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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 471/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 2.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 471 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (19.3.1970 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' avv. Giuseppe Martino) il
Controparte_1
in persona del Ministro p.t. (domiciliato come in atti;
[...]
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e riconoscere lo status di Vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563 della L.
266/2005, per contrasto ad ogni tipo di criminalità di cui alla lett. a); 2) accertare e dichiarare il diritto alla determinazione della speciale elargizione nella misura del 18%, ai sensi degli
1 artt.1, 3, 4 e 5, del DPR 181/09, o quella che risulterà da giustizia, oltre rivalutazione ISTAT per ogni punto percentuale, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
3) inoltre, nel caso in cui la predetta percentuale invalidante risultasse pari o superiore al 25% dell'invalidità complessiva, riconoscere il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio non reversibile, soggetto a perequazione automatica, previsto ex art. 1, L.407/98, esteso alle Vittime del Dovere, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, D.P.R. 243/2006, nella misura di € 500,00 mensili, come implementato dall'art. 4 comma 238 della Legge n.350/2003 (Legge Finanziaria 2004), a decorrere dall'1.1.2006 (data di entrata in vigore del D.P.R. 243/2006); 4) e, parimenti, riconoscere il diritto alla erogazione dello speciale assegno vitalizio non reversibile ex art. 5, c
3, L. 206/04, nella misura di € 1,033,00 mensili a decorrere dall'11.08.2004, soggetto a perequazione automatica ed esteso alle Vittime del Dovere, a partire dal 2008, dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007, a decorrere dall'1.1.2008 (data di entrata in vigore della Legge
244/07 (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ha dedotto nell'atto introduttivo: Pt_1
- che con istanza del 31.1.2011 ha chiesto il riconoscimento del proprio status di Vittima del dovere a seguito di incidente avvenuto nello svolgimento del servizio di Polizia Giudiziaria presso il comprensorio di Vibo Valentia del 6.2.2007, per il quale aveva già presentato in data
28.7.2007 domanda di riconoscimento di causa di servizio;
- che in quella circostanza, “per trarre in arresto su O.C.C. una persona che svolgeva un orario notturno nella qualità di guardiano presso il centro residenziale “Lido degli aranci” è incorso in un evento dannoso a seguito del quale ha riportato “trauma contusivo-distorsivo ginocchio dx.”, documentalmente accertato;
- che in data 15.12.2011 è stato convocato a visita medico-collegiale dalla CMO di Messina, che con verbale Mod.BL/G n.107 del 16.1.2012 lo ha riscontrato affetto da “pregresso trauma contusivo-distorsivo ginocchio dx.”, accertando l'assenza di invalidità complessiva;
- che l'infortunio de quo è stato riconosciuto come dipendente da causa di servizio a distanza di ben 9 anni dalla relativa domanda (8.4.2016), giusto Decreto del Ministero dell'Interno n.2577, al quale ha fatto seguito apposita domanda (14.4.2020) di aggravamento dell'infermità, in quanto affetto da “condropatia femoro-rotulea, tendinosi del rotuleo, meniscosi del menisco mediale del ginocchio dx.”;
- che con provvedimento del 22.11.2013, notificato in data 21.3.2014, il Controparte_1
ha respinto l'istanza di riconoscimento dello status di Vittima del dovere, ritenendo che “la stessa non poteva essere accolta in quanto l'evento non rientrava né ai sensi dell'art.1, comma
2 563, della legge 23.12.2005, né parimenti nel comma 564 della stessa legge;
e che, inoltre, la
CMO Messina aveva valutato la riduzione della capacità lavorativa pari a 0%”.
Ritenendo ingiustificato e contra legem tale valutazione, il ricorrente si è quindi determinato alla proposizione del ricorso oggetto di valutazione nella corrente sede.
Costituendosi in giudizio il ha concluso per la reiezione del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
A giudizio dello stesso, infatti, le considerazioni che giustificavano il mancato riconoscimento dei benefici richiesti risiedevano nella natura del tutto accidentale dell'evento.
L'infortunio, infatti, pur occorso durante il servizio non sarebbe stato causato dall'esposizione ad un rischio specifico intrinsecamente connesso o tendenzialmente inerente all'attività di contrasto alla criminalità, ovvero al sopravvenire di circostanze imprevedibili e aggiuntive nel contesto dell'intervento, trattandosi piuttosto di lesione riportata in conseguenza di normale attività
d'istituto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e di consulenza medico legale eseguita sulla persona del ricorrente.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
Devono preliminarmente darsi come non espressamente contestati e quindi accertati i fatti verificatisi in data 5.2.2007 sulla base dei quali il ricorrente fonda la propria domanda. Pt_1
Può quindi ritenersi che: a) in tale data l'interessato, in servizio presso la Squadra Mobile di
Reggio Calabria, giunto in località Vibo Marina per trarre in arresto su una persona che Pt_2
svolgeva un orario notturno come guardiano presso il centro residenziale “Lido degli aranci” abbia scavalcato assieme ad un collega la recinzione a maglie metalliche del predetto centro residenziale, onde sorprendere il catturando;
b) sia stato a quel punto assalito nell'oscurità da due grossi cani da guardia, che hanno costretto il ricorrente e il suo collega a scavalcare a ritroso la predetta recinzione per mettersi al sicuro;
c) i due siano in tal modo caduti al suolo, inciampando nella rete;
d) in tale ultimo frangente lo stesso sia stato travolto dal collega, rovinato con Pt_1
tutto il suo peso sulla sua gamba destra.
