, la competenza va quindi affermata sulla scorta dei criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c. e, quindi, o in applicazione del criterio della sede legale (se persona giuridica)/residenza (se persona fisica) del datore di lavoro - e nel caso di specie la risiede ad Agropoli, Pt_1
comune ricadente piuttosto nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania
- o in applicazione del criterio del luogo conclusione del contratto di lavoro da presumersi - in assenza di contrarie indicazioni non affatto rinvenibili nel caso di specie - coincidente col precedente criterio dove ha sede/risiede il datore di lavoro e, dunque, portante, anche qui, alla competenza territoriale, piuttosto,
del Tribunale di Vallo della Lucania;
DICHIARA
l'incompetenza per territorio del Giudice adito e rimette le parti dinnanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania, territorialmente competente, con termine di trenta giorni per la riassunzione dalla pronuncia della presente ordinanza.
Il rilievo meramente processuale della pronuncia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Salerno, 4.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro