Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4125/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca EQ Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4125 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Pubblico, presso il cui studio in Pozzuoli (NA), alla via
Cappuccini n.3, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Perez de Vera, presso il cui studio in Giugliano in
Campania (NA), alla via Rapuaria n. 93, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 26.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 29.10.2024, i ricorrenti epigrafati, premesso di aver contratto matrimonio in Qualiano (NA), il 07.12.2013, in costanza del quale nascevano un figlio,
, in Villaricca (NA) il 29.04.2014, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la Per_1 prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 26.06.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 24.06.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
In via di principio, la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata separatamente da entrambi i genitori, le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, con impegno a confrontarsi reciprocamente sulle questioni di straordinaria amministrazione, condividendo tutte le scelte riguardanti la vita del piccolo. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere oggetto di confronto tra i genitori ed essere assunte di comune accordo tra gli stessi, nel rispetto del diritto di scelta di ciascuno dei pagina 2 di 4 genitori e, soprattutto, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Giugliano in Campania (NA) alla via Madonna del
Pantano Nord 11/37 alla sig.ra EQ, unitamente alle suppellettili e gli arredi;
4) Il sig. s'impegna a sue spese a provvedere al passaggio di proprietà dell'auto Pt_1
Ford Kuga tg GB606DN un suo possesso e uso ma intestata alla EQ.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quanto vorrà, previo accordo con la moglie, in caso di possibili ed insperati contrasti, secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana preferibilmente il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.30, prelevandolo presso la residenza della madre e riaccompagnandolo presso la stessa;
un week-end alternato dal sabato mattina o in caso di modifica di orari all'uscita di scuola, alla domenica sera successiva alle ore 20.30. Il minore trascorrerà inoltre con il padre la festa del papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo, uguale farà con la mamma e tali indicazioni saranno rispettate anche se avranno cadenza nei giorni di permanenza presso l'altro genitore;
6) Il compleanno di e il suo onomastico saranno festeggiati con i genitori ad anni Per_1 alterni, salvo la possibilità di trascorrerli insieme, la prima alternanza sarà con la madre il compleanno e con il padre l'onomastico e seguiranno secondo questa calendarizzazione salvo modificarle in accordo tra le parti.
7) Il minore trascorrerà inoltre con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, da comunicarsi entro il 30 maggio di ciascun anno durante i quali i genitori si adopereranno affinché il minore contatti telefonicamente l'altro genitore.
8)Le parti avranno cura durante i periodi che trascorreranno con i minori di far in modo che questi continui ad avere un rapporto di affetto con i nonni e le famiglie di origine.
9) Il sig. corrisponderà alla EQ a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 minore, un assegno mensile pari ad € 250,00, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese, tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) Il sig. rinuncia sin d'ora al sui 50% dell'assegno unico che sarà ad Pt_1 appannaggio esclusivo della EQ e di ogni bonus riguardante il minore che dovesse essere nel tempo erogato;
11) Il sig. s'impegna a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Pt_1 eventualmente necessarie al minore secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Napoli
Nord. pagina 3 di 4 12) Le parti rinunciano ad ogni mantenimento reciproco dichiarandosi economicamente autosufficienti.
13) Le spese della presente procedura restano compensate tra le parti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25.04.1985 (C.F.: ), e nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
25.01.1986 (C.F.: ), ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le C.F._2 condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano (NA) per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 28, Parte I– Serie A –Anno 2013);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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