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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/11/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2669/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2669/2021, promossa da:
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Bragagni
ATTRICE
CONTRO
(C.F. / P.IVA ), rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Matteo Cerretti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 13.05.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità Controparte_2 di questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 06.07.2019 alle 16.30 circa, sulla Via Saffi in . CP_1
CP_ Ha dedotto in particolare l'attrice la colpevole omissione, imputabile all' convenuto, della ordinaria manutenzione del manto stradale sulla Via Saffi in , in prossimità dei “Giardini CP_1 dell'Archeologia”, segnatamente per la presenza di una buca non segnalata, né transennata formatasi sul piano calpestabile della carreggiata, che ne avrebbe causato la caduta a terra provocandole lesioni pagina 1 di 7 personali;
ha dunque chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti quantificandoli in
€.21.848,67, ovvero nella somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 2.03.2022, si è costituito in giudizio il , Controparte_2 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria, dunque per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, comma 4, c.p.c.; nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda, sia in relazione all'an che al quantum, deducendo come il sinistro – anche laddove provato – sarebbe in ogni caso da ricondursi alla responsabilità esclusiva della vittima in ragione di una sua condotta imprudente, stante la dedotta visibilità, prevedibilità ed evitabilità dell'insidia costituita da una buca sulla strada;
ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 13.05.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria, dunque per violazione del combinato disposto degli artt. 163, c. 3, n. 4 c.p.c. e 164, c. 4, c.p.c.
In proposito, è stato chiarito in giurisprudenza come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata. pagina 2 di 7 Nel merito, si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività pagina 3 di 7 dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07). pagina 4 di 7 In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, c. 1, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_2 del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione
Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata. pagina 5 di 7 Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva che il fatto storico del sinistro occorso all'attrice in data 06.07.2019 alle 16.30 sulla Via Saffi, trova sufficiente riscontro già in via documentale, alla luce della relazione della Polizia Municipale versata in atti (cfr. doc. 1 . Essa attesta le Parte_1 dichiarazioni rese nell'immediatezza dal testimone oculare (figlia dell'attrice), che Testimone_1 affermò di aver visto la (quest'ultima all'arrivo degli agenti già trasportata al pronto Parte_1 soccorso) cadere a terra sulla Via Saffi, in prossimità dei “Giardini dell'Archeologia”, “dopo essere inciampata su delle disconnessioni del manto stradale ivi presenti”, avendo cura di indicare l'area interessata dal sinistro, poi rappresentata nel dettaglio da alcune fotografie ritraenti la specifica disconnessione, dove la teste riferì di aver visto l'attrice cadere (cfr. doc. 1 . Parte_1
Tale disconnessione, ritratta nelle foto allegate alla predetta relazione da diverse angolazioni, anche in relazione alla sua profondità, risulta chiara e ben visibile con la luce naturale (cfr. doc. 1
foto nn. 1-6). Parte_1
Non è peraltro stato specificamente contestato che l'attrice subì un infortunio nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, avendo l'Ente convenuto sostenuto l'assenza di prova dell'incidenza causale della descritta disconnessione nella causazione dell'incidente, sostenendo in ogni caso la sussistenza di un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta colposa della danneggiata, data la piena visibilità della buca e dunque l'evitabilità del sinistro con l'ordinaria diligenza.
Va quindi ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., quanto ai capitoli 1, 3, 4 e 6, in quanto da ritenersi superflui alla luce della documentazione già in atti e dei fatti pacifici e non contestati. Quanto ai rimanenti capitoli 2 e 5, volti a provare che l'attrice cadde a terra proprio in ragione della buca in questione, se ne deve in questa sede ribadire il giudizio di inammissibilità, per le ragioni che seguono.
Occorre in particolare stabilire se il tratto di strada dove si verificò il sinistro, ampiamente ritratto nelle fotografie versate in atti, anche da diverse angolazioni e prospettive (cfr. doc. 1 parte attrice, foto 1-6), si presentasse realmente pericoloso ed insidioso, tanto da cagionare un danno non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Sul punto, a parte l'allegazione secondo cui il tratto stradale in questione si presentava disconnesso, va rilevato che la presenza di un'irregolarità del manto stradale, pur apprezzabile dalle foto versate in atti pagina 6 di 7 coerentemente con quanto descritto dall'attrice, nel caso di specie ben può ritenersi prevedibile ed evitabile secondo il canone di diligenza del pedone mediamente accorto.
