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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7324/2017 posta in deliberazione il giorno 28.5.2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. DE ROSSI FRANCESCA;
E
CP_1
Avv. TONACHELLA ADRIANO
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 14239/2017 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata respinta la querela di falso avverso il VAV 13130480372 redatto dai VV.UU di CP_1
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello CP_1
All'udienza odierna, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale , la causa
è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
Dalla prova testimoniale è emerso che il veicolo di sua proprietà Smart Fortwo tg
DH269HV non poteva essere passato con il semaforo rosso in a piazza CP_1
Sonnino alle 17.15 in quanto sia il teste Avv. Giannuzzi, collega di studio dell'avv. sia la segretaria dello stesso hanno riferito di Pt_1 Persona_1
circostanze incompatibili con la presenza del veicolo in piazza Sonnino . La teste aveva curato di parcheggiare il veicolo intorno alle 16,30 in prossimità dello studio in via Ovidio e di avere pagato ed esposto il tagliando del parcometro fino alle 19,00. Entrambi i testi hanno confermato che il veicolo fosse rimasto lì parcheggiato. L'inattendibilità dei testi è stata affermata dal tribunale in modo sostanzialmente assiomatico essenzialmente sul piano soggettivo, senza alcun rilievo di incongruenza delle deposizioni
A ciò va aggiunto che dal verbale impugnato di falso emerge che il veicolo fosse
“ lanciato ad eccessiva velocità “, il che rende ben possibile un errore di trascrizione della targa .
La Corte rileva pertanto l'esistenza di un quadro indiziario di elementi univoci, precisi e concordanti per ritenere la falsità del verbale nella identificazione del veicolo.
Seguono i provvedimenti ex artt.226 c.p.c.e 537 c.p.p.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
2 Parte_ In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la falsità del 30.3.2013
n.13130480372 redatto dai VV.UU di laddove è scritto “Smart CP_1
Fortwo tg DH269HV” e ne dispone la cancellazione della relativa locuzione;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida per il primo grado in € 3.800,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. e per questo grado in € 3.500,00 compensi oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u.
IL PRESIDENTE EST
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7324/2017 posta in deliberazione il giorno 28.5.2025
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. DE ROSSI FRANCESCA;
E
CP_1
Avv. TONACHELLA ADRIANO
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 14239/2017 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale era stata respinta la querela di falso avverso il VAV 13130480372 redatto dai VV.UU di CP_1
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello CP_1
All'udienza odierna, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale , la causa
è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
Dalla prova testimoniale è emerso che il veicolo di sua proprietà Smart Fortwo tg
DH269HV non poteva essere passato con il semaforo rosso in a piazza CP_1
Sonnino alle 17.15 in quanto sia il teste Avv. Giannuzzi, collega di studio dell'avv. sia la segretaria dello stesso hanno riferito di Pt_1 Persona_1
circostanze incompatibili con la presenza del veicolo in piazza Sonnino . La teste aveva curato di parcheggiare il veicolo intorno alle 16,30 in prossimità dello studio in via Ovidio e di avere pagato ed esposto il tagliando del parcometro fino alle 19,00. Entrambi i testi hanno confermato che il veicolo fosse rimasto lì parcheggiato. L'inattendibilità dei testi è stata affermata dal tribunale in modo sostanzialmente assiomatico essenzialmente sul piano soggettivo, senza alcun rilievo di incongruenza delle deposizioni
A ciò va aggiunto che dal verbale impugnato di falso emerge che il veicolo fosse
“ lanciato ad eccessiva velocità “, il che rende ben possibile un errore di trascrizione della targa .
La Corte rileva pertanto l'esistenza di un quadro indiziario di elementi univoci, precisi e concordanti per ritenere la falsità del verbale nella identificazione del veicolo.
Seguono i provvedimenti ex artt.226 c.p.c.e 537 c.p.p.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
2 Parte_ In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la falsità del 30.3.2013
n.13130480372 redatto dai VV.UU di laddove è scritto “Smart CP_1
Fortwo tg DH269HV” e ne dispone la cancellazione della relativa locuzione;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida per il primo grado in € 3.800,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. e per questo grado in € 3.500,00 compensi oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u.
IL PRESIDENTE EST
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