Alla luce di tale dinamica dei fatti il ha contestato in primo luogo Controparte_1
l'applicabilità dell'invocato art.1 co.563 L.208/2005.
A detta dell'Amministrazione resistente, infatti, tale infortunio anche se occorso durante il servizio non sarebbe stato causato dall'esposizione ad un rischio specifico e ulteriore rispetto a quello correlato alla normale attività d'istituto.
L'assunto non appare condivisibile.
3 Al riguardo, deve osservarsi come l'art.1 co.563 L.266/2005 abbia delineato la nozione di vittime del dovere, dovendo in tal senso intendersi “i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un' invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
L'operato del era, per come descritto, chiaramente riconducibile sul piano meramente Pt_1
fattuale al concetto di contrasto ad ogni tipo di criminalità essendo preordinato all'esecuzione di un ordine di arresto.
La questione della necessità di un “rischio ulteriore” rispetto a tale semplice riconducibilità causale a compiti di servizio ai fini del riconoscimento dello status di Vittima del dovere è risalente nel tempo, e ha conosciuto – e conosce tuttora – interpretazioni e orientamenti spesso confliggenti tra loro.
La Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite n. 10792/2017, ha escluso tale necessità affermando che tale riconoscimento può avvenire “senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
Tale ricostruzione – va ripetuto, non priva di pronunce difformi: tra tutte, da ultimo, Cass.,
34299/2024 – viene ritenuta maggiormente condivisibile dal giudicante alla luce della ratio e delle finalità della normativa in esame.
A ben vedere, tuttavia, nella fattispecie oggetto di causa ricorrono comunque gli estremi per l'astratta configurabilità del riconoscimento invocato dal e questo, anche a voler Pt_1
ragionare in termini di “rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali”.
La fuga precipitosa per mettersi in salvo da un grave pericolo deve infatti considerarsi evento ulteriore, straordinario e non prevedibile rispetto all'ordinario svolgimento delle funzioni proprie del ricorrente, che si sarebbe tradotto nella mera e semplice esecuzione dell'ordine di arresto.
Così invece non è stato, e per contrastare un pericolo inaspettato e non prevedibile incorso nell'ambito di tale esecuzione il ricorrente ha riportato l'evento lesivo certificato in atti.
4 Deve quindi ritenersi sussistente l'applicabilità alla fattispecie in esame del già citato art.1 co.563 L.266/2005.
3. All'esito della consulenza tecnica medica d'ufficio è stato accertato a carico del in Pt_1
relazione alle vicende appena analizzate, un quadro patologico consistente in un primigenio
“trauma distorsivo-contusivo del ginocchio destro con lesione parziale” successivamente evolutosi e concretizzatosi quale aggravamento e/o interdipendenza intervenuta ex art.1 lett.c)
D.P.R. 181/2009 in “avanzata condropatia femoro-rotulea, tendinosi del rotuleo, meniscosi del menisco mediale, strumentalmente evidenziata, del corno anteriore del menisco mediale comportante deficit flessorio del ginocchio dx pari ad 1/3 del normale” (pg.3 c.t.u. dott.
Per_1
Le risultanze della c.t.u., in quanto immuni da vizi tecnico-logici, costituiscono parte integrante dell'iter decisorio di questo giudicante.
Da ciò discende un'individuazione dell'IC (Invalidità Complessiva) in misura pari al 18%, ottenuta con inserimento all'interno della relativa formula di calcolo ex L. 181/2009 (IC=IP+(IP-
DB)+DM (IC = invalidità complessiva, IP = invalidità permanente, DB = danno biologico secondo le tabelle Inail, DM = danno morale pari a 2/3 del DB attese le peculiarità delle condizioni che hanno determinato l'evento lesivo e la perdurante entità dei suoi effetti) un'invalidità permanente determinata secondo la fascia percentuale prevista dalla legge per l'8^
Cat., Tab. B (11%-20%).
In parziale accoglimento del ricorso, quindi, previa declaratoria della sussistenza quanto al ricorrente dello status di Vittima del dovere ex art. 1 co. 563 lett. a) L. Parte_1
266/2005, va accertato e dichiarato il diritto di quest'ultimo all'erogazione della speciale elargizione nella misura del 18% a decorrere dalla data dell'evento del 7.2.2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo (Cass., 16197/2025), con reiezione nel residuo merito.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
istruttoria; scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante;
decurtazione ex art.4 co.1 alla luce dell'intervenuta serialità di tale tipologia di contenzioso): il tutto, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Giuseppe Martino, dichiaratosi antistatario.
A carico del quale parte resistente soccombente andranno altresì poste le Controparte_1
spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo ex art.21 D.M. 30.5.2002.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
in persona del p.t., ogni altra istanza ed
[...] CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara sussistente in capo al ricorrente lo status di Vittima del dovere ex art. 1 co. 563 lett. a) L. 266/2005 con Parte_1
riferimento ai fatti oggetto di causa;
b) accerta e dichiara altresì il diritto di quest'ultimo all'erogazione della speciale elargizione nella misura del 18% a decorrere dalla data dell'evento del 7.2.2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- rigetta nel residuo merito;
- pone a carico del resistente quale parte soccombente le spese di lite, che liquida ex CP_1
D.M. 55/2014 in complessivi € 4.638,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Martino, dichiaratosi antistatario;
- pone altresì a carico del resistente le spese di c.t.u., che liquida ex art.21 D.M. CP_1
30.5.2002 in favore del dott. in misura pari ad € 290,00 oltre IVA e CP se Persona_2
dovuta, detratto quanto eventualmente percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 2.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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