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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Napoli, Parte_1
Pierlucio Napoli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che l' a seguito del riconoscimento in via giudiziale del suo diritto CP_1 all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza gennaio 2022, aveva liquidato i relativi arretrati in misura di euro 12.982,86, operando, tra l'altro, le trattenute di euro 2.288,24 a titolo di “trattenute Irpef sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti” e di euro 373,96 a titolo di “trattenute Irpef sugli arretrati imponibili corrisposti”, senza, tuttavia, considerare le detrazioni fiscali per i redditi da imputare ai relativi periodi di riferimento;
ha chiesto che il giudice del lavoro adito di condannare “l' alla restituzione della somma di euro 2.662,20, … oltre interessi CP_1 legali/rivalutazione dal 1 dicembre 2022 al soddisfo”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento CP_1 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031). Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua: “
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17); nonché “
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi ora art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”. In punto di fatto non è in contestazione (e, in ogni caso, risulta dalla documentazione versata in atti) che:
1) In favore del ricorrente è stato liquidato in data 23.2.2023 l'assegno ordinario d'invalidità categoria IOART n. 34523779 con decorrenza 1 gennaio 2022, in seguito alla notifica del decreto di omologa del 24.8.2022 R.G. n. 9292/2021;
2) dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 12.982,86, in parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1 lettera b) e 21 commi 3 e 4 del TUIR. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti, in senso favorevole alla tesi attorea, specificatamente risulta come la parte ricorrente avesse debitamente inoltrato all apposita dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni di imposta CP_1 in relazione all'arco temporale che viene in rilievo, in termini utili ad assorbire in maniera integrale la tassazione operata sui ratei di pensione di cui si discute (vds. modello detrazioni COD AP06 in atti). In ragione di quanto dappresso evidenziato ed in difetto di contestazioni in ordine alla correttezza dei dati dichiarati in sede amministrativa, l'operato dell' che, quale CP_1 sostituto di imposta, ha trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza, tuttavia, applicare le invocate detrazioni fiscali, non può considerarsi conforme al quadro legislativo dappresso riepilogato. In presenza di tutti i requisiti di legge (pacificamente sussistenti nel caso di specie e, in ogni caso, adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta), è, invece, da ritenere che il ricorrente potesse avvalersi delle detrazioni in parola (come detto in termini utili ad assorbire l'intera tassazione applicatagli) ed avesse conseguentemente diritto alla refusione delle differenze fra la somma liquidata a titolo di arretrati e quella (di minore importo) concretamente corrispostagli, al cui pagamento l'istituto previdenziale convenuto è, dunque, da condannare, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91 dal 23.2.2023 (essendo la liquidazione in questione intervenuta nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa come vuole l'art. 445 bis c.p.c.). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 13.12.2023, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del della somma di euro 2.662,20, oltre agli CP_1 Pt_1 accessori ex art. 16, L.n. 412/91 nei termini di cui in motivazione;
condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte ricorrente, CP_1 dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge Lecce, il 4 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Napoli, Parte_1
Pierlucio Napoli, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che l' a seguito del riconoscimento in via giudiziale del suo diritto CP_1 all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza gennaio 2022, aveva liquidato i relativi arretrati in misura di euro 12.982,86, operando, tra l'altro, le trattenute di euro 2.288,24 a titolo di “trattenute Irpef sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti” e di euro 373,96 a titolo di “trattenute Irpef sugli arretrati imponibili corrisposti”, senza, tuttavia, considerare le detrazioni fiscali per i redditi da imputare ai relativi periodi di riferimento;
ha chiesto che il giudice del lavoro adito di condannare “l' alla restituzione della somma di euro 2.662,20, … oltre interessi CP_1 legali/rivalutazione dal 1 dicembre 2022 al soddisfo”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall dovendosi nel caso fare riferimento al condivisibile orientamento CP_1 ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031). Tanto premesso, norme di riferimento sono gli art. 17 e 21 del TUIR n. 917/1986, alla cui stregua: “
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (….) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti (cui, ai sensi dell'art. 49 dello stesso testo unico, sono da ricondurre anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (….)” (art. 17); nonché “
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti (….).
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 (vedi ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'art. 12 e nei commi 1 e 2 dell'art. 13 (vedi ora art. 14 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, successivamente abrogato) se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (….)”. In punto di fatto non è in contestazione (e, in ogni caso, risulta dalla documentazione versata in atti) che:
1) In favore del ricorrente è stato liquidato in data 23.2.2023 l'assegno ordinario d'invalidità categoria IOART n. 34523779 con decorrenza 1 gennaio 2022, in seguito alla notifica del decreto di omologa del 24.8.2022 R.G. n. 9292/2021;
2) dalla liquidazione sono derivati arretrati per l'importo complessivo pari a euro 12.982,86, in parte relativi ad anni precedenti all'anno d'imposta di erogazione;
3) gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti sono stati tassati con l'aliquota del 23% prevista dagli artt. 11 comma 1 lettera a), 17 comma 1 lettera b) e 21 commi 3 e 4 del TUIR. Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti, in senso favorevole alla tesi attorea, specificatamente risulta come la parte ricorrente avesse debitamente inoltrato all apposita dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni di imposta CP_1 in relazione all'arco temporale che viene in rilievo, in termini utili ad assorbire in maniera integrale la tassazione operata sui ratei di pensione di cui si discute (vds. modello detrazioni COD AP06 in atti). In ragione di quanto dappresso evidenziato ed in difetto di contestazioni in ordine alla correttezza dei dati dichiarati in sede amministrativa, l'operato dell' che, quale CP_1 sostituto di imposta, ha trattenuto, sulle somme corrisposte a titolo di arretrati di pensione, l'imposta risultante dall'aliquota minima prevista dall'art. 11 del TUIR, pari al 23%, senza, tuttavia, applicare le invocate detrazioni fiscali, non può considerarsi conforme al quadro legislativo dappresso riepilogato. In presenza di tutti i requisiti di legge (pacificamente sussistenti nel caso di specie e, in ogni caso, adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta), è, invece, da ritenere che il ricorrente potesse avvalersi delle detrazioni in parola (come detto in termini utili ad assorbire l'intera tassazione applicatagli) ed avesse conseguentemente diritto alla refusione delle differenze fra la somma liquidata a titolo di arretrati e quella (di minore importo) concretamente corrispostagli, al cui pagamento l'istituto previdenziale convenuto è, dunque, da condannare, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91 dal 23.2.2023 (essendo la liquidazione in questione intervenuta nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa come vuole l'art. 445 bis c.p.c.). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 13.12.2023, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del della somma di euro 2.662,20, oltre agli CP_1 Pt_1 accessori ex art. 16, L.n. 412/91 nei termini di cui in motivazione;
condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori della parte ricorrente, CP_1 dichiaratisi anticipatari, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge Lecce, il 4 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma