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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVANNA Parte_1 C.F._1
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA ADRIATICA 2 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUDINI CP_1 C.F._2
DOMENICO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Viale G. Amendola 42 66100 C.F._3
CHIETI presso il difensore
CONVENUTO
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto l'aumento dell'assegno Parte_1 divorzile posto a carico dell'ex coniuge , in forza dell'ordinanza del 22.7.2021 di CP_1 questo tribunale, da € 100,00 ad e 400,00 mensili;
il predetto decreto aveva modificato le condizioni di cui al decreto della Corte di Appello di L'Aquila del 3.11.2017, riducendo l'assegno originariamente previsto da € 200,00 ad € 100,00 mensili.
A sostegno del ricorso ha dedotto che, dall'epoca dell'emanazione della suddetta ordinanza, si sarebbero verificati una serie di decrementi reddituali incidenti in peius sul proprio reddito;
in particolare la stessa non percepisce più il reddito di cittadinanza;
proprio tale circostanza (unitamente ad altre relative al decremento reddituale dell'ex marito) aveva indotto questo tribunale, nel 2021, a ridurre l'assegno divorzile ad € 100,00.
Sostiene inoltre la ricorrente che la separazione del resistente dalla sua seconda moglie (da cui deriva l'obbligo per lo stesso di versare un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio nato dal secondo matrimonio) sarebbe simulata, in quanto i 2 coniugi continuerebbero, in realtà a vivere insieme, come risulta dallo stato di famiglia.
La ricorrente rileva anche che il reddito dell'ex marito sarebbe aumentato rispetto al 2020, in quanto lo stesso percepisce uno stipendio di € 1.613,00 mensili dall'impresa “Tresol s.r.l.”.
Infine, l'attrice chiede di disporre l'obbligo del versamento diretto a carico del datore di lavoro.
Si è costituito il resistente, contestando integralmente le avverse deduzioni.
Il convenuto rappresenta infatti che la ex moglie avrebbe rifiutato ingiustificatamente 2 offerte di lavoro presso imprese private;
rileva inoltre che la stessa ben potrebbe chiedere un assegno alimentare ai 3 figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il resistente contesta inoltre la dedotta simulazione della separazione dalla seconda moglie, in quanto i due coniugi vivono nella stessa palazzina, ma in 2 appartamenti separati.
Nella successiva memoria, il ha rilevato come la ricorrente potrebbe ottenere una prestazione CP_1
simile al reddito di cittadinanza, richiedendo il reddito di inclusione (per il quale avrebbe i requisiti).
pagina 2 di 5 Osserva il collegio che, a seguito della sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, in virtù del principio costituzionale di solidarietà: l'assegno deve in altri termini consentire al coniuge richiedente non l'autosufficienza in astratto considerata, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito per la realizzazione della vita familiare, determinato tenendo conto anche delle aspettative professionali sacrificate, mentre non può ritenersi finalizzato a garantire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Il collegio rileva inoltre che, in riferimento all'invocata riduzione dell'assegno divorzile, a mente della giurisprudenza di legittimità, i "giustificati motivi" di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla cessazione del rapporto di coniugio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI n. 28436 del 28/11/2017).
Nel caso di specie, per come emerge dalla documentazione presente agli atti, risulta dimostrata una riduzione dei redditi percepiti dalla ex moglie, nei termini descritti in ricorso. In particolare, è pacifico che la ricorrente, rispetto all'epoca dell'ultimo provvedimento del tribunale, ha subito un peggioramento della propria situazione reddituale, in quanto non percepisce più il reddito di cittadinanza, e non ha quindi nessuna entrata oltre all'assegno divorzile. Inoltre, la stessa non ha i requisiti per percepire l'assegno di inclusione, come attestato dalla relazione dei servizi sociali del
25/2/2025 (cfr. doc. 2 allegato alle note scritte depositate in data 22/5/2025).
Le deduzioni del resistente, secondo cui l'attrice avrebbe rifiutato 2 offerte di lavoro, sono rimaste prove di qualsiasi supporto probatorio.
Per ciò che concerne la situazione patrimoniale del resistente, si osserva che, in base ai CUD depositati, tale situazione non ha subito alcun significativo mutamento rispetto a quella sussistente al momento del precedente provvedimento;
infatti, dalla documentazione depositata in data 23/5/2025, risulta che il reddito da lavoro del 2023 ammonta ad € 19.075,14, e quello del 2024 ad € 15.067,66.
