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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5899/2022
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 28.5.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali parte attrice dichiara di rinunciare agli atti esecutivi;
osservato che parte convenuta è contumace;
ritenuta la causa matura per la decisione;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 4 N. R.G. 5899 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g.
5899 /2022 promossa da:
(già , C.F. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi con P.IVA_1
domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012, conv. in L.
n. 221/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. n. 114/2014, all'indirizzo PEC Email_1
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: azione di accertamento e condanna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare su tutte le questioni indicate in citazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinunzia agli atti pagina 2 di 4 del giudizio fatta dall'attrice.
La norma prescrive che detta fattispecie opera quando la rinuncia è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse al prosieguo del giudizio.
Nel caso specifico, tuttavia, la controparte, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace, sicchè non si necessita la sua espressa accettazione.
La rinuncia non rientra infatti neppure tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905; cfr. CDA Roma, Sentenza n.
4108/2022 del 15-06-2022).
L'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., va pronunciata con sentenza, perché se è vero che l'art. 308, c.p.c., prevede che l'estinzione sia dichiarata con ordinanza è però altrettanto vero che l'art. 178, comma 2, c.p.c., esclude espressamente la reclamabilità del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo emesso dal giudice istruttore che operi in funzione di giudice unico, sicchè, in quest'ultima ipotesi, la declaratoria di estinzione del processo non può che essere pronunciata con sentenza (tanto che, nell'ipotesi in cui sia dichiarata con ordinanza, quest'ultima, per consolidata giurisprudenza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, trattandosi di provvedimento definitivo su presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale, a contenuto decisorio).
L'art. 306, comma 4, c.p.c., dispone, inoltre, che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso specifico essendo la resistente contumace non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 5899/2022 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c.;
- dichiara estinto il presente procedimento;
pagina 3 di 4 - Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Santa Maria Capua Vetere, 28 maggio 2025.
Il Giudice
dott. ssa Ambra Alvano
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