TRIB
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/04/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1577 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. COMI FRANCESCO
per il convenuto CP_1
dall'avv. RASTELLI ROMANO
Il Giudice
Pubblica la seguente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 8 N. R.G. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1577/2023 promossa da:
( ) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMI FRANCESCO dell'Avvocatura Regionale;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. RASTELLI CP_1 C.F._1
ROMANO giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del giudice di Parte_1
Pace di Ascoli Piceno n. 106 del 2023, pubblicata il 4 aprile 2023, non notificata, emessa nel procedimento n. 91/2023 R.G., con cui la era condannata a rifondere al signor Parte_1 CP_1
– per danni cagionati da fauna selvatica - la somma di € 2.368,86 oltre interessi nonché a pagare
[...] le spese di lite quantificate in € 1.325,00 oltre accessori di legge.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “omesso accertamento del superamento della presunzione di colpa gravante sul conducente, in violazione degli artt. 2054, comma
1, c.c. e 2697 c.c” non avendo il giudice di pace nemmeno accennato al superamento della presunzione, da parte del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054 c. I laddove prevede che – indipendentemente dal regime di imputazione della responsabilità per danni cagionati da animali selvatici – il conducente debba dare prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Con il secondo motivo di appello censurava l' “erroneo accertamento dei requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e violazione del riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c.,
pagina 2 di 8 violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti” posto che il giudice di prime cure accoglieva la domanda del nonostante lo stesso non avesse in alcun modo provato la dinamica del sinistro ed CP_1 il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. E ciò in considerazione del fatto che, da un lato, l'evento - come pure affermato dal danneggiato - era prevedibile (essendo “notoria” la presenza di animali selvatici nella zona) e l'attraversamento di animali era segnalato e, dall'altro in considerazione del fatto che il giudice di prime cure poneva a fondamento della decisione l'inattendibile testimonianza di un teste di parte attrice in primo grado. Con il terzo motivo di appello lamentava il “mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, in violazione dell'art.
2052 c.c.”, non avendo valutato la circostanza relativa all'adempimento, da parte della ai Pt_1
propri compiti in materia di gestione della fauna selvatica e della popolazione di caprioli. Infine, con il quarto motivo di appello, criticava la sentenza “nella parte in cui [aveva ritenuto] provato il danno materiale in violazione degli articoli 2697 c.c., 2043 e 2052 c.c. - Violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti” per avere il giudice di prime cure posto a fondamento della decisione la sola fattura di riparazione del veicolo prodotta dall'attore in primo grado;
criticava altresì la sentenza per
“violazione dell'articolo 1227 comma 1 c.c. per il concorso di colpa del conducente” per non avere il giudice di prime cure ridotto l'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa del conducente che non dimostrava l'adozione di ogni opportuna cautela alla guida né il rispetto degli stringenti limiti di velocità presenti lungo via Fonte Lepre.
Concludeva, dunque, chiedendo di “accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, n. 106 del 2023, pubblicata il 4 aprile 2023, non notificata, emessa nel procedimento n. 91/2023 R.G., con cui la è stata condannata a Parte_1 rifondere al signor la somma di € 2.368,86 oltre interessi nonché a pagare le spese di CP_1 lite quantificate in € 1.325,00 oltre accessori di legge, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure
e qui di seguito trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi dell'art.
1227 comma 1 c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza TAR Piemonte sez. II 6/10/2017
n. 1104, vista la difesa dell'Avvocatura regionale”.
pagina 3 di 8 Si costituiva nel presente giudizio di appello sostenendo la pretestuosità dei motivi di CP_1
appello proposti e la correttezza del percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure, in continuità con la prevalente giurisprudenza sul punto.
Concludeva, dunque, chiedendo di “rigettare in toto l'appello proposto dalla
contro
Parte_1
l'impugnata sentenza, condannandola per l'effetto alle spese del presente giudizio. In via gradata e nel merito: ritenere l'Ente convenuto tenuto al risarcimento di tutti i danni ex art. 2052 in relazione all'art. 2054 c.c., ergo in concorso paritario di responsabilità. Con vittoria delle spese di lite nella misura che riterrà equa e di giustizia”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 29.3.2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e, all'esito, era pubblicata la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Nel merito della questione oggetto di giudizio, in diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Non può tacersi, infatti, della circostanza per cui, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si sia orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3,
Ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-
03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza
n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 –
01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del
9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
pagina 4 di 8 - “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1
giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-
03-2024, n. 6539)
- “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024,
n. 6539 cit.);
pagina 5 di 8 - ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n.
11107 che richiama Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
30294 del 14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene altresì sottolineare, come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; Cass. n.
