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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/09/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 411/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA Parte_1 C.F._1
SALVATORE FRANCESCO ANTONIO e dell'avv. SCOTTI GIOVANNA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE ARIANNA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAVARINO IVANA ( ) C.F._2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2023 ha adito il Tribunale di Asti, in funzione di Parte_1 giudice del Lavoro, chiedendo l'accertamento della natura di “malattia professionale” della patologia da cui è affetto, e precisamente della sindrome da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con particolare riferimento alle spalle e ai gomiti, con conseguente accertamento di un grado di inabilità del 10-12% e condanna dell' al pagamento dell'indennizzo, CP_1
quantificato in € 17.000.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver svolto, a partire dal 2011, presso la
(ora mansioni di carrellista/magazziniere, che hanno Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 comportato la continua movimentazione, anche manuale, di cassoni di materiale metallico nonché, a partire dal 2014, la movimentazione e il sollevamento di box in plastica e la continua apertura e chiusura dei relativi coperchi.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi il ricorso, sulla scorta dell'infondatezza CP_1
delle pretese attoree, anche in considerazione della mancanza di prova dell'esposizione al rischio lavorativo e del nesso eziologico tra le lavorazioni cui il ricorrente era adibito e le patologie lamentate.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indotti da parte ricorrente ed è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
1. – Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
1.1. – Secondo la consolidata giurisprudenza in materia di malattie professionali, dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà
d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n.2076; Cass., Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016).
1.2. – Ne discende che tanto nel caso di malattia tabellata che in quello in cui essa non lo sia, spetta al lavoratore provare le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta: nel primo caso per verificare se essa corrisponde all'ipotesi di attività lavorativa già valutata dal legislatore come rischiosa, che dà luogo alla malattia tabellata;
nel secondo per dimostrarne le caratteristiche pagina 2 di 6 morbigene e il rapporto eziologico con la tecnopatia, rapporto che nel primo caso si presume
(cfr. Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 9171 del 07/06/2003, con cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda per difetto di prova, in quanto il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente che svolgeva mansioni di addetto all'armamento ferroviario, senza l'esposizione al rischio potesse desumersi dalla declaratoria relativa alle mansioni espletate, costituendo le declaratorie contrattuali mere indicazioni di carattere generale, prive di rilevanza probatoria nel caso concreto).
2. – Venendo al caso di specie, la patologia lamentata dal ricorrente, così come evincibile dalle allegazioni del ricorso e dalla documentazione in atti, appartiene alla categoria delle malattie da sovraccarico biomeccanico della spalla e consiste in particolare nella borsite (tanto è deducibile dalla denuncia di malattia professionale sub doc. 1 fascicolo ricorrente, ove si legge che la malattia è la “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: borsite”).
2.1. – Detta patologia rientra nel novero delle patologie espressamente indicate dalle Nuove
Tabelle delle malattie professionali dell'industria allegate al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e da ultimo modificate dal D.M. 10.10.2023; nello specifico, essa è contemplata al n. 78 (“Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”) sub a) (“distretto della spalla: tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori (m75.1); tendinite calcifica (morbo di duplay) (m75.3); borsite cronica (m75.5)”).
Ebbene, secondo la Tabella, l'eziologia professionale può ritenersi presunta con riguardo alle
“Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”; lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza”.
3. – Alla luce della istruttoria orale svolta (con l'escussione dei soli due testimoni indicati in ricorso) non può dirsi emersa la prova circa la abitazione del ricorrente a lavorazioni con le caratteristiche sopra elencate e cioè tali da comportare, in via sistematica, movimenti ripetuti della spalla, con posture incongrue e con uso della forza.
3.1. – Il teste , collega del ricorrente, ha in primo luogo precisato che la Testimone_1
movimentazione dei cassoni in metallo prima e dei box in plastica poi, contenenti i pezzi lavorati, veniva svolta dal ricorrente mediante muletto elettrico con comandi interamente pagina 3 di 6 automatizzati (“ faceva carrellista e magazziniere e noi consegnavamo i pezzi a lui;
… dentro i Pt_1 cassoni c'erano i pezzi di metallo che sono parti di motori;
il ricorrente prendeva il cassone già pieno;
io
e i miei colleghi riempivamo i cassoni e il ricorrente prendeva i cassoni pieni;
preciso che il ricorrente prendeva questi cassoni con il muletto elettrico;
i comandi erano tutti automatizzati e non era un carrello manuale;
… ad un certo punto sono arrivati i box di plastica”). La circostanza è stata confermata anche dall'altro testimone escusso, , collega del ricorrente (“ lui Testimone_2 doveva far scendere i cassoni di materiale che arrivavano impilati uno sull'altro; usava il muletto elettrico…i cassoni venivano movimentati con il carrello elettrico;
…adr: il ricorrente non si occupava solo del controllo dei box e cassoni ma anche di spostarli e caricarli con il carrello elettrico”).
