Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1952, n. 123
Articolo 2
Versione
5 aprile 1952
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e' aumentato a lire 300.000 annue il contributo di cui all' art. 98, terzo comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 , corrisposto dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti di credito agrario dell'Isola.
Entrata in vigore il 5 aprile 1952