TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1094/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1094/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 04.06.2025 congiuntamente dalle parti:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Vergato (BO), loc. Riola, via Molinaccio, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Bina, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Bologna, via Marsili n. 17
e
C.F. nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta S. Biagio n. 3
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 25.06.2005 in Controparte_1
Pistoia, precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il [...]). Per_1
Premettevano altresì, che il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n.
236/2013 pronunciava la separazione personale dei coniugi nel procedimento r.g.n.
19161/2011 definito con sentenza n. 3339/2013.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
2. La figlia prossima alla maggiore età, rimane affidata ad entrambi in Per_1 applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente presso la casa della madre in Pistoia, Via Pietro Borgognoni n. 10/A. Stante l'età della ragazza e la lontananza delle residenze dei genitori che non consente di fruire di giorni infrasettimanali si indicano a parziale modifica della separazione i seguenti tempi di permanenza di con il padre, peraltro da applicarsi solo fino a fine anno, tempi Per_1 che comunque dovranno tenere altresì conto delle esigenze della stessa e dei suoi desideri: fine settimana alternati con pernottamento della sera del sabato, metà vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive da suddividersi anche in due periodi distinti. I genitori collaboreranno negli spostamenti da e per le rispettive case, e comunque fin da adesso concordano sul fatto che una diversa organizzazione in particolari momenti, collegata essenzialmente ai bisogni di potrà comunque Per_1 essere stabilita in accordo.
3. Le condizioni economiche tengono conto della difficile situazione economica di entrambi i genitori e trovano un loro equilibrio grazie anche al sostegno che tutti gli ascendenti si sono impegnati a fornire a supporto della nipote nel caso di necessità imprevedibili o esigenze straordinarie. Il padre verserà con decorrenza giugno 2025 a titolo di assegno perequativo l'importo mensile di €. 300,00, che sarà versato entro il giorno 10 di ciascun mese alla signora a mezzo bonifico;
restano suddivise a CP_1
2 metà le spese straordinarie mediche e scolastiche, mentre tutte le altre spese straordinarie, anche ludiche, saranno a totale carico della madre. Il padre e i nonni paterni verseranno direttamente sulla postepay appositamente aperta per e Per_1 avente le seguenti coordinate 4023 6011 9044 8589 con scadenza 11/27, ogni ulteriore somma di denaro come regalo che vogliano fare alla ragazza in occasioni di feste, compleanni o altre donazioni random, i versamenti saranno comunque nell'importo minimo complessivo di € 450,00 in tre rate.
4. I coniugi, che si dichiarano economicamente indipendenti, con la sottoscrizione del presente atto confermano di non aver alcunché da pretendere a titolo di mantenimento reciproco né ad altro titolo.
5. Gli accordi suddetti che le parti sottoscrivono personalmente saranno applicati dal deposito in cancelleria del ricorso congiunto e comunque a fare data dal mese di giugno 2025.
6. Le spese legali sono compensate ed il contributo unificato pagato a metà da ciascuno”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.06.2025 e acquisito in pari data il parere del PM, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.06.2005 in Pistoia dai sig.ri , nato il [...] a [...] e Parte_1
nata il [...] a [...], alle condizioni da essi Controparte_1
3 concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.90
P. II, Serie A, Anno 2005);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 1094/2025, avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 04.06.2025 congiuntamente dalle parti:
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Vergato (BO), loc. Riola, via Molinaccio, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Bina, presso lo studio del quale elegge domicilio in
Bologna, via Marsili n. 17
e
C.F. nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Barontini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta S. Biagio n. 3
e
PM in sede
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 25.06.2005 in Controparte_1
Pistoia, precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il [...]). Per_1
Premettevano altresì, che il Tribunale di Bologna con sentenza non definitiva n.
236/2013 pronunciava la separazione personale dei coniugi nel procedimento r.g.n.
19161/2011 definito con sentenza n. 3339/2013.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
2. La figlia prossima alla maggiore età, rimane affidata ad entrambi in Per_1 applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, con residenza prevalente presso la casa della madre in Pistoia, Via Pietro Borgognoni n. 10/A. Stante l'età della ragazza e la lontananza delle residenze dei genitori che non consente di fruire di giorni infrasettimanali si indicano a parziale modifica della separazione i seguenti tempi di permanenza di con il padre, peraltro da applicarsi solo fino a fine anno, tempi Per_1 che comunque dovranno tenere altresì conto delle esigenze della stessa e dei suoi desideri: fine settimana alternati con pernottamento della sera del sabato, metà vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive da suddividersi anche in due periodi distinti. I genitori collaboreranno negli spostamenti da e per le rispettive case, e comunque fin da adesso concordano sul fatto che una diversa organizzazione in particolari momenti, collegata essenzialmente ai bisogni di potrà comunque Per_1 essere stabilita in accordo.
3. Le condizioni economiche tengono conto della difficile situazione economica di entrambi i genitori e trovano un loro equilibrio grazie anche al sostegno che tutti gli ascendenti si sono impegnati a fornire a supporto della nipote nel caso di necessità imprevedibili o esigenze straordinarie. Il padre verserà con decorrenza giugno 2025 a titolo di assegno perequativo l'importo mensile di €. 300,00, che sarà versato entro il giorno 10 di ciascun mese alla signora a mezzo bonifico;
restano suddivise a CP_1
2 metà le spese straordinarie mediche e scolastiche, mentre tutte le altre spese straordinarie, anche ludiche, saranno a totale carico della madre. Il padre e i nonni paterni verseranno direttamente sulla postepay appositamente aperta per e Per_1 avente le seguenti coordinate 4023 6011 9044 8589 con scadenza 11/27, ogni ulteriore somma di denaro come regalo che vogliano fare alla ragazza in occasioni di feste, compleanni o altre donazioni random, i versamenti saranno comunque nell'importo minimo complessivo di € 450,00 in tre rate.
4. I coniugi, che si dichiarano economicamente indipendenti, con la sottoscrizione del presente atto confermano di non aver alcunché da pretendere a titolo di mantenimento reciproco né ad altro titolo.
5. Gli accordi suddetti che le parti sottoscrivono personalmente saranno applicati dal deposito in cancelleria del ricorso congiunto e comunque a fare data dal mese di giugno 2025.
6. Le spese legali sono compensate ed il contributo unificato pagato a metà da ciascuno”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.06.2025 e acquisito in pari data il parere del PM, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n.2 lett. b) L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee a tutelare l'interesse preminente della prole, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.06.2005 in Pistoia dai sig.ri , nato il [...] a [...] e Parte_1
nata il [...] a [...], alle condizioni da essi Controparte_1
3 concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.90
P. II, Serie A, Anno 2005);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4