E' quindi da escludersi ogni attività manuale relativa alla movimentazione dei cassoni in metallo e dei box in plastica.
3.2. – I testimoni hanno poi concordemente affermato che, oltre alla movimentazione dei cassoni e box in plastica (come visto, non in maniera manuale), il ricorrente si occupava anche del controllo degli stessi ed in particolare di verificare la correttezza del contenuto di ciascun cassone/box previa pesatura: nello specifico, ogni cassone o box veniva pesato per verificarne la corrispondenza con il peso previsto e, in caso di discrepanze, il ricorrente provvedeva a verificarne il contenuto, sollevando il coperchio nel caso di box in plastica, prendendo manualmente i singoli pezzi contenuti nel cassone/box e contandoli.
Tanto è stato descritto sia dal teste (“il controllo che faceva il ricorrente Testimone_1
consisteva anche nel contare i pezzi;
per contare i pezzi lui doveva prendere in mano i pezzi perché nel cassone vi erano più piani di pezzi sovrapposti;
preciso che il cassone che arrivava veniva pesato e se il peso era giusto allora il ricorrente non doveva contare i pezzi mentre se il peso non risultava giusto allora doveva contare i pezzi manualmente con l'operazione che ho detto che prevedeva anche il prendere manualmente i pezzi”) che dal teste (“per quello che ho visto e come prassi Testimone_2 dico che tutti i cassoni andavano controllati;
questo perché chi li scaricava indicava il numero di pezzi nel cassone ma il magazziniere doveva controllare che il numero fosse giusto;
per quello che ho visto lui prima faceva una pesatura e poi metteva le mani dentro per contare i pezzi a uno a uno in caso di dubbi
e cioè se non corrispondeva il peso… anche per i box posso dire che prima si pesavano e solo in caso di dubbio si procedeva al controllo mediante conta dei pezzi”).
pagina 4 di 6 3.3. – Nondimeno, non è affatto emersa, neppure in maniera generica o indicativa, la frequenza con la quale tale attività di conta manuale dei pezzi veniva svolta dal ricorrente, avendo entrambi i testimoni ripetutamente affermato di non averne contezza.
Tale carenza, peraltro relativa all'unica tra le mansioni svolte dal ricorrente astrattamente implicanti uno sforzo per le spalle, non può che inficiare irrimediabilmente la possibilità di riconoscere l'eziologia professionale della malattia lamentata, dal momento che la ripetitività del movimento è elemento essenziale per la sussumibilità della fattispecie concreta in quella prevista in astratto dal legislatore.
3.4. – Peraltro, anche a voler prescindere dalla natura tabellata delle patologie e lavorazioni allegate, non può non rilevarsi come la assoluta mancanza di indicazioni circa la frequenza dei movimenti manuali svolti dal ricorrente è tale da inibire, in ogni caso, ogni ulteriore approfondimento istruttorio, compreso quello di carattere medico-legale, non essendovi prova sufficientemente specifica in ordine alla esposizione al rischio lavorativo, ossia alle lavorazioni nocive, elemento questo che va necessariamente indagato tanto nel caso di malattia tabellata quanto nel caso di malattia non tabellata.
