TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 2413/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2413 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro e vertente tra:
(c.f ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
ST RI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2021, ritualmente notificato all' , CP_1
titolare di pensione di reversibilità SOCTPS Persona_1 7004/09562703, adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire detta pensione nella misura integrale, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla restituzione delle somme trattenute e trattenende a titolo di riduzione per percezione di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo , CP_1
trattenute pari, fino al mese di luglio 2021, ad euro 12.096,06.
A sostegno della domanda, deduceva come i redditi personali Persona_1
dal medesimo percepiti negli anni 2019, 2020e 2020 fossero inferiori al triplo del trattamento minimo, e come, ciò nonostante, l' avesse sempre operato sulla CP_1
pensione di reversibilità una trattenuta del 50%, propria della fascia reddituale che supera 5 volte il minimo.
Dando atto di aver presentato, in data 4.8.2020, domanda di ricostituzione della predetta pensione di reversibilità, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte dell'ente previdenziale, il chiedeva l'accoglimento delle suindicate Pt_1
conclusioni.
Sebbene regolarmente evocato, l' non si costituiva in giudizio e veniva, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Intervenuto, in data 31.03.2022, il decesso del sig. con memoria Pt_1
depositata il 13.04.2022, si costituivano in giudizio i suoi eredi, odierni ricorrenti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal proprio dante causa, previa aggiornamento dell'importo indebitamente trattenuto dall' fino al decesso, pari a complessivi € 15.513,71. CP_1
Disposta l'acquisizione di certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate ed espletata una CTU contabile, la causa è stata discussa all'udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del quale viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Com'è noto, la pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto ai superstiti del pensionato deceduto o del soggetto deceduto che ancora non ha maturato il diritto alla pensione (art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903). L'importo della pensione di reversibilità è costituito da una quota del trattamento che veniva erogato al defunto, quota che varia a seconda del grado di parentela dell'avente diritto: se a beneficiarne è solo il coniuge, come nel caso del sig la quota è pari al 60%. Pt_1
Deve peraltro considerarsi come, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n.335/1995 “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”.
Secondo detta tabella, in caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trattamento di reversibilità è cumulabile nella misura del 75%; in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trattamento di reversibilità è cumulabile nella misura del 60%; infine, in caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trattamento di reversibilità è cumulabile nella misura del
50%.
Con riferimento al periodo oggetto di causa, occorre osservare che il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti era pari ad euro 6.816,42 per l'anno 2022, ad euro 6.702,54 per l'anno 2021, ad euro 6.702,54 per l'anno
2020 e ad euro 6.669,13 per l'anno 2021.
Conseguentemente, il limite annuo previsto ai fini della piena cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi personali del beneficiario era pari ad euro
20.449,26 per l'anno, ad euro 20.107,62 per l'anno 2021, ad euro 20.107,62 per l'anno 2020 e ad euro 20.007,39 per l'anno 2019.
Venendo al caso di specie, dalle certificazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, versate in atti, risulta che il reddito del negli anni Pt_1
questione, sia stato, rispettivamente, pari ad euro 1.120,97 (anno 2022), ad euro
12.276,46 (anno 2021), ad euro 12.271,65 (anno 2020) e ad euro 14.752,67 (anno
2019).
Ebbene, dal confronto tra il reddito certificato del ed il limite reddituale Pt_1
previsto dalla legge ai fini della piena cumulabilità, risulta evidente come il trattamento pensionistico di reversibilità spettante al predetto avrebbe dovuto essere erogato in misura piena, corrispondente al 60% della pensione erogata al coniuge deceduto, senza alcuna ulteriore riduzione.
Dall'esame dei documenti in atti emerge invece che, per gli anni oggetto di causa, l' ha trattenuto il 50% della pensione di reversibilità spettante al CP_1
ricorrente.
Non appare superfluo evidenziare come, non costituendosi in giudizio, l'ente convenuto abbia omesso di fornire spiegazioni in ordine ad eventuali motivi legittimanti la trattenuta operata e tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
Dunque, in accoglimento della domanda attorea, l' deve essere condannato CP_1
a restituire agli odierni ricorrenti, in qualità di eredi del sig. pro quota, le Pt_1
somme illegittimamente trattenute sulla pensione di reversibilità di titolarità del de cuius nei periodi in contestazione (dal mese di gennaio 2019 sino al decesso del intervenuto in data 31.03.2022), quantificate dal CTU – all'esito di Pt_1
un'attenta disamina dei cedolini di pensione e dei modelli di certificazione unica versati in atti - in complessivi € 15.514,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Alla luce del medesimo principio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere agli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di pro Persona_1
quota, il complessivo importo di € 15.514,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di somme illegittimamente trattenute sulla pensione di reversibilità di titolarità del dal mese di gennaio 2019 sino al decesso (31.03.2022); Pt_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 18/06/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2413 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro e vertente tra:
(c.f ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
ST RI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2021, ritualmente notificato all' , CP_1
titolare di pensione di reversibilità SOCTPS Persona_1 7004/09562703, adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire detta pensione nella misura integrale, con conseguente condanna dell'ente convenuto alla restituzione delle somme trattenute e trattenende a titolo di riduzione per percezione di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo , CP_1
trattenute pari, fino al mese di luglio 2021, ad euro 12.096,06.
