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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2025
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 492 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a AP (NA) il Parte_1 C.F._1
05/10/1960.
Con il patrocinio dell'Avv. LO VERDE MARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
e
(c.f. ) nt. a ND (CE) Controparte_1 C.F._2 il 16/07/1955
Con il patrocinio dell'Avv. MONZA FABIO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Pag. 1 avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al giudice civile per le relative condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, ha rappresentato di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 16/01/1982 in Cerano (NO) Controparte_1 iscritto al n. 2 Parte II Serie A. Dalla loro unione, sono nati in data 22/07/1982; Per_1 Per_2 in data 20/11/1984; in data 02/08/2004 ormai maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti.
Ha concluso chiedendo la separazione con addebito a carico del marito a causa dei maltrattamenti subiti nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Si è costituto tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che in merito alla richiesta di addebito.
All'udienza del 7/10/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status.
La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
*****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Pag. 2 Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito.
Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 3
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 492 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a AP (NA) il Parte_1 C.F._1
05/10/1960.
Con il patrocinio dell'Avv. LO VERDE MARIA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
e
(c.f. ) nt. a ND (CE) Controparte_1 C.F._2 il 16/07/1955
Con il patrocinio dell'Avv. MONZA FABIO
Domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Pag. 1 avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al giudice civile per le relative condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, ha rappresentato di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 16/01/1982 in Cerano (NO) Controparte_1 iscritto al n. 2 Parte II Serie A. Dalla loro unione, sono nati in data 22/07/1982; Per_1 Per_2 in data 20/11/1984; in data 02/08/2004 ormai maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti.
Ha concluso chiedendo la separazione con addebito a carico del marito a causa dei maltrattamenti subiti nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Si è costituto tempestivamente parte resistente che, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che in merito alla richiesta di addebito.
All'udienza del 7/10/2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status.
La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
*****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Pag. 2 Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito.
Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
Pag. 3