Versione
15 marzo 1973
15 marzo 1973
Art. 26.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1973, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1972 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere, per l'anno finanziario 1973, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato.
Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonche' l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1972 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.
E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonche' di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2004, n. 4554Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente - Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere - Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CASA cura MONTEVERGINE spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTESANTO 25, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARTIRE, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO ICOLARI, AMEDEO CHIANTERA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …Leggi di più...
- sgravi contributivi·
- inammissibilità ricorso·
- art. 49 legge n. 88/1989·
- verbale di conciliazione·
- doppio inquadramento·
- art. 2195 cod.civ.·
- pluralità di ragioni autonome·
- art. 3 Cost.·
- ultrattività inquadramenti