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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 1011/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. ANGELO CUTONE, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a [...], assistito Parte_2 C.F._3
e difeso dall'Avv. SALVATORE GALEAZZO, codice fiscale C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 16.05.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 26.06.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data 22.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“a. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco e mutuo rispetto e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia la più idonea crescita psicoaffettiva.
b. Il sig. dal mese di gennaio 2025 è tornato a vivere a Isernia presso l'abitazione della Pt_2 madre sita in via Veneziale.
c. La sig.ra vivrà insieme alla figlia di anni 12 nell'attuale dimora Parte_1 Persona_1 coniugale di contrada Colle Vavuso, via Fontanelle n. 17 di proprietà di , compreso Parte_3 tutto l'arredo che rimarrà in suo godimento esclusivo.
d. I separandi coniugi non hanno beni tra loro in comunione.
e. Il sig. è proprietario della Renault Clio, targa ET815ZX (doc. 3) e dell'immobile sito a Pt_2
Isernia, via Colle Marini, n. 57/A, identificato al catasto urbano del Comune di Isernia, foglio 25, particella n. 1306 (doc. 4).
f. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna domanda di contribuzione, di aver già risolto ogni pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
g. La figlia andrà a vivere con la madre nella casa famigliare. I genitori avranno il suo Per_1 affidamento condiviso affinché possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
h. I ricorrenti, tenendo presente i principi dell'affidamento condiviso della figlia, concordano nel non specificare orari di visite e permanenza di presso di loro, ma, rispettando l'obbligo di Per_1 presenza e partecipazione alla quotidianità della stessa, lasciano a lei la libertà della scansione del tempo quotidiano da trascorrere con loro, secondo i loro impegni e la loro volontà, il tutto in considerazione del suo diritto di mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi. Stessa cosa dicasi per festività natalizie e pasquali, feste comandate e vacanze estive, secondo il principio dell'alternanza.
i. Le principali scelte relative all'educazione, all'istruzione e alla vita della minore saranno prese di comune accordo;
la crescita di sarà curata in modo assolutamente paritario ed equo, al Per_1 fine precipuo di realizzare concretamente l'interesse ad avere due genitori che si impegnano ad assolvere alla fondamentale funzione assistenziale ed educativa nei suoi confronti.
j. Fermi i doveri e le facoltà di entrambi i genitori in virtù dell'affidamento condiviso, onde garantire la partecipazione congiunta alla vita della figlia, viene stabilito che il padre avrà il diritto di vedere tutte le volte che lo vorrà, nel rispetto della volontà della stessa. Per_1
k. Ai fini del mantenimento della figlia , il sig. corrisponderà la somma di € 200,00 Per_1 Pt_2 mensili, con adeguamento annuale agli indici ISTAT.
l. La somma di euro 200,00 relativa al mantenimento della figlia minorenne sarà versata dal sig.
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 25 di Pt_2 Parte_1 ogni mese.
m. I coniugi concordano che l'Assegno Unico ed Universale, oppure il suo equipollente, costituisce una voce aggiuntiva rispetto al contributo di mantenimento e venga versato per intero a favore della sig.ra che vivrà con la figlia . Pertanto, il sig. autorizza il cambio di Parte_1 Per_1 Pt_2 intestazione del suddetto assegno e la conseguente intestazione alla sola sig.ra Parte_1 ovvero ad autorizzare la sig.ra ad espletare ogni attività burocratica/amministrativa Parte_1 affinché possa essere beneficiaria al 100% del detto assegno sicché il sig. nulla potrà Pt_2 eccepire e/o pretendere. n. Le spese straordinarie per la figlia minore, sono a carico dei genitori nella misura del 50% così come determinate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Isernia (doc. 5) da considerarsi parte integrante del presente atto, purché debitamente documentate e concordate tra i genitori.
o. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti d'autorizzazione all'espatrio personale o della figlia.
p. Non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
q. Il sig. avrà diritto di ritirare i suoi effetti personali entro 15 giorni decorrenti dal deposito Pt_2 del presente ricorso.