Nessuna rilevanza hanno invece le deduzioni inerenti all'asserita simulazione della separazione, in quanto, oltre a non essere supportate da elementi indiziari sufficienti, si riferiscono ad una situazione anteriore all'emanazione del precedente provvedimento di questo tribunale. Peraltro, si rileva che l'assegno dovuto alla seconda moglie si riferisce non a lei ma al figlio, al cui mantenimento il resistente sarebbe comunque obbligato.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra, osserva il Collegio coma possa disporsi un aumento dell'assegno ad €
150,00, alla luce delle seguenti considerazioni: 1) come già rilevato nel precedente provvedimento, sotto il profilo dell'an, la resistente è affetta da invalidità del 55%, circostanza che rende difficile un inserimento lavorativo, talché la declaratoria di persistenza dell'obbligo al versamento dell'assegno divorziale in capo al ricorrente è coerente con l'assolvimento di una delle sue principali funzioni, quella cd. assistenziale, non avendo la resistente disponibilità di redditi adeguati (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 24934/2019); 2) sotto il profilo del quantum, la ricorrente ha registrato una flessione del profilo reddituale (avendo perso il reddito di cittadinanza), mentre la situazione patrimoniale del resistente è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2021 (per cui, in ogni caso, tale situazione è peggiore di quella dell'epoca del primo provvedimento della Corte di Appello di L'Aquila del 2017, quando il resistente percepiva un reddito di circa € 38.000,00 annui).
Quindi, una valutazione comparata dei profili reddituali delle parti legittima la necessità di un aumento dell'assegno ad € 150,00 (somma inferiore a quella di € 200,00 prevista dal provvedimento del 2017, in quanto la situazione patrimoniale del resistente è peggiorata rispetto a quell'epoca).
La domanda di corresponsione diretta dell'assegno nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c. va invece dichiarata inammissibile, in quanto la presente procedura è soggetta al nuovo rito introdotto dal D. Lgs. 149/2022, che ha abrogato la predetta disposizione;
pertanto, la creditrice potrà avvalersi del procedimento previsto dall'art. 473 bis.37 c.p.c.
Visto l'accoglimento parziale della domanda della ricorrente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione ed eccezione rigettata, così decide:
- conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a l'assegno CP_1 Parte_1 divorzile, che ridetermina, a far data dalla domanda, in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT da gennaio 2026;
- dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto a carico del datore di lavoro;
- compensa le spese;
- dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
pagina 4 di 5 Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore dott. Francesco GRASSI
Il Presidente dott. Gianluca FALCO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca FALCO Presidente
dott. Marcello COZZOLINO Giudice
dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 176/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVANNA Parte_1 C.F._1
MONICA, elettivamente domiciliato in VIA ADRIATICA 2 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUDINI CP_1 C.F._2
DOMENICO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Viale G. Amendola 42 66100 C.F._3
CHIETI presso il difensore
CONVENUTO
pagina 1 di 5 PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto l'aumento dell'assegno Parte_1 divorzile posto a carico dell'ex coniuge , in forza dell'ordinanza del 22.7.2021 di CP_1 questo tribunale, da € 100,00 ad e 400,00 mensili;
il predetto decreto aveva modificato le condizioni di cui al decreto della Corte di Appello di L'Aquila del 3.11.2017, riducendo l'assegno originariamente previsto da € 200,00 ad € 100,00 mensili.
A sostegno del ricorso ha dedotto che, dall'epoca dell'emanazione della suddetta ordinanza, si sarebbero verificati una serie di decrementi reddituali incidenti in peius sul proprio reddito;
in particolare la stessa non percepisce più il reddito di cittadinanza;
proprio tale circostanza (unitamente ad altre relative al decremento reddituale dell'ex marito) aveva indotto questo tribunale, nel 2021, a ridurre l'assegno divorzile ad € 100,00.
Sostiene inoltre la ricorrente che la separazione del resistente dalla sua seconda moglie (da cui deriva l'obbligo per lo stesso di versare un assegno mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio nato dal secondo matrimonio) sarebbe simulata, in quanto i 2 coniugi continuerebbero, in realtà a vivere insieme, come risulta dallo stato di famiglia.
La ricorrente rileva anche che il reddito dell'ex marito sarebbe aumentato rispetto al 2020, in quanto lo stesso percepisce uno stipendio di € 1.613,00 mensili dall'impresa “Tresol s.r.l.”.
Infine, l'attrice chiede di disporre l'obbligo del versamento diretto a carico del datore di lavoro.
Si è costituito il resistente, contestando integralmente le avverse deduzioni.
Il convenuto rappresenta infatti che la ex moglie avrebbe rifiutato ingiustificatamente 2 offerte di lavoro presso imprese private;
rileva inoltre che la stessa ben potrebbe chiedere un assegno alimentare ai 3 figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il resistente contesta inoltre la dedotta simulazione della separazione dalla seconda moglie, in quanto i due coniugi vivono nella stessa palazzina, ma in 2 appartamenti separati.
