Articolo 37 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 36Articolo 38
Versione
13 luglio 1913
Art. 37.

Pei contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui e' formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913