Art. 37.
Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui e' formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.
Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.
Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui e' formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.
Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.