3.5. – Né può accogliersi la richiesta formulata solo in sede di discussione all'odierna udienza dalla difesa di parte ricorrente – di escussione di ulteriori due testimoni tra i colleghi di lavoro: non può che rilevarsi la tardività e genericità della richiesta, non essendo stati indicati i nomi dei testimoni né, soprattutto, il motivo per il quale tale indicazione non è stata inserita nel ricorso introduttivo e nel rispetto dei termini decadenziali.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di indicata nel dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversa e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• respinge il ricorso;
pagina 5 di 6 • condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali e altri oneri di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 411/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAVA Parte_1 C.F._1
SALVATORE FRANCESCO ANTONIO e dell'avv. SCOTTI GIOVANNA
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE ARIANNA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PAVARINO IVANA ( ) C.F._2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2023 ha adito il Tribunale di Asti, in funzione di Parte_1 giudice del Lavoro, chiedendo l'accertamento della natura di “malattia professionale” della patologia da cui è affetto, e precisamente della sindrome da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con particolare riferimento alle spalle e ai gomiti, con conseguente accertamento di un grado di inabilità del 10-12% e condanna dell' al pagamento dell'indennizzo, CP_1
quantificato in € 17.000.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver svolto, a partire dal 2011, presso la
(ora mansioni di carrellista/magazziniere, che hanno Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 6 comportato la continua movimentazione, anche manuale, di cassoni di materiale metallico nonché, a partire dal 2014, la movimentazione e il sollevamento di box in plastica e la continua apertura e chiusura dei relativi coperchi.
Costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi il ricorso, sulla scorta dell'infondatezza CP_1
delle pretese attoree, anche in considerazione della mancanza di prova dell'esposizione al rischio lavorativo e del nesso eziologico tra le lavorazioni cui il ricorrente era adibito e le patologie lamentate.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni indotti da parte ricorrente ed è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
1. – Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono.
1.1. – Secondo la consolidata giurisprudenza in materia di malattie professionali, dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da CP_1 una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.
Nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali sui quali si svolgerà
d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n.2076; Cass., Sez. L,
Sentenza n. 23653 del 21/11/2016).
1.2. – Ne discende che tanto nel caso di malattia tabellata che in quello in cui essa non lo sia, spetta al lavoratore provare le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta: nel primo caso per verificare se essa corrisponde all'ipotesi di attività lavorativa già valutata dal legislatore come rischiosa, che dà luogo alla malattia tabellata;
nel secondo per dimostrarne le caratteristiche pagina 2 di 6 morbigene e il rapporto eziologico con la tecnopatia, rapporto che nel primo caso si presume
(cfr. Cass. civ., sez. L, Sentenza n. 9171 del 07/06/2003, con cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda per difetto di prova, in quanto il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente che svolgeva mansioni di addetto all'armamento ferroviario, senza l'esposizione al rischio potesse desumersi dalla declaratoria relativa alle mansioni espletate, costituendo le declaratorie contrattuali mere indicazioni di carattere generale, prive di rilevanza probatoria nel caso concreto).
2. – Venendo al caso di specie, la patologia lamentata dal ricorrente, così come evincibile dalle allegazioni del ricorso e dalla documentazione in atti, appartiene alla categoria delle malattie da sovraccarico biomeccanico della spalla e consiste in particolare nella borsite (tanto è deducibile dalla denuncia di malattia professionale sub doc. 1 fascicolo ricorrente, ove si legge che la malattia è la “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: borsite”).
2.1. – Detta patologia rientra nel novero delle patologie espressamente indicate dalle Nuove
Tabelle delle malattie professionali dell'industria allegate al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e da ultimo modificate dal D.M. 10.10.2023; nello specifico, essa è contemplata al n. 78 (“Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”) sub a) (“distretto della spalla: tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori (m75.1); tendinite calcifica (morbo di duplay) (m75.3); borsite cronica (m75.5)”).
Ebbene, secondo la Tabella, l'eziologia professionale può ritenersi presunta con riguardo alle
“Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza”; lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza”.
3. – Alla luce della istruttoria orale svolta (con l'escussione dei soli due testimoni indicati in ricorso) non può dirsi emersa la prova circa la abitazione del ricorrente a lavorazioni con le caratteristiche sopra elencate e cioè tali da comportare, in via sistematica, movimenti ripetuti della spalla, con posture incongrue e con uso della forza.
3.1. – Il teste , collega del ricorrente, ha in primo luogo precisato che la Testimone_1
movimentazione dei cassoni in metallo prima e dei box in plastica poi, contenenti i pezzi lavorati, veniva svolta dal ricorrente mediante muletto elettrico con comandi interamente pagina 3 di 6 automatizzati (“ faceva carrellista e magazziniere e noi consegnavamo i pezzi a lui;
… dentro i Pt_1 cassoni c'erano i pezzi di metallo che sono parti di motori;
il ricorrente prendeva il cassone già pieno;
io
e i miei colleghi riempivamo i cassoni e il ricorrente prendeva i cassoni pieni;
preciso che il ricorrente prendeva questi cassoni con il muletto elettrico;
i comandi erano tutti automatizzati e non era un carrello manuale;
… ad un certo punto sono arrivati i box di plastica”). La circostanza è stata confermata anche dall'altro testimone escusso, , collega del ricorrente (“ lui Testimone_2 doveva far scendere i cassoni di materiale che arrivavano impilati uno sull'altro; usava il muletto elettrico…i cassoni venivano movimentati con il carrello elettrico;
…adr: il ricorrente non si occupava solo del controllo dei box e cassoni ma anche di spostarli e caricarli con il carrello elettrico”).