A sostegno della domanda, deduceva come i redditi personali Persona_1
dal medesimo percepiti negli anni 2019, 2020e 2020 fossero inferiori al triplo del trattamento minimo, e come, ciò nonostante, l' avesse sempre operato sulla CP_1
pensione di reversibilità una trattenuta del 50%, propria della fascia reddituale che supera 5 volte il minimo.
Dando atto di aver presentato, in data 4.8.2020, domanda di ricostituzione della predetta pensione di reversibilità, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte dell'ente previdenziale, il chiedeva l'accoglimento delle suindicate Pt_1
conclusioni.
Sebbene regolarmente evocato, l' non si costituiva in giudizio e veniva, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Intervenuto, in data 31.03.2022, il decesso del sig. con memoria Pt_1
depositata il 13.04.2022, si costituivano in giudizio i suoi eredi, odierni ricorrenti, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal proprio dante causa, previa aggiornamento dell'importo indebitamente trattenuto dall' fino al decesso, pari a complessivi € 15.513,71. CP_1
Disposta l'acquisizione di certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate ed espletata una CTU contabile, la causa è stata discussa all'udienza del 17.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito del quale viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Com'è noto, la pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto ai superstiti del pensionato deceduto o del soggetto deceduto che ancora non ha maturato il diritto alla pensione (art. 22 L. 21 luglio 1965, n. 903). L'importo della pensione di reversibilità è costituito da una quota del trattamento che veniva erogato al defunto, quota che varia a seconda del grado di parentela dell'avente diritto: se a beneficiarne è solo il coniuge, come nel caso del sig la quota è pari al 60%. Pt_1
Deve peraltro considerarsi come, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n.335/1995 “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”.
Secondo detta tabella, in caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trattamento di reversibilità è cumulabile nella misura del 75%; in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trattamento di reversibilità è cumulabile nella misura del 60%; infine, in caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trattamento di reversibilità è cumulabile nella misura del
50%.
Con riferimento al periodo oggetto di causa, occorre osservare che il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti era pari ad euro 6.816,42 per l'anno 2022, ad euro 6.702,54 per l'anno 2021, ad euro 6.702,54 per l'anno
2020 e ad euro 6.669,13 per l'anno 2021.
Conseguentemente, il limite annuo previsto ai fini della piena cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi personali del beneficiario era pari ad euro
20.449,26 per l'anno, ad euro 20.107,62 per l'anno 2021, ad euro 20.107,62 per l'anno 2020 e ad euro 20.007,39 per l'anno 2019.
Venendo al caso di specie, dalle certificazioni reddituali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, versate in atti, risulta che il reddito del negli anni Pt_1
questione, sia stato, rispettivamente, pari ad euro 1.120,97 (anno 2022), ad euro
12.276,46 (anno 2021), ad euro 12.271,65 (anno 2020) e ad euro 14.752,67 (anno
2019).
Ebbene, dal confronto tra il reddito certificato del ed il limite reddituale Pt_1
previsto dalla legge ai fini della piena cumulabilità, risulta evidente come il trattamento pensionistico di reversibilità spettante al predetto avrebbe dovuto essere erogato in misura piena, corrispondente al 60% della pensione erogata al coniuge deceduto, senza alcuna ulteriore riduzione.
Dall'esame dei documenti in atti emerge invece che, per gli anni oggetto di causa, l' ha trattenuto il 50% della pensione di reversibilità spettante al CP_1
ricorrente.
Non appare superfluo evidenziare come, non costituendosi in giudizio, l'ente convenuto abbia omesso di fornire spiegazioni in ordine ad eventuali motivi legittimanti la trattenuta operata e tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente.
Dunque, in accoglimento della domanda attorea, l' deve essere condannato CP_1
a restituire agli odierni ricorrenti, in qualità di eredi del sig. pro quota, le Pt_1
somme illegittimamente trattenute sulla pensione di reversibilità di titolarità del de cuius nei periodi in contestazione (dal mese di gennaio 2019 sino al decesso del intervenuto in data 31.03.2022), quantificate dal CTU – all'esito di Pt_1
un'attenta disamina dei cedolini di pensione e dei modelli di certificazione unica versati in atti - in complessivi € 15.514,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
Alla luce del medesimo principio, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
corrispondere agli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di pro Persona_1
quota, il complessivo importo di € 15.514,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di somme illegittimamente trattenute sulla pensione di reversibilità di titolarità del dal mese di gennaio 2019 sino al decesso (31.03.2022); Pt_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Tivoli, 18/06/2025
Il Giudice
GI Busoli