Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9575/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 9575/2022 R.G. e pendente tra
( ) rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Giovanni Lamorgese,
-parte attrice-
e
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso da Avv. Nicola Rigante,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 1701/2023 del 04.05.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
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a) parte attrice: chiede contributo al proprio mantenimento nella misura di € 220,00 mensili;
b) parte convenuta: si riporta alle conclusioni già in atti;
c) P.M. (con nota del 21.01.2025): ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi rimettendosi al Collegio per la definizione delle questioni economiche attinenti i coniugi.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale. La sola parte convenuta ha depositato anche memoria di replica.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie non è meritevole di accoglimento;
non può infatti ritenersi sufficientemente provata l'inadeguatezza dei redditi della rispetto Parte_1
a quelli dell' . CP_1
A tal proposito, quanto alla moglie, è emerso che ella è disoccupata e percettrice di indennità Naspi con redditi annui netti medi di € 6.800,00 (cfr. dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta 2022 et 2023 allegate alla comparsa conclusionale del 21.02.2025). Ha dedotto che – dopo il licenziamento intimatole nel febbraio 2022 – si è attivata nel reperimento di una nuova occupazione giusta dichiarazione di disponibilità a lavoro nonché invio del proprio curriculum ad aziende presenti sul territorio nazionale (cfr. all.ti nn. 1-
21 di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del
28.06.2023). Tali assunti sebbene comprovati dalla documentazione in atti non risultano idonei a giustificare il riconoscimento dell'assegno muliebre: se da un lato, vi è prova della proattività della nella ricerca di un Parte_1 lavoro nel periodo immediatamente successivo al licenziamento intimatole (id est, 2022), dall'altro lato non risulta che ella abbia continuato ad attivarsi in tal senso nel prosieguo del giudizio. Vieppiù, la perdurante inattività della coniuge
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risulta ingiustificata specie in considerazione della giovane età della stessa (id est, 38 anni), dell'assenza di condizioni patologiche ostative all'espletamento di qualsivoglia attività lavorativa e dell'indubbia capacità lavorativa specifica maturata anche in costanza di matrimonio. Sul versante patrimoniale, ella risulta titolare in via esclusiva della già casa familiare e non sostiene, quindi, oneri locatizi.
Quanto al marito, egli lavora come bracciante agricolo con redditi annui medi di circa € 10.200,00 netti (cfr. dichiarazioni fiscali relative alle annualità di imposta 2021-
2023 allegate alla comparsa conclusionale del 21.02.2025). Lo stesso risulta onerato del pagamento di ratei mensili pari a €
500,00 circa connessi a finanziamenti contratti anche in costanza di matrimonio – tra gli altri - nell'interesse familiare.
Sul versante patrimoniale, il coniuge ha dedotto di condurre un fondo rustico e non risulta titolare di beni immobili sostenendo mensilmente esborsi locativi per € 300,00 (cfr. doc. 3 di cui alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 30.03.2023.
Alla luce delle predette argomentazioni, il Collegio ritiene che i coniugi abbiano disponibilità economico-reddituali omogenee (id est, la maggiore redditività dell' è CP_1 compensata dalla capacità patrimoniale della che Parte_1 non giustificano il riconoscimento di un contributo al mantenimento della coniuge. Vieppiù in considerazione del fatto che la vita matrimoniale ha avuto una breve durata a partire solamente dal 2018.
Per l'effetto, la domanda della non può essere Parte_1 accolta.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta alla rifusione nella misura intera.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore indeterminato ma a bassa complessità, con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della
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esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta (id est, ridotta attività istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 05.08.2022 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 1701/2023 del
04.05.2023, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di contribuzione al proprio mantenimento proposta dalla parte attrice;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
, di spese e compensi di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.389,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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