Nella successiva memoria, il ha rilevato come la ricorrente potrebbe ottenere una prestazione CP_1
simile al reddito di cittadinanza, richiedendo il reddito di inclusione (per il quale avrebbe i requisiti).
pagina 2 di 5 Osserva il collegio che, a seguito della sentenza n. 18287 dell'11.07.2018 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, in virtù del principio costituzionale di solidarietà: l'assegno deve in altri termini consentire al coniuge richiedente non l'autosufficienza in astratto considerata, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito per la realizzazione della vita familiare, determinato tenendo conto anche delle aspettative professionali sacrificate, mentre non può ritenersi finalizzato a garantire al coniuge richiedente il mantenimento del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Il collegio rileva inoltre che, in riferimento all'invocata riduzione dell'assegno divorzile, a mente della giurisprudenza di legittimità, i "giustificati motivi" di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla cessazione del rapporto di coniugio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI n. 28436 del 28/11/2017).
Nel caso di specie, per come emerge dalla documentazione presente agli atti, risulta dimostrata una riduzione dei redditi percepiti dalla ex moglie, nei termini descritti in ricorso. In particolare, è pacifico che la ricorrente, rispetto all'epoca dell'ultimo provvedimento del tribunale, ha subito un peggioramento della propria situazione reddituale, in quanto non percepisce più il reddito di cittadinanza, e non ha quindi nessuna entrata oltre all'assegno divorzile. Inoltre, la stessa non ha i requisiti per percepire l'assegno di inclusione, come attestato dalla relazione dei servizi sociali del
25/2/2025 (cfr. doc. 2 allegato alle note scritte depositate in data 22/5/2025).
Le deduzioni del resistente, secondo cui l'attrice avrebbe rifiutato 2 offerte di lavoro, sono rimaste prove di qualsiasi supporto probatorio.
Per ciò che concerne la situazione patrimoniale del resistente, si osserva che, in base ai CUD depositati, tale situazione non ha subito alcun significativo mutamento rispetto a quella sussistente al momento del precedente provvedimento;
infatti, dalla documentazione depositata in data 23/5/2025, risulta che il reddito da lavoro del 2023 ammonta ad € 19.075,14, e quello del 2024 ad € 15.067,66.
Nessuna rilevanza hanno invece le deduzioni inerenti all'asserita simulazione della separazione, in quanto, oltre a non essere supportate da elementi indiziari sufficienti, si riferiscono ad una situazione anteriore all'emanazione del precedente provvedimento di questo tribunale. Peraltro, si rileva che l'assegno dovuto alla seconda moglie si riferisce non a lei ma al figlio, al cui mantenimento il resistente sarebbe comunque obbligato.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra, osserva il Collegio coma possa disporsi un aumento dell'assegno ad €
150,00, alla luce delle seguenti considerazioni: 1) come già rilevato nel precedente provvedimento, sotto il profilo dell'an, la resistente è affetta da invalidità del 55%, circostanza che rende difficile un inserimento lavorativo, talché la declaratoria di persistenza dell'obbligo al versamento dell'assegno divorziale in capo al ricorrente è coerente con l'assolvimento di una delle sue principali funzioni, quella cd. assistenziale, non avendo la resistente disponibilità di redditi adeguati (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 24934/2019); 2) sotto il profilo del quantum, la ricorrente ha registrato una flessione del profilo reddituale (avendo perso il reddito di cittadinanza), mentre la situazione patrimoniale del resistente è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2021 (per cui, in ogni caso, tale situazione è peggiore di quella dell'epoca del primo provvedimento della Corte di Appello di L'Aquila del 2017, quando il resistente percepiva un reddito di circa € 38.000,00 annui).
Quindi, una valutazione comparata dei profili reddituali delle parti legittima la necessità di un aumento dell'assegno ad € 150,00 (somma inferiore a quella di € 200,00 prevista dal provvedimento del 2017, in quanto la situazione patrimoniale del resistente è peggiorata rispetto a quell'epoca).
La domanda di corresponsione diretta dell'assegno nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 156 comma 6 c.c. va invece dichiarata inammissibile, in quanto la presente procedura è soggetta al nuovo rito introdotto dal D. Lgs. 149/2022, che ha abrogato la predetta disposizione;
pertanto, la creditrice potrà avvalersi del procedimento previsto dall'art. 473 bis.37 c.p.c.
Visto l'accoglimento parziale della domanda della ricorrente, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione ed eccezione rigettata, così decide:
- conferma l'obbligo in capo a di corrispondere a l'assegno CP_1 Parte_1 divorzile, che ridetermina, a far data dalla domanda, in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT da gennaio 2026;
- dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto a carico del datore di lavoro;
- compensa le spese;
- dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
pagina 4 di 5 Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore dott. Francesco GRASSI
Il Presidente dott. Gianluca FALCO
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