4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; Cass. n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Cass. n. 5783 del
27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Cass. n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Cass. n. 778 del
05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Cass. n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Cass. n. 1356 del
08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Cass. n. 2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01) con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-
12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i primi tre motivi di appello possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Dalle risultanze processuali può dirsi accertato lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che, da un lato, non risulta specificamente contestata dalla in sede di comparsa Pt_1
pagina 6 di 8 avanti al Giudice di Pace e, dall'altro, è stata confermata dal teste escusso in sede di primo grado della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Pertanto, se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass. Civ., III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
Non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Lo stesso ha infatti allegato di percorrere la strada ad una velocità “moderata”, CP_1
aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Non è dato sapere se lo stesso abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza della possibile presenza di animali selvatici, dell'orario notturno e della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né – come invece Pt_1 sostenuto nel proprio atto di appello dalla – potrebbe ritenersi integrato dalla negligente Pt_1
condotta di guida del ovvero dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in CP_1
orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei caprioli, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
pagina 7 di 8 Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello e relativo alla “erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene provato il danno materiale in violazione degli articoli 2697 c.c., 2043 e 2052 c.c.” si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, lo stesso non potrà essere accolto. A supporto della propria richiesta risarcitoria, infatti, il produceva, innanzitutto, CP_1
documentazione fotografica attestante i danni subiti dal mezzo (cfr. doc. 6 atto di citazione in primo grado), documentazione che, in sede di primo grado, non era in alcun modo contestata dalla Pt_1
con la conseguenza che, correttamente, il giudice di pace, poneva la stessa a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. Inoltre, il produceva la fattura relativa all'esborso sostenuto per la CP_1
riparazione del mezzo, riparazione che era confermata, in sede di prova testimoniale, dal teste
[...]
che affermava di aver eseguito le riparazioni di cui alla fattura e di essere stato Tes_1
integralmente pagato dal Circostanza, anche questa, non specificamente contestata in primo CP_1 grado con la conseguenza che sia il danno che l'esborso sostenuto dal possono essere in questa CP_1
sede confermati.
In conclusione, la sentenza di primo grado andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà condannata a risarcire al la complessiva somma Pt_1 CP_1
di euro 1184,43, pari al 50% del danno subito e provato in primo grado dal (complessivi euro CP_1
2.368,86).
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio le spese di entrambi i gradi andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1577 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la a pagare al Pt_1
la complessiva somma di euro 1184,43 oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 3 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. COMI FRANCESCO
per il convenuto CP_1
dall'avv. RASTELLI ROMANO
Il Giudice
Pubblica la seguente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 8 N. R.G. 1577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1577/2023 promossa da:
( ) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMI FRANCESCO dell'Avvocatura Regionale;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. RASTELLI CP_1 C.F._1
ROMANO giusta procura in atti;
appellato
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del giudice di Parte_1
Pace di Ascoli Piceno n. 106 del 2023, pubblicata il 4 aprile 2023, non notificata, emessa nel procedimento n. 91/2023 R.G., con cui la era condannata a rifondere al signor Parte_1 CP_1
– per danni cagionati da fauna selvatica - la somma di € 2.368,86 oltre interessi nonché a pagare
[...] le spese di lite quantificate in € 1.325,00 oltre accessori di legge.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “omesso accertamento del superamento della presunzione di colpa gravante sul conducente, in violazione degli artt. 2054, comma
1, c.c. e 2697 c.c” non avendo il giudice di pace nemmeno accennato al superamento della presunzione, da parte del conducente del veicolo, di cui all'art. 2054 c. I laddove prevede che – indipendentemente dal regime di imputazione della responsabilità per danni cagionati da animali selvatici – il conducente debba dare prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Con il secondo motivo di appello censurava l' “erroneo accertamento dei requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e violazione del riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c.,
pagina 2 di 8 violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti” posto che il giudice di prime cure accoglieva la domanda del nonostante lo stesso non avesse in alcun modo provato la dinamica del sinistro ed CP_1 il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. E ciò in considerazione del fatto che, da un lato, l'evento - come pure affermato dal danneggiato - era prevedibile (essendo “notoria” la presenza di animali selvatici nella zona) e l'attraversamento di animali era segnalato e, dall'altro in considerazione del fatto che il giudice di prime cure poneva a fondamento della decisione l'inattendibile testimonianza di un teste di parte attrice in primo grado. Con il terzo motivo di appello lamentava il “mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, in violazione dell'art.
2052 c.c.”, non avendo valutato la circostanza relativa all'adempimento, da parte della ai Pt_1
propri compiti in materia di gestione della fauna selvatica e della popolazione di caprioli. Infine, con il quarto motivo di appello, criticava la sentenza “nella parte in cui [aveva ritenuto] provato il danno materiale in violazione degli articoli 2697 c.c., 2043 e 2052 c.c. - Violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti” per avere il giudice di prime cure posto a fondamento della decisione la sola fattura di riparazione del veicolo prodotta dall'attore in primo grado;
criticava altresì la sentenza per
“violazione dell'articolo 1227 comma 1 c.c. per il concorso di colpa del conducente” per non avere il giudice di prime cure ridotto l'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa del conducente che non dimostrava l'adozione di ogni opportuna cautela alla guida né il rispetto degli stringenti limiti di velocità presenti lungo via Fonte Lepre.
Concludeva, dunque, chiedendo di “accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, n. 106 del 2023, pubblicata il 4 aprile 2023, non notificata, emessa nel procedimento n. 91/2023 R.G., con cui la è stata condannata a Parte_1 rifondere al signor la somma di € 2.368,86 oltre interessi nonché a pagare le spese di CP_1 lite quantificate in € 1.325,00 oltre accessori di legge, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure
e qui di seguito trascritte: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
In via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi dell'art.