Ed infatti, nel caso in esame, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- delle fotografie versate in atti (cfr. doc. n. 1 in produzione parte attrice) risulta che l'area interessata dal dissesto stradale era su un tratto rettilineo, si presentava totalmente scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitarla, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile;
- le stesse fotografie consentono di apprezzare le possibili prospettive visive del pedone all'atto di camminare, consentendo altresì di ritenere che la presenza di una irregolarità del manto stradale fosse, il giorno del sinistro, chiaramente visibile, con l'ordinaria diligenza, dal pedone che si accingeva a camminare sulla via Saffi;
- non sono state dimostrate ulteriori circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del manto stradale, avendo parte attrice dedotto che il sinistro sarebbe avvenuto in orario diurno in un periodo estivo (16.30 del 6 luglio 2019), dunque in condizioni di visibilità con luce naturale ed in condizioni meteo non avverse.
Per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto deve essere ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata. Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva irregolarità del manto stradale per cui è causa al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051
c.c. alla parte convenuta, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica della caduta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto, 3.11.2025.
Si comunichi Il Giudice dott. Amedeo Russo pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2669/2021, promossa da:
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Bragagni
ATTRICE
CONTRO
(C.F. / P.IVA ), rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Matteo Cerretti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 13.05.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità Controparte_2 di questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 06.07.2019 alle 16.30 circa, sulla Via Saffi in . CP_1
CP_ Ha dedotto in particolare l'attrice la colpevole omissione, imputabile all' convenuto, della ordinaria manutenzione del manto stradale sulla Via Saffi in , in prossimità dei “Giardini CP_1 dell'Archeologia”, segnatamente per la presenza di una buca non segnalata, né transennata formatasi sul piano calpestabile della carreggiata, che ne avrebbe causato la caduta a terra provocandole lesioni pagina 1 di 7 personali;
ha dunque chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti quantificandoli in
€.21.848,67, ovvero nella somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 2.03.2022, si è costituito in giudizio il , Controparte_2 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria, dunque per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 164, comma 4, c.p.c.; nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda, sia in relazione all'an che al quantum, deducendo come il sinistro – anche laddove provato – sarebbe in ogni caso da ricondursi alla responsabilità esclusiva della vittima in ragione di una sua condotta imprudente, stante la dedotta visibilità, prevedibilità ed evitabilità dell'insidia costituita da una buca sulla strada;
ha concluso chiedendo il rigetto integrale della domanda;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, dopodiché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 13.05.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda risarcitoria, dunque per violazione del combinato disposto degli artt. 163, c. 3, n. 4 c.p.c. e 164, c. 4, c.p.c.
In proposito, è stato chiarito in giurisprudenza come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
La nullità dell'atto si produce, pertanto, a norma della disciplina processuale richiamata solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr amplius Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008 e conforme Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n. 4525/2018).
Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata. pagina 2 di 7 Nel merito, si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n.
2660; n. 3297/2015). L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività pagina 3 di 7 dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Quanto all'incidenza di un eventuale concorso di colpa dello stesso danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la condotta tenuta da chi si assuma danneggiato da un bene in custodia vada valutata in concreto, ben potendo il risarcimento essere proporzionalmente diminuito ovvero completamente escluso. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.
Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07). pagina 4 di 7 In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (cfr. Cass.
17/10/2013, n. 23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata. Tale dovere di cautela corrisponde già alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e può ricondursi – se non all'ormai non più in auge principio di auto responsabilità – almeno ad un dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2
Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
In tal senso, del resto, già si è statuito che la responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività
a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, c. 1, cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).
Con specifico riferimento all'obbligo di custodia della strada pubblica in capo all'ente Comunale, è stato inoltre affermato che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta CP_2 del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (cfr. Corte di Cassazione
Sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443, la quale ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.).