r. Le spese legali vengono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori rinunciano espressamente alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge Professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. (Dott. Michele Caroppoli)
N. 1011/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. ANGELO CUTONE, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a [...], assistito Parte_2 C.F._3
e difeso dall'Avv. SALVATORE GALEAZZO, codice fiscale C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 16.05.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt. 473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data 26.06.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data 22.09.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“a. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco e mutuo rispetto e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia la più idonea crescita psicoaffettiva.
b. Il sig. dal mese di gennaio 2025 è tornato a vivere a Isernia presso l'abitazione della Pt_2 madre sita in via Veneziale.
c. La sig.ra vivrà insieme alla figlia di anni 12 nell'attuale dimora Parte_1 Persona_1 coniugale di contrada Colle Vavuso, via Fontanelle n. 17 di proprietà di , compreso Parte_3 tutto l'arredo che rimarrà in suo godimento esclusivo.
d. I separandi coniugi non hanno beni tra loro in comunione.
e. Il sig. è proprietario della Renault Clio, targa ET815ZX (doc. 3) e dell'immobile sito a Pt_2
Isernia, via Colle Marini, n. 57/A, identificato al catasto urbano del Comune di Isernia, foglio 25, particella n. 1306 (doc. 4).
f. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna domanda di contribuzione, di aver già risolto ogni pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
g. La figlia andrà a vivere con la madre nella casa famigliare. I genitori avranno il suo Per_1 affidamento condiviso affinché possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare i rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
h. I ricorrenti, tenendo presente i principi dell'affidamento condiviso della figlia, concordano nel non specificare orari di visite e permanenza di presso di loro, ma, rispettando l'obbligo di Per_1 presenza e partecipazione alla quotidianità della stessa, lasciano a lei la libertà della scansione del tempo quotidiano da trascorrere con loro, secondo i loro impegni e la loro volontà, il tutto in considerazione del suo diritto di mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi. Stessa cosa dicasi per festività natalizie e pasquali, feste comandate e vacanze estive, secondo il principio dell'alternanza.
i. Le principali scelte relative all'educazione, all'istruzione e alla vita della minore saranno prese di comune accordo;
la crescita di sarà curata in modo assolutamente paritario ed equo, al Per_1 fine precipuo di realizzare concretamente l'interesse ad avere due genitori che si impegnano ad assolvere alla fondamentale funzione assistenziale ed educativa nei suoi confronti.
j. Fermi i doveri e le facoltà di entrambi i genitori in virtù dell'affidamento condiviso, onde garantire la partecipazione congiunta alla vita della figlia, viene stabilito che il padre avrà il diritto di vedere tutte le volte che lo vorrà, nel rispetto della volontà della stessa. Per_1
k. Ai fini del mantenimento della figlia , il sig. corrisponderà la somma di € 200,00 Per_1 Pt_2 mensili, con adeguamento annuale agli indici ISTAT.
l. La somma di euro 200,00 relativa al mantenimento della figlia minorenne sarà versata dal sig.
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il 25 di Pt_2 Parte_1 ogni mese.
m. I coniugi concordano che l'Assegno Unico ed Universale, oppure il suo equipollente, costituisce una voce aggiuntiva rispetto al contributo di mantenimento e venga versato per intero a favore della sig.ra che vivrà con la figlia . Pertanto, il sig. autorizza il cambio di Parte_1 Per_1 Pt_2 intestazione del suddetto assegno e la conseguente intestazione alla sola sig.ra Parte_1 ovvero ad autorizzare la sig.ra ad espletare ogni attività burocratica/amministrativa Parte_1 affinché possa essere beneficiaria al 100% del detto assegno sicché il sig. nulla potrà Pt_2 eccepire e/o pretendere. n. Le spese straordinarie per la figlia minore, sono a carico dei genitori nella misura del 50% così come determinate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Isernia (doc. 5) da considerarsi parte integrante del presente atto, purché debitamente documentate e concordate tra i genitori.
o. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti d'autorizzazione all'espatrio personale o della figlia.
p. Non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
q. Il sig. avrà diritto di ritirare i suoi effetti personali entro 15 giorni decorrenti dal deposito Pt_2 del presente ricorso.
r. Le spese legali vengono interamente compensate tra le parti ed i rispettivi procuratori rinunciano espressamente alla solidarietà professionale ex art. 13 Legge Professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. (Dott. Michele Caroppoli)