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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 214/2024 R.G.L. promossa da:
Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica Bernardini ed P.IVA_1
Emanuele Buttini per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Patrizia Sanguineti e Alberto Fuochi, dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto notaio del 22 marzo 2024. Persona_1
appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 27.1.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 28.1.2025 FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di La Spezia in data 9.9.2023, la società nonché i Parte_1
due soci e legali rappresentanti in proprio hanno convenuto in giudizio
CP_ l' allegando di avere versato nella Gestione Separata contributi previdenziali in misura superiore a quella dovuta nei periodi dal 1.4.1996 al
31.8.2014 (per e dal 3.8.2009 al 31.10.2014 (per Controparte_1 [...]
), per applicazione di aliquota erronea sui compensi Controparte_1
erogati ai due amministratori, e che la richiesta di rimborso presentata il
12.2.2021 era stata accolta solo in parte, con esclusione dei periodi antecedenti il 2011.
CP_ I ricorrenti hanno chiesto, quindi, la condanna dell' al rimborso dei contributi indebitamente trattenuti, non utili alla pensione, in ragione dell'imprescrittibilità del diritto alla restituzione prevista da diverse disposizioni riguardanti Gestioni speciali di altri lavoratori autonomi
(commercianti, artigiani e coltivatori diretti) applicabili analogicamente alla
Gestione Separata.
CP_ L' si è costituito e ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo l'ordinaria prescrizione decennale dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. stante l'assenza di deroghe espresse nella disciplina della
Gestione Separata e l'inapplicabilità analogica di disposizioni speciali riguardanti altre Gestioni.
Con sentenza n. 41 del 13.3.2024 il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione proposta dai due soci personalmente, per carenza di legittimazione attiva, e ha respinto il ricorso proposto dalla società per la prescrizione decennale del diritto di ripetere i contributi versati in eccedenza.
Avverso la sentenza propone appello solo la società e Controparte_1
CP_ l' chiede che l'appello sia respinto.
La causa è stata discussa mediante deposito di note ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 4.2.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei due soci a ripetere i contributi, pacificamente versati dalla società sui compensi erogati ai due amministratori, e la statuizione, non impugnata,
è passata in giudicato.
2. Il Tribunale ha, inoltre, dichiarato la prescrizione del diritto di al rimborso della contribuzione indebitamente versata alla Controparte_1
Gestione Separata prima del 2011, per il superamento del termine di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c., escludendo l'applicabilità analogica della deroga contenuta nelle disposizioni speciali riguardanti altre gestioni previdenziali - art. 12 l. 613/1966 per i commercianti e art. 7 l. 463/1959 per gli artigiani - che riconoscono il diritto degli iscritti di ottenere la restituzione dei contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo.
In particolare, il giudice, dopo avere ricordato il diverso termine prescrizionale (cinque anni) previsto per il rimborso della contribuzione del lavoro dipendente dall'art. 8 D.P.R. n. 818/1957, ha negato l'esistenza di un regime comune delle diverse gestioni previdenziali del lavoro autonomo e la possibilità di un'estensione interpretativa della regola eccezionale dell'imprescrittibilità dei rimborsi della contribuzione indebita, escludendo profili di illegittimità costituzionale per il peculiare assetto di ciascuna di dette gestioni.
3. La società appellante censura l'interpretazione del Tribunale sostenendo che, in assenza di un'espressa regolamentazione dell'indebito contributivo nella Gestione Separata, occorre muovere da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina e colmare la lacuna attraverso l'applicazione analogica della imprescrittibilità della ripetizione espressamente sancita per le altre Gestioni del lavoro autonomo, oltre agli artt. 12 l. 613/1966 (commercianti) e 7 l. 463/1959 (artigiani) anche l'art. 15
l. 9/1963 (coltivatori diretti). A tal fine l'appellante individua il tratto comune a tali gestioni nell'inutilizzabilità ai fini pensionistici della
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contribuzione eccedentaria, che ne fonderebbe la restituzione senza limiti di tempo a differenza di quanto avviene per il lavoro dipendente, dove ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 818/1957 i contributi non dovuti, dopo cinque anni CP_ dall'accertamento restano acquisiti e sono validi ai fini delle prestazioni che ne possono derivare.
3.1 L'appello è infondato.
E' incontroverso che l'art. 2, commi 26 e segg. l. 335/1995, nell'istituire la Gestione Separata, non ha espressamente regolato i limiti temporali della restituzione della contribuzione versata in misura eccedente rispetto a quella dovuta e che il legislatore non è intervenuto sul punto neppure con i successivi interventi normativi in materia.
L'assenza di disposizioni non costituisce, tuttavia, un vuoto normativo che giustifica il ricorso all'applicazione analogica delle speciali disposizioni dettate per altre Gestioni del lavoro autonomo, attesa la natura eccezionale delle previsioni legislative che consentono il rimborso in ogni tempo della contribuzione indebita, in deroga all'ordinario termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c. a presidio della certezza dei rapporti giuridici.