In altre parole, si ritiene che non esista alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione
l'obbligo di conservazione del bene demaniale;
tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili. In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (cfr. Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), mentre eventuali diverse menomazioni del manto stradale vanno valutate - necessariamente - caso per caso alla luce delle peculiarità della vicenda di volta in volta considerata. pagina 5 di 7 Ciò che rileva, dunque, è la circostanza per cui il danneggiato possa avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dallo stesso, ove la presenza di dissesti, a prescindere dalla circostanza che gli stessi non risultassero visibili, non rileva, tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva che il fatto storico del sinistro occorso all'attrice in data 06.07.2019 alle 16.30 sulla Via Saffi, trova sufficiente riscontro già in via documentale, alla luce della relazione della Polizia Municipale versata in atti (cfr. doc. 1 . Essa attesta le Parte_1 dichiarazioni rese nell'immediatezza dal testimone oculare (figlia dell'attrice), che Testimone_1 affermò di aver visto la (quest'ultima all'arrivo degli agenti già trasportata al pronto Parte_1 soccorso) cadere a terra sulla Via Saffi, in prossimità dei “Giardini dell'Archeologia”, “dopo essere inciampata su delle disconnessioni del manto stradale ivi presenti”, avendo cura di indicare l'area interessata dal sinistro, poi rappresentata nel dettaglio da alcune fotografie ritraenti la specifica disconnessione, dove la teste riferì di aver visto l'attrice cadere (cfr. doc. 1 . Parte_1
Tale disconnessione, ritratta nelle foto allegate alla predetta relazione da diverse angolazioni, anche in relazione alla sua profondità, risulta chiara e ben visibile con la luce naturale (cfr. doc. 1
foto nn. 1-6). Parte_1
Non è peraltro stato specificamente contestato che l'attrice subì un infortunio nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, avendo l'Ente convenuto sostenuto l'assenza di prova dell'incidenza causale della descritta disconnessione nella causazione dell'incidente, sostenendo in ogni caso la sussistenza di un caso fortuito escludente, integrato dalla condotta colposa della danneggiata, data la piena visibilità della buca e dunque l'evitabilità del sinistro con l'ordinaria diligenza.
Va quindi ribadito il giudizio di inammissibilità della prova per testi richiesta da parte attrice nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., quanto ai capitoli 1, 3, 4 e 6, in quanto da ritenersi superflui alla luce della documentazione già in atti e dei fatti pacifici e non contestati. Quanto ai rimanenti capitoli 2 e 5, volti a provare che l'attrice cadde a terra proprio in ragione della buca in questione, se ne deve in questa sede ribadire il giudizio di inammissibilità, per le ragioni che seguono.
Occorre in particolare stabilire se il tratto di strada dove si verificò il sinistro, ampiamente ritratto nelle fotografie versate in atti, anche da diverse angolazioni e prospettive (cfr. doc. 1 parte attrice, foto 1-6), si presentasse realmente pericoloso ed insidioso, tanto da cagionare un danno non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Sul punto, a parte l'allegazione secondo cui il tratto stradale in questione si presentava disconnesso, va rilevato che la presenza di un'irregolarità del manto stradale, pur apprezzabile dalle foto versate in atti pagina 6 di 7 coerentemente con quanto descritto dall'attrice, nel caso di specie ben può ritenersi prevedibile ed evitabile secondo il canone di diligenza del pedone mediamente accorto.
Ed infatti, nel caso in esame, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- delle fotografie versate in atti (cfr. doc. n. 1 in produzione parte attrice) risulta che l'area interessata dal dissesto stradale era su un tratto rettilineo, si presentava totalmente scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitarla, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile;
- le stesse fotografie consentono di apprezzare le possibili prospettive visive del pedone all'atto di camminare, consentendo altresì di ritenere che la presenza di una irregolarità del manto stradale fosse, il giorno del sinistro, chiaramente visibile, con l'ordinaria diligenza, dal pedone che si accingeva a camminare sulla via Saffi;
- non sono state dimostrate ulteriori circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del manto stradale, avendo parte attrice dedotto che il sinistro sarebbe avvenuto in orario diurno in un periodo estivo (16.30 del 6 luglio 2019), dunque in condizioni di visibilità con luce naturale ed in condizioni meteo non avverse.
Per tutti i suindicati rilievi, l'accaduto deve essere ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata. Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria e dai documenti versati in atti la effettiva verificazione della lesione per cui è lite, nonché la effettiva irregolarità del manto stradale per cui è causa al momento del sinistro;
circostanze le quali, pur non imputabili ex art. 2051
c.c. alla parte convenuta, si ritiene abbiano comunque ragionevolmente interferito nella dinamica della caduta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Grosseto, 3.11.2025.
Si comunichi Il Giudice dott. Amedeo Russo pagina 7 di 7