Art. 4. Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica
Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica, comprese quelle previste dagli articoli 2 , 3 e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 413 , in quanto compatibili:
dovra' essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovra' essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 9;
dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza;
le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Fino a quando non interverra' la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia.
Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti nella legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilita' dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di snellimento delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche o di edilizia scolastica, comprese quelle previste dagli articoli 2 , 3 e 4 della legge 17 agosto 1974, n. 413 , in quanto compatibili:
dovra' essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino anche mediante l'istituto della concessione, secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente, ove possibile con piani organici di opere, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovra' essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 9;
dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonche' le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza;
le opere realizzate apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti competenti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.
Fino a quando non interverra' la legislazione regionale di cui al presente articolo valgono per gli enti obbligati le norme vigenti in materia.