E' quindi da escludersi ogni attività manuale relativa alla movimentazione dei cassoni in metallo e dei box in plastica.
3.2. – I testimoni hanno poi concordemente affermato che, oltre alla movimentazione dei cassoni e box in plastica (come visto, non in maniera manuale), il ricorrente si occupava anche del controllo degli stessi ed in particolare di verificare la correttezza del contenuto di ciascun cassone/box previa pesatura: nello specifico, ogni cassone o box veniva pesato per verificarne la corrispondenza con il peso previsto e, in caso di discrepanze, il ricorrente provvedeva a verificarne il contenuto, sollevando il coperchio nel caso di box in plastica, prendendo manualmente i singoli pezzi contenuti nel cassone/box e contandoli.
Tanto è stato descritto sia dal teste (“il controllo che faceva il ricorrente Testimone_1
consisteva anche nel contare i pezzi;
per contare i pezzi lui doveva prendere in mano i pezzi perché nel cassone vi erano più piani di pezzi sovrapposti;
preciso che il cassone che arrivava veniva pesato e se il peso era giusto allora il ricorrente non doveva contare i pezzi mentre se il peso non risultava giusto allora doveva contare i pezzi manualmente con l'operazione che ho detto che prevedeva anche il prendere manualmente i pezzi”) che dal teste (“per quello che ho visto e come prassi Testimone_2 dico che tutti i cassoni andavano controllati;
questo perché chi li scaricava indicava il numero di pezzi nel cassone ma il magazziniere doveva controllare che il numero fosse giusto;
per quello che ho visto lui prima faceva una pesatura e poi metteva le mani dentro per contare i pezzi a uno a uno in caso di dubbi
e cioè se non corrispondeva il peso… anche per i box posso dire che prima si pesavano e solo in caso di dubbio si procedeva al controllo mediante conta dei pezzi”).
pagina 4 di 6 3.3. – Nondimeno, non è affatto emersa, neppure in maniera generica o indicativa, la frequenza con la quale tale attività di conta manuale dei pezzi veniva svolta dal ricorrente, avendo entrambi i testimoni ripetutamente affermato di non averne contezza.
Tale carenza, peraltro relativa all'unica tra le mansioni svolte dal ricorrente astrattamente implicanti uno sforzo per le spalle, non può che inficiare irrimediabilmente la possibilità di riconoscere l'eziologia professionale della malattia lamentata, dal momento che la ripetitività del movimento è elemento essenziale per la sussumibilità della fattispecie concreta in quella prevista in astratto dal legislatore.
3.4. – Peraltro, anche a voler prescindere dalla natura tabellata delle patologie e lavorazioni allegate, non può non rilevarsi come la assoluta mancanza di indicazioni circa la frequenza dei movimenti manuali svolti dal ricorrente è tale da inibire, in ogni caso, ogni ulteriore approfondimento istruttorio, compreso quello di carattere medico-legale, non essendovi prova sufficientemente specifica in ordine alla esposizione al rischio lavorativo, ossia alle lavorazioni nocive, elemento questo che va necessariamente indagato tanto nel caso di malattia tabellata quanto nel caso di malattia non tabellata.
3.5. – Né può accogliersi la richiesta formulata solo in sede di discussione all'odierna udienza dalla difesa di parte ricorrente – di escussione di ulteriori due testimoni tra i colleghi di lavoro: non può che rilevarsi la tardività e genericità della richiesta, non essendo stati indicati i nomi dei testimoni né, soprattutto, il motivo per il quale tale indicazione non è stata inserita nel ricorso introduttivo e nel rispetto dei termini decadenziali.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di indicata nel dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversa e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
• respinge il ricorso;
pagina 5 di 6 • condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali e altri oneri di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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