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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5839 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Spanu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Spanu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/10/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione coniugale, sita in Cagliari nella via G. Donizetti n. 16.
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla moglie
, che la abiterà unitamente al figlio. Parte_1
4. Stante l'età del minore (ormai prossimo alla maggiore età), al fine di poter garantire allo stesso di poter conservare un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, il sig. potrà vedere e tenere il figlio ogniqualvolta CP_1 quest'ultimo lo vorrà.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 200,00 Per_1
(duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare nel conto corrente intestato a , acceso presso l'istituto di credito Parte_1
NT PA e distinto al codice IBAN [...].
Pag. 2 di 3
6. Il sig. , al momento della sottoscrizione del presente accordo, verserà CP_1 la somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila/00), a titolo di mantenimento della sig.ra , da versare nel conto corrente intestato a Parte_1 [...]
, acceso presso l'istituto di credito NT PA e contraddistinto Parte_1 al seguente codice IBAN: [...].
7. La sig.ra e il sig. si impegnano a continuare a corrispondere, fino Pt_1 CP_1 alla sua estinzione, la propria quota delle rate del mutuo acceso presso l'Istituto di credito NT San Paolo, per l'acquisto della casa familiare.
8. Le spese straordinarie, da individuare secondo il protocollo del CNF in uso al Tribunale Ordinario di Cagliari, saranno sopportate nella misura del 50%.
9. Entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio sia personale sia del minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5839 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Spanu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Spanu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/10/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo Persona_1 le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione coniugale, sita in Cagliari nella via G. Donizetti n. 16.
3. La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla moglie
, che la abiterà unitamente al figlio. Parte_1
4. Stante l'età del minore (ormai prossimo alla maggiore età), al fine di poter garantire allo stesso di poter conservare un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, il sig. potrà vedere e tenere il figlio ogniqualvolta CP_1 quest'ultimo lo vorrà.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma mensile di euro 200,00 Per_1
(duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare nel conto corrente intestato a , acceso presso l'istituto di credito Parte_1
NT PA e distinto al codice IBAN [...].
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6. Il sig. , al momento della sottoscrizione del presente accordo, verserà CP_1 la somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila/00), a titolo di mantenimento della sig.ra , da versare nel conto corrente intestato a Parte_1 [...]
, acceso presso l'istituto di credito NT PA e contraddistinto Parte_1 al seguente codice IBAN: [...].
7. La sig.ra e il sig. si impegnano a continuare a corrispondere, fino Pt_1 CP_1 alla sua estinzione, la propria quota delle rate del mutuo acceso presso l'Istituto di credito NT San Paolo, per l'acquisto della casa familiare.
8. Le spese straordinarie, da individuare secondo il protocollo del CNF in uso al Tribunale Ordinario di Cagliari, saranno sopportate nella misura del 50%.
9. Entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio sia personale sia del minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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