3.2 In proposito, vale altresì osservare che la Gestione Separata è rivolta ad assicurare copertura previdenziale, in funzione di chiusura universalistica del sistema, ad una serie variegata ed eterogenea di rapporti di lavoro assai diversificati, annoverando tra i destinatari sia liberi professionisti titolari di partita Iva ed esercenti attività di lavoro autonomo, sia titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nell'alveo della parasubordinazione. Le differenze tra le diverse attività assicurate assumono rilievo anche dal punto di vista strutturale, posto che il comma 30 dell'art. 2
l. 335/1995 dispone che, ove coerente con la natura dell'attività, il contributo venga ripartito nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata, al quale in talune ipotesi è delegato anche il versamento della quota a carico dell'assicurato.
Si tratta di aspetto che non si rinviene nelle altre Gestioni del lavoro autonomo richiamate nell'appello, riguardanti singole categorie, e che è
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stato valorizzato in materia di indebito contributivo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui : “La L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 7, ultimo comma,
(concernente la estensione dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), come sostituito dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 12 (riguardante la estensione della detta assicurazione agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e il coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), prescrive che "i contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa" (sulla spettanza, peraltro, degli interessi "dalla scadenza di un congruo termine",
v. C. Cost. n. 417 del 1998). L'espresso riferimento al versamento "in qualsiasi tempo" (così come la originaria esplicita previsione "anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dal D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, art. 8"), indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere, nella specie, la applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati "per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato", di cui al D.P.R. n. 818 citato, art.
8. Ciò in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (ed ai lavoratori autonomi) i quali, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione
i.v.s. e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell'obbligo contributivo (e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi). Tale differenza sostanziale, peraltro, giustifica all'evidenza il differente trattamento normativo in materia di indebito contributivo, per cui manifestamente infondata appare la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.. Peraltro, questa Corte ha avuto occasione di precisare che "la disposizione contenuta
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nel D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8, ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l' onde la stessa CP_3
non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente
o protrarre legittimamente un tale rapporto (presupponente a sua volta la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma), quando anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all'indicato istituto" (v. Cass. 9-11-2001 n. 13919, v. anche Cass. 15-4-2005
n. 7830) (Cass. 25488/2007).
L'eterogeneità delle attività assicurate nell'ambito della Gestione
Separata e la peculiarità strutturale del relativo rapporto assicurativo - richiamata dalla S.C. quale elemento idoneo a giustificare la differente disciplina temporale del rimborso della contribuzione eccedentaria prevista per commercianti e artigiani rispetto a quella dei lavoratori dipendenti, connotata dalla trilateralità del rapporto - non consentono di ravvisare uno
“statuto comune” o anche solo un'analogia tra le diverse discipline che giustifichi l'estensione in via interpretativa alla Gestione Separata delle disposizioni dettate per le Gestioni del lavoro autonomo, destinate a specifiche e omogenee categorie di lavoratori (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) titolari esclusivi dell'obbligo contributivo.
Né l'analogia può fondarsi sull'asserito principio generale di restituzione della contribuzione inutilizzabile, che, secondo l'appellante, connoterebbe la tutela previdenziale del lavoro autonomo. La giurisprudenza ha infatti negato l'esistenza di detto principio avendo ripetutamente affermato il principio generale, alla base del sistema delle assicurazioni sociali, proprio in quanto fondate sul principio assicurativo (v. Cass., Sez. L, Sentenza n.
27669 del 15/12/2005, Rv. 585652 - 01)-, secondo il quale in linea generale
i contributi non utilizzati o non utilizzabili sono incamerati dall'ente previdenziale e non vengono restituiti all'interessato. 14. Il principio ha trovato applicazione sia con riferimento ai contributi utilizzati per la formazione della pensione supplementare che il pensionato ha facoltà di
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richiedere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 879 del 17/01/2007, Rv. 594252 - 01), sia con riferimento a contributi che sia impossibile utilizzare (Cass., Sez. L -
, Sentenza n. 30234 del 15/12/2017, Rv. 646480 - 01), Sez. L, Sentenza n.
12596 del 12/11/1999, Rv. 531090 - 01; Sez. Lav., sentenza n. 13382 del
29.10.01, Rv. 549883-01; vedi pure Cass. Sez. L, Sentenza n. 1572 del
26/01/2006, Rv. 586854 - 01), escludendosi il diritto alla restituzione in ragione dell'autonomia e del carattere non sinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale e, da un lato, della connessa inapplicabilità dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento, e dall'altro lato, dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale” (Cass. 21895/2020).
4. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto.
La novità e incertezza della questione, derivante dall'esistenza di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito, giustificano la compensazione delle spese del grado.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
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Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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