1227 comma 1 c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza TAR Piemonte sez. II 6/10/2017
n. 1104, vista la difesa dell'Avvocatura regionale”.
pagina 3 di 8 Si costituiva nel presente giudizio di appello sostenendo la pretestuosità dei motivi di CP_1
appello proposti e la correttezza del percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure, in continuità con la prevalente giurisprudenza sul punto.
Concludeva, dunque, chiedendo di “rigettare in toto l'appello proposto dalla
contro
Parte_1
l'impugnata sentenza, condannandola per l'effetto alle spese del presente giudizio. In via gradata e nel merito: ritenere l'Ente convenuto tenuto al risarcimento di tutti i danni ex art. 2052 in relazione all'art. 2054 c.c., ergo in concorso paritario di responsabilità. Con vittoria delle spese di lite nella misura che riterrà equa e di giustizia”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 29.3.2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e, all'esito, era pubblicata la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Nel merito della questione oggetto di giudizio, in diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Non può tacersi, infatti, della circostanza per cui, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si sia orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3,
Ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-
03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza
n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 –
01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del
15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del
9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
pagina 4 di 8 - “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza Pt_1
normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso Pt_1
giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-
03-2024, n. 6539)
- “ne consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi Pt_1
da responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art.
2052 c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024,
n. 6539 cit.);
pagina 5 di 8 - ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare
l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici)
e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (così, da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n.
11107 che richiama Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
30294 del 14/10/2022);
- inoltre, da ultimo, è bene altresì sottolineare, come il rapporto tra la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) e la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale vada inquadrato in un'ottica di concorrenza (Cass. n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; Cass. n.
4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; Cass. n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Cass. n. 5783 del
27/06/1997, Rv. 505537 - 01; Cass. n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Cass. n. 778 del
05/02/1979, Rv. 396960 - 01; Cass. n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Cass. n. 1356 del
08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Cass. n. 2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01) con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto: “a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-
12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi cui in questa sede si intende dare continuità, si ritiene che i primi tre motivi di appello possano essere congiuntamente esaminati, in considerazione della stretta connessione esistente tra gli stessi.
Dalle risultanze processuali può dirsi accertato lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico, circostanza che, da un lato, non risulta specificamente contestata dalla in sede di comparsa Pt_1
pagina 6 di 8 avanti al Giudice di Pace e, dall'altro, è stata confermata dal teste escusso in sede di primo grado della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Pertanto, se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1
dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie - per stessa ammissione del danneggiato - era ben nota la possibile presenza di animali selvatici (Cass. Civ., III, 20/4/2020, n. 7969, cit.).
Non è stata provata – anzi, a monte, non è stata nemmeno allegata – la velocità tenuta dal veicolo condotto dal Lo stesso ha infatti allegato di percorrere la strada ad una velocità “moderata”, CP_1
aggettivo che, di certo, non è idoneo a fornire la corretta misura della predetta velocità. Non è dato sapere se lo stesso abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c. – tenuto conto, tra l'altro, dell'ammessa conoscenza della possibile presenza di animali selvatici, dell'orario notturno e della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito. Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né – come invece Pt_1 sostenuto nel proprio atto di appello dalla – potrebbe ritenersi integrato dalla negligente Pt_1
condotta di guida del ovvero dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in CP_1
orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei caprioli, nella zona, era nota a tutti.
A fronte di tale quadro, dunque, applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema
Corte, non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto “la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n. 4671).
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
pagina 7 di 8 Passando all'esame dell'ultimo motivo di appello e relativo alla “erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene provato il danno materiale in violazione degli articoli 2697 c.c., 2043 e 2052 c.c.” si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, lo stesso non potrà essere accolto. A supporto della propria richiesta risarcitoria, infatti, il produceva, innanzitutto, CP_1
documentazione fotografica attestante i danni subiti dal mezzo (cfr. doc. 6 atto di citazione in primo grado), documentazione che, in sede di primo grado, non era in alcun modo contestata dalla Pt_1
con la conseguenza che, correttamente, il giudice di pace, poneva la stessa a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c. Inoltre, il produceva la fattura relativa all'esborso sostenuto per la CP_1
riparazione del mezzo, riparazione che era confermata, in sede di prova testimoniale, dal teste
[...]
che affermava di aver eseguito le riparazioni di cui alla fattura e di essere stato Tes_1
integralmente pagato dal Circostanza, anche questa, non specificamente contestata in primo CP_1 grado con la conseguenza che sia il danno che l'esborso sostenuto dal possono essere in questa CP_1
sede confermati.
In conclusione, la sentenza di primo grado andrà riformata nel senso che, riconosciuta una pari responsabilità per il sinistro, la andrà condannata a risarcire al la complessiva somma Pt_1 CP_1
di euro 1184,43, pari al 50% del danno subito e provato in primo grado dal (complessivi euro CP_1
2.368,86).
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio le spese di entrambi i gradi andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1577 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la a pagare al Pt_1
la complessiva somma di euro 1184,43 oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 3 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8